Codice Civile > Articolo 555 - Riduzione delle donazioni

Codice Civile

Vigente al

Le donazioni, il cui valore eccede la quota della quale il defunto poteva disporre, sono soggette a riduzione fino alla quota medesima.

Le donazioni non si riducono se non dopo esaurito il valore dei beni di cui e' stato disposto per testamento.

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