Codice Penale > Libro Secondo > Titolo II > Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione

Codice Penale

Articolo 314 - Peculato

Articolo 315 - Malversazione a danno di privati

Articolo 316 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui

Articolo 316 bis - Malversazione di erogazioni pubbliche

Articolo 316 ter - Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Articolo 317 - Concussione

Articolo 317 bis - Pene accessorie

Articolo 318 - Corruzione per l'esercizio della funzione

Articolo 319 - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Articolo 319 bis - Circostanze aggravanti

Articolo 319 ter - Corruzione in atti giudiziari

Articolo 319 quater - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Articolo 320 - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

Articolo 321 - Pene per il corruttore

Articolo 322 - Istigazione alla corruzione

Articolo 322 bis - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri

Articolo 322 ter - Confisca

Articolo 322 ter 1 - Custodia giudiziale dei beni sequestrati

Articolo 322 quater - Riparazione pecuniaria

Articolo 323 - Abuso d'ufficio

Articolo 323 bis - Circostanze attenuanti

Articolo 323 ter - Causa di non punibilità

Articolo 324 - Interesse privato in atti di ufficio

Articolo 325 - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio

Articolo 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio

Articolo 327 - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità

Articolo 328 - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione

Articolo 329 - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica

Articolo 330 - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavori

Articolo 331 - Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità

Articolo 332 - Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio

Articolo 333 - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro

Articolo 334 - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Articolo 335 - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa

Articolo 335 bis - Disposizioni patrimoniali

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