Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 148 - Corrispondenza diretta al debitore

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Vigente al

1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.

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