Codice Penale > Articolo 635 - Danneggiamento

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Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625 ;

2. opere destinate all'irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.43930 del 24/10/2019 (dep. 29/10/2019)

Il reato di danneggiamento commesso con violenza alla persona o con minaccia, nel testo riformulato dal D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, art. 2, lett. l), è configurabile anche nel caso in cui non sussiste un nesso di strumentalità tra la condotta violenta o minacciosa e l'azione di danneggiamento, posto che la ragione della incriminazione deve essere ravvisata nella maggiore pericolosità manifestata dall'agente nella esecuzione del reato.

Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.43930 del 24/10/2019 (dep. 29/10/2019)

Per la configurabilità dell'aggravante speciale del delitto di danneggiamento ex art. 635 c.p., comma 2, n. 1, costituita dal fatto commesso con violenza o minaccia, non è necessario che queste ultime rappresentino un mezzo per vincere l'altrui resistenza, ma è sufficiente che siano contestuali al fatto produttivo del danneggiamento, nel senso che il danneggiamento deve essere stato compiuto quando è ancora in atto la condotta violenta o minacciosa tenuta dall'agente, anche se la stessa non sia finalizzata a rendere possibile l'esecuzione del danneggiamento mediante l'intimidazione esercitata nei confronti del soggetto passivo.

Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.5986 del 16/01/2026 (dep. 13/02/2026)

Integra il delitto di danneggiamento aggravato di cui all’art. 635, comma 2, n. 1, c.p., in relazione all’art. 625, n. 7, c.p., la condotta di chi distrugga o renda inservibile il c.d. braccialetto elettronico applicato in esecuzione di una misura cautelare, atteso che tale dispositivo costituisce cosa destinata a pubblico servizio, in quanto funzionale all’attività di vigilanza svolta dagli organi di polizia nell’interesse della collettività; ne consegue la procedibilità d’ufficio, restando esclusa la qualificazione del bene come cosa esposta alla pubblica fede.

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