Codice Procedura Penale > Articolo 326 - Finalità delle indagini preliminari

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all'esercizio dell'azione penale.

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