Codice Procedura Penale > Articolo 534 - Condanna del civilmente obbligato per la pena pecuniaria

Codice Procedura Penale

Vigente al

1. Nei casi previsti dagli articoli 196 e 197 del codice penale e nelle leggi speciali, il giudice condanna la persona civilmente obbligata a pagare, se il condannato risulterà insolvibile, una somma pari alla pena pecuniaria a questo inflitta.

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