Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 261 - Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

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1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

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