Codice Procedura Penale > Articolo 394 - Richiesta della persona offesa

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. La persona offesa può chiedere al pubblico ministero di promuovere un incidente probatorio.

2. Se non accoglie la richiesta, il pubblico ministero pronuncia decreto motivato e lo fa notificare alla persona offesa.

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