Chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve o foreste ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
Se l'incendio di cui al primo comma è cagionato per colpa, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento.
Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate della metà, se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.
Le pene previste dal presente articolo sono diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
Corte Costituzionale, Sentenza n.5 del 22/01/2026
È costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 3 Cost., l’art. 131-bis, terzo comma, n. 3), c.p., nella parte in cui prevede che l’offesa non possa essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all’art. 423-bis, comma 2, c.p., risultando manifestamente irragionevole l’esclusione automatica della causa di non punibilità rispetto a fattispecie colpose con oggettività giuridica analoga o più grave (quali i delitti colposi di danno di comune pericolo, i delitti colposi contro la salute pubblica e il disastro ambientale colposo), e dovendo la valutazione di tenuità essere rimessa al giudice in concreto. È inammissibile la questione sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. sotto il profilo della proporzionalità della pena, quando proposta nella fase dell’udienza preliminare, per ipoteticità ed eventualità della valutazione sanzionatoria.