Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322 bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.
Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322 bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322 bis, secondo comma.
Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.4856 del 26/11/2025 (dep. 06/02/2026)
Integra prezzo del reato di corruzione la somma di denaro specificamente accantonata per l’esecuzione del pactum sceleris, anche se non ancora materialmente consegnata al pubblico ufficiale, purché sia accertata una destinazione illecita certa e attuale e un nesso di pertinenzialità diretto con l’accordo corruttivo; tale somma è sequestrabile in via diretta ai sensi dell’art. 322-ter c.p.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.4856 del 26/11/2025 (dep. 06/02/2026)
In tema di corruzione, la confisca per equivalente non può estendersi al prezzo soltanto promesso e non percepito dal pubblico ufficiale; nei confronti del corruttore l’ablazione per equivalente presuppone l’accertamento del profitto concretamente conseguito, dovendosi distinguere tra prezzo del reato, oggetto di confisca diretta, e profitto, rilevante ai fini dell’equivalente.