Il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessita', al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune.
Se l'accesso cagiona danno, e' dovuta un'adeguata indennita'.
Il proprietario deve parimenti permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario puo' impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile, Ordinanza n.16776 del 21/06/2019
Gli accessi e il passaggio che il proprietario deve permettere ex art. 843 c.c., costituiscono obbligazioni propter rem, il cui soggetto passivo è solo il proprietario o il titolare di altro diritto reale del bene gravato.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.20540 del 29/09/2020
L’obbligo gravante sul proprietario del suolo sul quale deve esercitarsi il transito non determina la costituzione di una servitù, ma si ricollega a una limitazione legale del diritto di proprietà, posta in funzione di un’utilità occasionale e transeunte del vicino, ed avente per contenuto il consenso all’accesso e al passaggio che il soggetto obbligato è tenuto a prestare.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.7768 del 05/04/2011
A norma dell'art. 843 cod. civ., il proprietario deve permettere l'accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che ne venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare il muro o altra opera propria del vicino o comune; ove, però, nel relativo giudizio insorgano contestazioni, il giudice è tenuto a verificare l'esistenza dei presupposti che legittimano il vicino ad esercitare tale potere di accesso ovvero la liceità dell'opera.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.32707 del 16/12/2024
In materia di rapporti di vicinato, la previsione speciale dell'art. 843 c.c. configura un'obbligazione propter rem, cui corrisponde l'obbligo per il vicino di versare un'adeguata indennità, da liquidare in via equitativa, quale conseguenza presunta della raggiunta prova del danno da occupazione temporanea dell'area in cui è avvenuto l'accesso, anche per il solo fatto della preclusione della potenziale facoltà di uso del fondo.