Codice Penale > Articolo 664 - Distruzione o deterioramento di affissioni

Codice Penale

Vigente al

Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni, fatti affiggere dalle Autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Se si tratta di scritti o di disegni fatti affiggere da privati, nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall'Autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472