Chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in condizioni di minorata difesa, è punito con la pena della reclusione da quattro a dieci anni se il fatto è commesso mediante più condotte ovvero se comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.
Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni.
Il comma precedente non si applica nel caso di sofferenze risultanti unicamente dall’esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate; se ne deriva una lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una lesione personale gravissima sono aumentate della metà.
Se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell’ergastolo.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, Sentenza n.3827 del 22/10/2025 (dep. 29/01/2026)
Integra il delitto di cui all’art. 613-bis cod. pen. la condotta caratterizzata da violenze o minacce gravi ovvero da crudeltà, idonea a cagionare alla vittima acute sofferenze fisiche o un trauma psichico verificabile, in un contesto di minorata difesa o affidamento, non potendo tale fattispecie ritenersi assorbita nel reato di maltrattamenti ex art. 572 cod. pen., attesa la diversità strutturale e di bene giuridico tutelato, con conseguente configurabilità del concorso materiale tra i due delitti.