Codice Procedura Civile > Articolo 17 - Cause relative all'esecuzione forzata

Codice Procedura Civile

Vigente al

Il valore delle cause di opposizione all'esecuzione forzata si determina dal credito per cui si procede:
quello delle cause relative alle opposizioni proposte da terzi a norma dell'articolo 619, dal valore dei beni controversi;
quello delle cause relative a controversie sorte in sede di distribuzione, dal valore del maggiore dei crediti contestati.

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