Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 25 octies - Segnalazione dell'organo di controllo

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

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(1) Articolo aggiunto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

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