Codice Procedura Penale > Articolo 135 - Redazione del verbale

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il verbale è redatto dall'ausiliario che assiste il giudice.

2. Quando il verbale è redatto con la stenotipia o altro strumento idoneo, il giudice autorizza l'ausiliario che non possiede le necessarie competenze a farsi assistere da personale tecnico, anche esterno all'amministrazione dello Stato.

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