Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 215 - Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

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Vigente al

1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

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