Codice Procedura Penale > Articolo 134 - Modalità di documentazione

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Alla documentazione degli atti si procede mediante verbale e, nei casi previsti dalla legge, anche mediante riproduzione audiovisiva e fonografica.

2. Il verbale è redatto, in forma integrale o riassuntiva, con la stenotipia o altro strumento idoneo allo scopo ovvero, in caso di impossibilità di ricorso a tali mezzi, con la scrittura manuale. Si osservano le disposizioni dell'art. 110.

3. Quando il verbale è redatto in forma riassuntiva o quando la redazione in forma integrale è ritenuta insufficiente, alla documentazione dell'atto si procede altresì mediante riproduzione audiovisiva o fonografica.

4.

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