Codice Procedura Penale > Articolo 11 bis - Competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati della Direzione nazionale antimafia

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Vigente al

1. I procedimenti in cui assume la qualità di persona sottoposta ad indagini, di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato un magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo di cui all'articolo 76 bis dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, sono di competenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11.

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