Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 25 septies - Disciplina della liquidazione del patrimonio

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o piu' rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, da' esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta da' esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalita' di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

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(1) Articolo introdotto dall'art. 6 del Decreto Legislativo 17 giugno 2022 n.83.

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