Codice Procedura Penale > Articolo 22 - Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Nel corso delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, pronuncia ordinanza e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero.

2. L'ordinanza pronunciata a norma del comma 1 produce effetti limitatamente al provvedimento richiesto.

3. Dopo la chiusura delle indagini preliminari il giudice, se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472