Codice Penale > Articolo 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Codice Penale

Vigente al

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472