Codice Civile > Articolo 777 - Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Codice Civile

Vigente al

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace da essi rappresentata.

Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalita' in occasione di nozze a favore dei discendenti dell'interdetto o dell'inabilitato.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472