Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 333 - Reati dell'institore

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. All'institore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.

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