Codice Procedura Penale > Articolo 387 - Avviso dell'arresto o del fermo ai familiari

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. La polizia giudiziaria, con il consenso dell'arrestato o del fermato, deve senza ritardo dare notizia ai familiari dell'avvenuto arresto o fermo.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472