1. Se nel corso dell'udienza il fatto risulta diverso da come descritto nell'imputazione ovvero emerge un reato connesso a norma dell'articolo 12 comma 1 lettera b), o una circostanza aggravante, il pubblico ministero modifica l'imputazione.
1-bis. Se rileva che il fatto, le circostanze aggravanti e quelle che possono comportare l’applicazione di misure di sicurezza non sono indicati nell’imputazione in termini corrispondenti a quanto emerge dagli atti o che la definizione giuridica non è corretta, il giudice invita il pubblico ministero a operare le necessarie modificazioni. Se la difformità indicata permane, sentite le parti, il giudice dispone con ordinanza, anche d’ufficio, la restituzione degli atti al pubblico ministero.
1-ter. Nei casi di modifica dell’imputazione ai sensi dei commi 1 e 1-bis, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 421, comma 1-bis.
2. Se risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nella richiesta di rinvio a giudizio, per il quale si debba procedere di ufficio, il giudice ne autorizza la contestazione se il pubblico ministero ne fa richiesta e vi è il consenso dell'imputato.
Corte di Cassazione, sez. VI Penale, Sentenza n.33679 del 23/09/2025 (dep. 13/10/2025)
In tema di udienza preliminare, a seguito dell’introduzione dell’art. 423, comma 1-bis, cod. proc. pen. ad opera dell’art. 23, comma 1, lett. i), n. 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è affetto da abnormità strutturale il decreto che dispone il giudizio in cui, senza sollecitazione del contraddittorio, sia stata modificata la qualificazione giuridica del fatto operata dal pubblico ministero nella propria richiesta, mediante esclusione di una circostanza aggravante.