Codice Procedura Penale > Articolo 327 - Direzione delle indagini preliminari

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il pubblico ministero dirige le indagini e dispone direttamente della polizia giudiziaria che, anche dopo la comunicazione della notizia di reato, continua a svolgere attività di propria iniziativa secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472