Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a milletrentadue euro.
Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a duemilasessantacinque euro.
Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a cinquecentosedici euro.
Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza, o ad una Autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.28675 del 10/06/2022 (dep. 20/07/2022)
In tema di comunicazioni con l'ausilio dei moderni sistemi tecnologici (call conference, audioconferenza o videoconferenza), ai fini della distinzione tra i reati di ingiuria ex art. 594 c.p. e diffamazione ex art. 595 c.p., occorre una valutazione caso per caso: se l'offesa viene proferita nel corso di una riunione "a distanza" (o "da remoto"), tra più persone contestualmente collegate, alla quale partecipa anche l'offeso, ricorrerà l'ipotesi della ingiuria commessa alla presenza di più persone (fatto depenalizzato). Di contro, laddove vengano in rilievo comunicazioni (scritte o vocali), indirizzate all'offeso e ad altre persone non contestualmente "presenti" (in accezione estesa alla presenza "virtuale" o "da remoto"), ricorreranno i presupposti della diffamazione.
Corte di Cassazione, sez. Feriale Penale, Sentenza n.30572 del 28/07/2022 (dep. 02/08/2022)
A seguito della sentenza n. 150 del 2021 della Corte costituzionale, l'applicazione della pena detentiva per il delitto di diffamazione a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità è consentita solo in presenza "di eccezionale gravità del fatto, dal punto di vista oggettivo e soggettivo".
Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.36193 del 10/05/2022 (dep. 26/09/2022)
Nell'interpretazione adeguatrice della norma ex art. 595 c.p. ai mezzi di comunicazione telematici ed informatici si è chiarito che i numerosi applicativi attualmente in uso per la comunicazione tra persone fisicamente distanti non modificano, nella sostanza, la linea di discrimine tra le due figure dell'ingiuria e la diffamazione, dovendo porsi solo una particolare attenzione alle caratteristiche specifiche del programma e alle funzioni utilizzate nel caso concreto, restando fermo il criterio discretivo della "presenza", anche se "virtuale", dell'offeso tra i soggetti destinatari; occorre, dunque, ricostruire sempre l'accaduto, caso per caso.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.45680 del 21/09/2022 (dep. 01/12/2022)
In tema di diffamazione, il blogger risponde del delitto nella forma aggravata, ai sensi del comma 3 dell'art. 595 c.p., per gli scritti di carattere denigratorio pubblicati sul proprio sito da terzi quando, venutone a conoscenza, non provveda tempestivamente alla loro rimozione, atteso che tale condotta equivale alla consapevole condivisione del contenuto lesivo dell'altrui reputazione e consente l'ulteriore diffusione dei commenti diffamatori.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, Sentenza n.42783 del 11/09/2024 (dep. 21/11/2024)
In tema di diffamazione, l'uso di una chat di messaggistica ristretta non integra la circostanza aggravante del "mezzo di pubblicità" ai sensi dell’art. 595 c.p., comma 3, quando la comunicazione rimane limitata ad un numero determinato e identificabile di persone, mantenendo una connotazione di riservatezza (nel caso di specie la Corte ha escluso l'applicazione dell'aggravante con riguardo alla diffusione di un messaggio all'interno di una chat WhatsApp, seppur composta da molti membri).
Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.39792 del 30/10/2025 (dep. 10/12/2025)
In tema di diffamazione a mezzo stampa online, non è scriminato dall’esercizio del diritto di critica ex art. 51 cod. pen. l’articolo che attribuisca falsamente alla persona offesa la qualità di imputato o condotte infamanti non rispondenti al vero, poiché la critica, pur potendo essere aspra e polemica, deve fondarsi su una base fattuale veritiera, valutata con riferimento al momento della pubblicazione, e rispettare il limite della continenza espressiva; ne consegue che la successiva evoluzione della vicenda giudiziaria dell’offeso non è idonea a sanare retroattivamente la falsità della notizia. (Nel caso di specie, la persona offesa era all’epoca soltanto indagata, ma veniva qualificata negli articoli come “imputato” e destinataria di condotte gravemente lesive della reputazione).
Corte di Cassazione, sez. III Penale, Sentenza n.13200 del 28/01/2025 (dep. 04/04/2025)
In tema di diffamazione a mezzo stampa, l’esimente del diritto di cronaca giudiziaria, qualora la notizia sia mutuata da un provvedimento giudiziario, non è configurabile ove si attribuisca ad un soggetto, direttamente o indirettamente, la falsa posizione di imputato, anziché di indagato (anche per essere riferita un’avvenuta richiesta di rinvio a giudizio, in luogo della reale circostanza della notificazione dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p.) e/o un fatto diverso nella sua struttura essenziale rispetto a quello per cui si indaga, idoneo a cagionare una lesione della reputazione (come anche nel caso di un reato consumato in luogo di quello tentato), salvo che il giudice del merito accerti che il contesto della pubblicazione sia tale da mutare, in modo affatto chiaro ed inequivoco, il significato di quegli addebiti altrimenti diffamatori.