Codice Procedura Penale > Articolo 535 - Condanna alle spese

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Vigente al

1. La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali.

3. Sono poste a carico del condannato le spese di mantenimento durante la custodia cautelare, a norma dell'articolo 692.

4. Qualora il giudice non abbia provveduto circa le spese, la sentenza è rettificata a norma dell'articolo 130.

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