Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 276 - Chiusura della procedura

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

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