Codice Penale > Articolo 646 - Appropriazione indebita

Codice Penale

Vigente al

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

Corte Costituzionale, Sentenza n.46 del 22/03/2024

L’art. 646, primo comma, del codice penale (Appropriazione indebita), come modificato dall’art. 1, comma 1, lettera u), della legge 9 gennaio 2019, n. 3, è costituzionalmente illegittimo nella parte in cui prevede la pena della reclusione «da due a cinque anni» anziché «fino a cinque anni».

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