Codice Procedura Penale > Articolo 356 - Assistenza del difensore

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all'immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell'articolo 353 comma 2.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, Sentenza n.36048 del 13/09/2022 (dep. 26/09/2022)

In tema di guida in stato di ebbrezza alcolica, non è configurabile a carico della polizia giudiziaria l'obbligo di attendere che l'interessato sia in stato psicofisico tale da poter comprendere l'avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia nel compimento dell'alcoltest, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, il cui esito, essendo legato al decorso del tempo, può essere compromesso definitivamente dall'attesa suddetta, sicché in casi di tal fatta l'avviso può essere pretermesso.

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