Codice Procedura Penale > Articolo 166 - Notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente

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Vigente al

1. Se l'imputato è interdetto, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il tutore; se l'imputato si trova nelle condizioni previste dall'articolo 71 comma 1, le notificazioni si eseguono a norma degli articoli precedenti e presso il curatore speciale.

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