Codice Penale > Articolo 439 - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari

Codice Penale

Vigente al

Chiunque avvelena acque o sostanze destinate alla alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica l'ergastolo; e, nel caso di morte di più persone, si applica la pena.

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