Codice Procedura Penale > Articolo 466 - Facoltà dei difensori

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Durante il termine per comparire, le parti e i loro difensori hanno facoltà di prendere visione, nel luogo dove si trovano, delle cose sequestrate, di esaminare in cancelleria gli atti e i documenti raccolti nel fascicolo per il dibattimento e di estrarne copia.

©2022 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472