Chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, la capacità d'intendere o di volere, risponde del reato commesso; ma la pena è diminuita.
Corte di Cassazione, sez. Unite Penale, Sentenza del 25/01/2005 (dep. 08/03/2005)
Ai fini del riconoscimento del vizio totale o parziale di mente, rientrano nel concetto di "infermità" anche i "gravi disturbi della personalità", a condizione che il giudice ne accerti la gravità e l'intensità, tali da escludere o scemare grandemente la capacità di intendere o di volere, e il nesso eziologico con la specifica azione criminosa.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, Sentenza n.25013 del 30/03/2022 (dep. 30/06/2022)
Il vizio parziale di mente (art. 89 c.p.) deve valutarsi logicamente compatibile con il dolo, non essendovi contrasto fra la seminfermità mentale ed il ritenere provato il dolo. La coscienza e la volontà, pur diminuite, non sono inconciliabili con il vizio parziale di mente, perché sussiste piena autonomia concettuale tra la diminuente, che attiene alla sfera psichica del soggetto al momento della formazione della sua volontà, e l'intensità del dolo, che riguarda il momento nel quale la volontà si esteriorizza e persegue l'obiettivo avuto di mira dal soggetto agente.