Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza > Articolo 334 - Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Vigente al

1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.

2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

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