Codice Procedura Civile > Articolo 652 - Conciliazione

Codice Procedura Civile

Vigente al

Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutorieta' del decreto, oppure riduce la somma o la quantita' a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validita' degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantita' ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472