Codice Civile > Articolo 843 - Accesso al fondo

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Vigente al

Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita', al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.

Se l'accesso cagiona danno, e' dovuta un'adeguata indennita'.

Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario puo' impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.

Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16776 del 21/06/2019

Gli accessi e il passaggio che il proprietario deve permettere ex art. 843 c.c., costituiscono obbligazioni propter rem, il cui soggetto passivo è solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale del bene gravato.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.20540 del 29/09/2020

L’obbligo gravante sul proprietario del suolo su cui va esercitato il transito non determina la costituzione di servitù, ma si ricollega ad una limitazione legale del diritto del titolare del fondo, per un’utilità occasionale e transeunte del vicino, avente per contenuto il consenso all’accesso e al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.7768 del 05/04/2011

Tenuto conto che, ai sensi dell’art. 843 cod. civ., il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio sul suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita’, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune, il giudice deve verificare, ove non siano incontroversi, i presupposti che legittimano il vicino a esercitare il potere di accedere al fondo altrui ovvero la liceita’ dell’opera.

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