Codice Civile > Libro Secondo > Titolo I > Capo X - Dei legittimari

Codice Civile

Sezione I - Dei diritti riservati ai legittimari (artt. 536 - 552 )

Articolo 536 - Legittimari

Articolo 537 - Riserva a favore dei figli

Articolo 538 - Riserva a favore degli ascendenti

Articolo 539 - (Omissis)

Articolo 540 - Riserva a favore del coniuge

Articolo 541 - (Omissis)

Articolo 542 - Concorso di coniuge e figli

Articolo 543 - (Omissis)

Articolo 544 - Concorso di ascendenti e coniuge

Articolo 545 - (Omissis)

Articolo 546 - (Omissis)

Articolo 547 - (Omissis)

Articolo 548 - Riserva a favore del coniuge separato

Articolo 549 - Divieto di pesi o condizioni sulla quota dei legittimari

Articolo 550 - Lascito eccedente la porzione disponibile

Articolo 551 - Legato in sostituzione di legittima

Articolo 552 - Donazioni e legati in conto di legittima

Sezione II - Della reintegrazione della quota riservata ai legittimari (artt. 553 - 564 )

Articolo 553 - Riduzione delle porzioni degli eredi legittimi in concorso con legittimari

Articolo 554 - Riduzione delle disposizioni testamentarie

Articolo 555 - Riduzione delle donazioni

Articolo 556 - Determinazione della porzione disponibile

Articolo 557 - Soggetti che possono chiedere la riduzione

Articolo 558 - Modo di ridurre le disposizioni testamentarie

Articolo 559 - Modo di ridurre le donazioni

Articolo 560 - Riduzione del legato o della donazione d'immobili

Articolo 561 - Restituzione degli immobili

Articolo 562 - Insolvenza del donatario soggetto a riduzione

Articolo 563 - Azione contro gli aventi causa dai donatari soggetti a riduzione

Articolo 564 - Condizioni per l'esercizio dell'azione di riduzione

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