Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie, o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322 bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.
Corte Costituzionale, Sentenza n.185 del 16/12/2025
La riscrittura del delitto di traffico di influenze illecite di cui all’art. 346-bis c.p., operata dalla legge n. 114 del 2024, che circoscrive la nozione di “mediazione illecita” alla sola induzione del pubblico ufficiale alla commissione di un atto costituente reato, non viola l’obbligo di incriminazione derivante dall’art. 12 della Convenzione penale di Strasburgo sulla corruzione, né si pone in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., rientrando tale scelta nello spazio di discrezionalità riservato al legislatore nazionale nella concreta definizione delle fattispecie penali, in conformità al principio di precisione della legge penale di cui all’art. 25, secondo comma, Cost.