Codice Penale > Articolo 629 - Estorsione

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 1.000 a euro 4.000.

La pena è della reclusione da sette a venti anni e della multa da da euro 5.000 a euro 15.000, se concorre taluna delle circostanze indicate nell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

Corte Costituzionale, Sentenza n.120 del 15/06/2023

È costituzionalmente illegittimo l’art. 629 del codice penale, nella parte in cui non prevede che la pena da esso comminata è diminuita in misura non eccedente un terzo quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o circostanze dell’azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.12633 del 16/02/2024 (dep. 27/03/2024)

Ai fini della configurabilità del delitto di estorsione ex art. 629 c.p. anche l'intimazione della rottura di una relazione sentimentale ben può assumere valenza minacciosa allorché, lungi dal rappresentare la manifestazione di una propria libera scelta, costituisca espressione di ricatto.

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