Codice Procedura Penale > Articolo 23 - Incompetenza dichiarata nel dibattimento di primo grado

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Se nel dibattimento di primo grado il giudice ritiene che il processo appartiene alla competenza di altro giudice, dichiara con sentenza la propria incompetenza per qualsiasi causa e ordina la trasmissione degli atti al giudice competente.

2. Se il reato appartiene alla cognizione di un giudice di competenza inferiore, l'incompetenza è rilevata o eccepita, a pena di decadenza, entro il termine stabilito dall'articolo 491 comma 1. Il giudice, se ritiene la propria incompetenza, provvede a norma del comma 1.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472