Codice Civile > Articolo 535 - Possessore di beni ereditari

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Le disposizioni in materia di possesso si applicano anche al possessore di beni ereditari, per quanto riguarda la restituzione dei frutti, le spese, i miglioramenti e le addizioni.

Il possessore in buona fede, che ha alienato pure in buona fede una cosa dell'eredita', e' solo obbligato a restituire all'erede il prezzo o il corrispettivo ricevuto. Se il prezzo o il corrispettivo e' ancora dovuto, l'erede subentra nel diritto di conseguirlo.

E' possessore in buona fede colui che ha acquistato il possesso dei beni ereditari, ritenendo per errore di essere erede. La buona fede non giova se l'errore dipende da colpa grave.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Ordinanza n.21505 del 20/08/2019

La regola dettata dall’art. 1147 c.c. (possesso di buona fede), in base alla quale la buona fede è presunta e basta che vi sia al tempo dell’acquisto, prevede un principio di carattere generale ed è, quindi, applicabile anche alla fattispecie di cui all’art. 535 c.c. (possessore di beni ereditari). Ne consegue che chi agisce per rivendicare i beni ereditari – eventualmente previo annullamento del testamento che ha chiamato all’eredità il possessore di buona fede – può pretendere soltanto i frutti indebitamente percepiti nei limiti fissati dall’art. 1148 c.c.

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