L’art. 15 della direttiva (UE) 2019/790, nonché gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una normativa nazionale che riconosca agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione all’utilizzo delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, imponendo a questi ultimi obblighi di trattativa, di mantenimento della visibilità dei contenuti e di comunicazione dei dati necessari alla determinazione del compenso, nonché attribuendo a un’autorità pubblica poteri di definizione dei criteri, determinazione dell’importo, vigilanza e sanzione, purché tale normativa non privi gli editori della possibilità di rifiutare l’autorizzazione o di concederla gratuitamente, non imponga ai prestatori alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo delle pubblicazioni e assicuri il rispetto del principio di proporzionalità.
SENTENZA DELLA CORTE (Grande Sezione)
12 maggio 2026 (*)
« Rinvio pregiudiziale – Proprietà intellettuale – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva (UE) 2019/790 – Articolo 15 – Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online – Normativa nazionale che prevede il diritto degli editori di tali pubblicazioni a un “equo compenso” – Obblighi imposti ai prestatori di servizi della società dell’informazione – Poteri conferiti a un’autorità amministrativa indipendente – Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea – Articolo 16 – Libertà d’impresa – Limitazione dell’esercizio di tale libertà – Articolo 52, paragrafo 1 – Giustificazione – Bilanciamento di detta libertà con altri diritti fondamentali – Articolo 11, paragrafo 2 – Libertà e pluralismo dei media – Articolo 17, paragrafo 2 – Tutela della proprietà intellettuale »
Nella causa C-797/23,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), con sentenza del 12 dicembre 2023, pervenuta in cancelleria il 21 dicembre 2023, nel procedimento
Meta Platforms Ireland Ltd
contro
Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni,
con l’intervento di:
Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG),
Società italiana degli autori ed editori (SIAE),
Gedi Gruppo Editoriale SpA,
LA CORTE (Grande Sezione),
composta da K. Lenaerts, presidente, T. von Danwitz, vicepresidente, F. Biltgen, K. Jürimäe, C. Lycourgos, I. Ziemele (relatrice) e F. Schalin, presidenti di sezione, S. Rodin, E. Regan, A. Kumin, M. Gavalec, N. Fenger e R. Frendo, giudici,
avvocato generale: M. Szpunar
cancelliere: C. Di Bella, amministratore
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 10 febbraio 2025,
considerate le osservazioni presentate:
– per Meta Platforms Ireland Ltd, da F. Angeloni, F. Banterle, A. Bellan, M. Berliri e E. Cocco, avvocati;
– per la Federazione Italiana Editori Giornali (FIEG), da M. Annecchino, avvocato;
– per la Società Italiana degli Autori ed Editori (SIAE), da I. Perego, G.M. Roberti e M. Serpone, avvocati;
– per la Gedi Gruppo Editoriale SpA, da S. Fienga e F. Grasso, avvocati;
– per il governo italiano, da S. Fiorentino e G. Palmieri, in qualità di agenti, assistiti da M. Cherubini e F. Varrone, avvocati dello Stato;
– per il governo belga, da S. Baeyens e P. Cottin, in qualità di agenti, assistiti da J. Bocken e P. Callens, advocaten;
– per il governo danese, da D. Elkan, M. Jespersen e C.A.-S. Maertens, in qualità di agenti;
– per il governo francese, da R. Bénard, B. Dourthe e E. Timmermans, in qualità di agenti;
– per il governo polacco, da B. Majczyna e E. Buczkowska, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, da G. Conte, A. de Gregorio Merino e J. Samnadda, in qualità di agenti,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 10 luglio 2025,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE (GU 2019, L 130, pag. 92), dell’articolo 109 TFUE, nonché degli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»).
2 Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra Meta Platforms Ireland Ltd (in prosieguo: «Meta») e l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Italia) (in prosieguo: l’«AGCOM») in merito alla legittimità di una decisione adottata da quest’ultima e recante definizione dei criteri per la determinazione di un equo compenso per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico.
Contesto normativo
Diritto dell’Unione
La Carta
3 L’articolo 11 della Carta, intitolato «Libertà di espressione e d’informazione», al paragrafo 2 prevede quanto segue:
«La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati».
4 L’articolo 16 della Carta, intitolato «Libertà d’impresa», così dispone:
«È riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali».
5 L’articolo 17 della Carta, intitolato «Diritto di proprietà», al paragrafo 2, è formulato come segue:
«La proprietà intellettuale è protetta».
6 L’articolo 51 della Carta, intitolato «Ambito di applicazione», al suo paragrafo 1, così prevede:
«Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell’Unione [europea] nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell’attuazione del diritto dell’Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l’applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all’Unione nei trattati».
7 L’articolo 52 della Carta, intitolato «Portata e interpretazione dei diritti e dei principi», al paragrafo 1, così recita:
«Eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui».
Direttiva 2001/29/CE
8 L’articolo 2 della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 10), intitolato «Diritto di riproduzione» così dispone:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte:
a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere;
b) agli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
c) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
d) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
e) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
9 L’articolo 3 di tale direttiva, intitolato «Diritto di comunicazione di opere al pubblico, compreso il diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti», al paragrafo 2 così dispone:
«Gli Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza filo, in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente:
a) [a]gli artisti interpreti o esecutori, per quanto riguarda le fissazioni delle loro prestazioni artistiche;
b) ai produttori di fonogrammi per quanto riguarda le loro riproduzioni fonografiche;
c) ai produttori delle prime fissazioni di una pellicola, per quanto riguarda l’originale e le copie delle loro pellicole;
d) agli organismi di diffusione radiotelevisiva, per quanto riguarda le fissazioni delle loro trasmissioni, siano esse effettuate su filo o via etere, comprese le trasmissioni via cavo o via satellite».
Direttiva 2019/790
10 I considerando 1, 2, 3, 54, 55, 57, 82 e 84 della direttiva 2019/790 enunciano quanto segue:
«(1) Il trattato sull’Unione europea (TUE) prevede l’instaurazione di un mercato interno e la creazione di un sistema che garantisca l’assenza di distorsioni della concorrenza in tale mercato. L’ulteriore armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative al diritto d’autore e ai diritti connessi dovrebbe contribuire al raggiungimento di tali obiettivi.
(2) Le direttive finora adottate nel settore del diritto d’autore e dei diritti connessi contribuiscono al funzionamento del mercato interno, garantiscono un livello di protezione elevato ai titolari dei diritti, facilitano l’ottenimento delle autorizzazioni concernenti i diritti d’autore, e creano un quadro che disciplina lo sfruttamento delle opere e altri materiali protetti. Tale quadro giuridico armonizzato contribuisce al buon funzionamento del mercato interno e stimola l’innovazione, la creatività, gli investimenti e la produzione di contenuti nuovi, anche in ambiente digitale, mirando a evitare la frammentazione del mercato interno. (…)
(3) I rapidi sviluppi tecnologici continuano a trasformare il modo in cui le opere e altri materiali sono creati, prodotti, distribuiti e sfruttati, mentre emergono costantemente nuovi modelli di business e nuovi attori. È necessario che la legislazione in materia sia adeguata alle esigenze future, in modo da non limitare l’evoluzione tecnologica. Gli obiettivi e i principi stabiliti dal quadro giuridico dell’Unione sul diritto d’autore rimangono validi. Tuttavia, vi è ancora incertezza giuridica quanto a taluni utilizzi, anche transfrontalieri, delle opere e altri materiali in ambiente digitale, sia per i titolari dei diritti che per gli utilizzatori. In alcuni settori, come indicato nella comunicazione della Commissione [europea] del 9 dicembre 2015, dal titolo “Verso un quadro normativo moderno e più europeo sul diritto d’autore”, è necessario adeguare e completare l’attuale quadro dell’Unione sul diritto d’autore salvaguardando un elevato livello di protezione del diritto d’autore e dei diritti connessi. (…) Per garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore sono altresì opportune norme relative ai diritti sulle pubblicazioni, (…).
(…)
(54) Una stampa libera e pluralista è essenziale per garantire un giornalismo di qualità e l’accesso dei cittadini all’informazione e dà un contributo fondamentale al dibattito pubblico e al corretto funzionamento di una società democratica. L’ampia disponibilità di pubblicazioni di carattere giornalistico online ha comportato la nascita di nuovi servizi online, come gli aggregatori di notizie o i servizi di monitoraggio dei media, per i quali il riutilizzo di pubblicazioni di carattere giornalistico costituisce una parte importante dei loro modelli di business e una fonte di introiti. Gli editori di giornali incontrano una serie di problemi nel concedere licenze di utilizzo online delle loro pubblicazioni ai prestatori di questo tipo di servizi, re[n]dendo ancora più difficile per loro recuperare gli investimenti effettuati. In assenza del riconoscimento degli editori di giornali quali titolari di diritti, la concessione delle licenze e il rispetto dei diritti nelle pubblicazioni di carattere giornalistico riguardo agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione nell’ambiente digitale sono spesso complessi e inefficaci.
(55) Il contributo organizzativo e finanziario degli editori nel produrre pubblicazioni di carattere giornalistico va riconosciuto e ulteriormente incoraggiato per garantire la sostenibilità dell’editoria e favorire in tal modo la disponibilità di informazioni affidabili. È quindi necessario prevedere a livello di Unione una tutela giuridica armonizzata per gli utilizzi online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, che lasci impregiudicate le vigenti norme sul diritto d’autore nell’ordinamento dell’Unione applicabili agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utenti, anche ove tali utenti condividano pubblicazioni di carattere giornalistico online. Tale protezione dovrebbe essere garantita in maniera efficace mediante l’introduzione nell’ordinamento dell’Unione di diritti connessi a quello d’autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico da editori stabiliti in uno Stato membro nell’ambito di utilizzi digitali da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione (GU 2015, L 241, pag. 1)]. (…)
(…)
(57) I diritti concessi agli editori di giornali ai sensi della presente direttiva dovrebbero avere lo stesso ambito di applicazione dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui alla direttiva [2001/29] relativamente agli utilizzi online da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione. I diritti concessi agli editori di giornali non dovrebbero essere estesi ai collegamenti ipertestuali, né ai semplici fatti riportati nei giornali. I diritti concessi agli editori di giornali a norma della presente direttiva dovrebbero essere soggetti anche alle stesse disposizioni in materia di eccezioni e limitazioni applicabili ai diritti stabiliti dalla direttiva [2001/29], tra cui l’eccezione in caso di citazioni, per esempio a fini di critica o di rassegna, di cui all’articolo 5, paragrafo 3, lettera d), di tale direttiva.
(…)
(82) Nessuna disposizione della presente direttiva dovrebbe essere interpretata in modo da impedire ai titolari di diritti esclusivi ai sensi del diritto dell’Unione in materia di diritto d’autore di autorizzare l’uso a titolo gratuito delle loro opere o altri materiali, tra l’altro per mezzo di licenze non esclusive gratuite a vantaggio di tutti gli utilizzatori.
(…)
(84) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta. Di conseguenza essa andrebbe interpretata e applicata conformemente a tali diritti e principi».
11 L’articolo 1 della direttiva 2019/790, intitolato «Oggetto e ambito di applicazione», al paragrafo 1 così prevede:
«La presente direttiva stabilisce norme volte ad armonizzare ulteriormente il diritto dell’Unione applicabile al diritto d’autore e ai diritti connessi nell’ambito del mercato interno, tenendo conto in particolare degli utilizzi digitali e transfrontalieri dei contenuti protetti. Stabilisce inoltre norme riguardanti le eccezioni e le limitazioni al diritto d’autore e ai diritti connessi, l’agevolazione nell’ottenimento delle licenze, nonché norme miranti a garantire il buon funzionamento del mercato per lo sfruttamento delle opere e altri materiali».
12 L’articolo 15 di tale direttiva, intitolato «Protezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online», è così formulato:
«1. Gli Stati membri riconoscono agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabiliti in uno Stato membro i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/29] per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.
I diritti di cui al primo comma non si applicano agli utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori.
La protezione accordata a norma del primo comma non si applica ai collegamenti ipertestuali.
I diritti di cui al primo comma non si applicano all’utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
2. I diritti di cui al paragrafo 1 non modificano e non pregiudicano in alcun modo quelli previsti dal diritto dell’Unione per gli autori e gli altri titolari di diritti relativamente ad opere e altri materiali inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati contro tali autori e altri titolari di diritti e, in particolare, non possono privarli del diritto di sfruttare le loro opere e altri materiali in modo indipendente dalla pubblicazione di carattere giornalistico in cui sono inclusi.
Quando un’opera o altri materiali sono inclusi in una pubblicazione di carattere giornalistico sulla base di una licenza non esclusiva, i diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo da parte di altri utilizzatori autorizzati. I diritti di cui al paragrafo 1 non possono essere invocati per impedire l’utilizzo di opere o altri materiali la cui protezione sia scaduta.
3. Gli articoli da 5 a 8 della direttiva [2001/29], la direttiva 2012/28/UE [del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti di opere orfane (GU 2012, L 299, pag. 5),] e la direttiva (UE) 2017/1564 del Parlamento europeo e del Consiglio [, del 13 settembre 2017, relativa a taluni utilizzi consentiti di determinate opere e di altro materiale protetto da diritto d’autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2017, L 242, pag. 6)] si applicano mutatis mutandis ai diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
4. I diritti di cui al paragrafo 1 si estinguono due anni dopo la pubblicazione della pubblicazione di carattere giornalistico. Tale termine è calcolato a decorrere dal 1º gennaio dell’anno successivo alla data di pubblicazione di tale pubblicazione di carattere giornalistico.
Il paragrafo 1 non si applica alle pubblicazioni di carattere giornalistico pubblicate per la prima volta prima del 6 giugno 2019.
5. Gli Stati membri provvedono affinché gli autori delle opere incluse in una pubblicazione di carattere giornalistico ricevano una quota adeguata dei proventi percepiti dagli editori per l’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione».
Diritto italiano
Legge n. 633/1941
13 Ai sensi dell’articolo 43-bis della legge del 22 aprile 1941, n. 633 – Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (GURI n. 166, del 16 luglio 1941), nella versione applicabile al procedimento principale (in prosieguo: la «legge n. 633/1941»):
«1. Agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, sono riconosciuti per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione (…), comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, i diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione di cui agli articoli 13 e 16.
(…)
3. Per editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si intendono i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell’esercizio di un’attività economica, editano le pubblicazioni di cui al comma 2, anche se stabiliti in un altro Stato membro.
(…)
6. I diritti di cui al comma 1 non sono riconosciuti in caso di utilizzi privati o non commerciali delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di singoli utilizzatori, né in caso di collegamenti ipertestuali o di utilizzo di singole parole o di estratti molto brevi di pubblicazioni di carattere giornalistico.
(…)
8. Per l’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico i prestatori di servizi della società dell’informazione riconoscono ai soggetti di cui al comma 1 un equo compenso. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’[AGCOM] adotta un regolamento per l’individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso di cui al primo periodo, tenendo conto, tra l’altro del numero di consultazioni online dell’articolo, degli anni di attività e della rilevanza sul mercato degli editori di cui al comma 3 e del numero di giornalisti impiegati, nonché dei costi sostenuti per investimenti tecnologici e infrastrutturali da entrambe le parti, e dei benefici economici derivanti, ad entrambe le parti, dalla pubblicazione quanto a visibilità e ricavi pubblicitari.
9. La negoziazione, per la stipula del contratto avente ad oggetto l’utilizzo dei diritti di cui al comma 1, tra i prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, e gli editori di cui al comma 3, è condotta tenendo conto anche dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma 8. Nel corso della negoziazione i prestatori di servizi delle società dell’informazione non limitano la visibilità dei contenuti degli editori nei risultati di ricerca. L’ingiustificata limitazione di tali contenuti nella fase delle trattative può essere valutata ai fini della verifica del rispetto dell’obbligo di buona fede di cui all’articolo 1337 del codice civile.
10. Fermo restando il diritto di adire l’autorità giudiziaria ordinaria di cui al comma 11, se entro trenta giorni dalla richiesta di avvio del negoziato di una delle parti interessate non è raggiunto un accordo sull’ammontare del compenso, ciascuna delle parti può rivolgersi all’[AGCOM] per la determinazione dell’equo compenso, esplicitando nella richiesta la propria proposta economica. Entro sessanta giorni dalla richiesta della parte interessata, anche quando una parte, pur regolarmente convocata non si è presentata, l’[AGCOM] indica, sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento di cui al comma 8, quale delle proposte economiche formulate è conforme ai suddetti criteri oppure, qualora non reputi conforme nessuna delle proposte, indica d’ufficio l’ammontare dell’equo compenso.
11. Quando, a seguito della determinazione dell’equo compenso da parte dell’[AGCOM], le parti non addivengono alla stipula del contratto, ciascuna parte può adire la sezione del giudice ordinario specializzata in materia di impresa, (…), anche al fine di esperire l’azione di cui all’articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192 [Disciplina della subfornitura nelle attività produttive (GURI n. 143 del 22 giugno 1998)]
12. I prestatori di servizi della società dell’informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, sono obbligati a mettere a disposizione, su richiesta della parte interessata, anche tramite gli organismi di gestione collettiva o entità di gestione indipendenti (…), qualora mandatari, o dell’[AGCOM], i dati necessari a determinare la misura dell’equo compenso. L’adempimento dell’obbligo di cui al primo periodo non esonera gli editori di cui al comma 3 dal rispetto della riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza. Sull’adempimento dell’obbligo di informazione a carico dei prestatori di servizi vigila l’[AGCOM]. In caso di mancata comunicazione di tali dati entro trenta giorni dalla richiesta ai sensi del primo periodo, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’uno per cento del fatturato realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione. (…)
(…)
14. I diritti di cui al presente articolo si estinguono due anni dopo la pubblicazione dell’opera di carattere giornalistico. (…)
(…)».
Delibera 3/23/CONS
14 Il 19 gennaio 2023, l’AGCOM ha adottato la delibera n. 3/23/CONS, il cui allegato A contiene il regolamento in materia di individuazione dei criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico di cui all’articolo 43-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale:
– stabilisce, all’articolo 4, i criteri da utilizzare per determinare l’importo dell’equo compenso, che includono la definizione di una base di calcolo fondata sui ricavi pubblicitari dei prestatori di servizi della società dell’informazione derivanti dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico dell’editore, al netto dei ricavi dell’editore derivanti dal traffico di reindirizzamento sul suo sito web;
– fissa un’aliquota fino al 70% da applicare all’importo di base per determinare l’importo dell’equo compenso, sulla base di una serie di ulteriori criteri definiti all’articolo 4, comma 2;
– dettaglia, all’articolo 5, gli obblighi di messa a disposizione dei dati, definisce i poteri ispettivi dell’AGCOM e prevede l’applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del soggetto inadempiente fino all’1% del fatturato realizzato sul mercato nazionale nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notifica della contestazione;
– disciplina, agli articoli da 8 a 12, la procedura per richiedere all’AGCOM di determinare l’importo dell’equo compenso e le relative disposizioni, con la possibilità per l’AGCOM di deliberarne unilateralmente l’ammontare.
Procedimento principale e questioni pregiudiziali
15 Meta è una società con sede in Irlanda che fornisce servizi della società dell’informazione, in particolare in quanto amministratore del social network online Facebook.
16 Il 19 gennaio 2023 l’AGCOM, sulla base del rinvio di cui ai commi 8 e seguenti dell’articolo 43-bis della legge n. 633/1941, che recepisce l’articolo 15 della direttiva 2019/790, ha adottato la delibera n. 3/23/CONS. Tale delibera stabilisce i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso per l’utilizzo online di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.
17 Con atto introduttivo presentato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Italia), giudice del rinvio, Meta ha proposto un ricorso diretto all’annullamento della delibera n. 3/23/CONS nonché dei suoi allegati.
18 A sostegno del suo ricorso, Meta ha sostenuto, in particolare, che l’articolo 43-bis della legge n. 633/1941 e la delibera n. 3/23/CONS sono contrari all’articolo 15 della direttiva 2019/790, che sancisce diritti di natura esclusiva e non un diritto di remunerazione. Peraltro, a causa degli obblighi imposti ai prestatori di servizi della società dell’informazione, delle significative limitazioni della libertà contrattuale degli operatori economici nonché del ruolo e dei poteri attribuiti all’AGCOM, tale normativa sarebbe altresì contraria alla libertà d’impresa, garantita all’articolo 16 della Carta, e, in particolare, al principio di libera concorrenza. Meta ha, inoltre, invocato la mancanza di proporzionalità e di adeguatezza delle misure adottate dal legislatore italiano e dall’AGCOM, che ostacolano o, quantomeno, rendono notevolmente meno attraente la prestazione di servizi in Italia da parte di società stabilite in altri Stati membri.
19 Il giudice del rinvio si interroga sulla compatibilità di tali misure con il diritto dell’Unione. Esso precisa, a tale riguardo, che l’articolo 43-bis della legge n. 633/1941 recepisce, nel diritto italiano, l’articolo 15 della direttiva 2019/790. Orbene, secondo tale giudice, detta legge di recepimento nonché la delibera n. 3/23/CONS adottata sul suo fondamento ampliano il quadro giuridico dell’Unione, aggiungendovi al contempo una dimensione economica non rientrante nell’articolo 15 della direttiva 2019/790, obblighi incombenti ai prestatori di servizi della società dell’informazione e poteri a favore dell’AGCOM.
20 Tale giudice osserva, inoltre, che, nella parte in cui introduce la presenza di un terzo dotato di poteri regolatori, decisori, ispettivi e sanzionatori, in un ambito che dovrebbe essere governato dalla libertà negoziale, il meccanismo di determinazione dell’equo compenso da parte dell’AGCOM, benché il suo risultato possa essere sottoposto alla valutazione dell’autorità giudiziaria, può compromettere non solo la libertà contrattuale, ma anche l’esercizio della libertà d’impresa, ai sensi degli articoli 16 e 52 della Carta.
21 Esso rileva, peraltro, che, alla luce dei principi elaborati dalla Corte, in particolare, nella sua sentenza del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio (C-401/19, EU:C:2022:297), l’introduzione di un equo compenso dovuto obbligatoriamente dai prestatori di servizi della società dell’informazione agli editori può rivelarsi sproporzionata, non soltanto in riferimento alla tutela del diritto alla comunicazione e/o all’informazione, ma soprattutto a fronte dell’omogeneizzazione delle pubblicazioni di carattere giornalistico rispetto ai contenuti. Tale carattere sproporzionato apparirebbe anche per quanto riguarda i poteri di intervento concessi all’AGCOM.
22 In tali circostanze, il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’articolo 15 [della direttiva 2019/790] possa essere interpretato come ostativo all’introduzione di disposizioni nazionali – quali quelle previste dall’articolo 43-bis della legge [n. 633/1941] e quelle stabilite nella Delibera AGCOM 3/23/CONS - nella parte in cui:
a) vengono previsti obblighi di remunerazione (equo compenso), in aggiunta ai diritti esclusivi indicati dallo stesso articolo 15 [della direttiva 2019/790], a carico [dei prestatori di servizi della società dell’informazione] ed in favore degli editori;
b) vengono stabiliti obblighi, a carico dei medesimi [prestatori di servizi della società dell’informazione]:
– di avviare trattative con gli editori,
– di fornire agli editori stessi ed [all’AGCOM] le informazioni necessarie ai fini della determinazione dell’equo compenso,
– nonché di non limitare la visibilità dei contenuti dell’editore nei risultati di ricerca in attesa del perfezionamento della negoziazione;
c) viene conferito all’[AGCOM]:
– un potere di vigilanza e sanzionatorio,
– il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso,
– il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l’importo esatto dell’equo compenso[.]
2) [S]e l’articolo 15 [della direttiva 2019/790] sia ostativo a disposizioni nazionali, quali quelle indicate al precedente punto 1), che impongono ai [prestatori di servizi della società dell’informazione] un obbligo di divulgazione dei dati, assoggettato a vigilanza da parte della stessa [AGCOM], la cui inosservanza incontra l’applicabilità di misure sanzionatorie amministrative[.]
3) [S]e i (…) principi di libertà di impresa, di cui agli articoli 16 e 52 della [Carta], di libera concorrenza, di cui all’articolo 109 TFUE e di proporzionalità, di cui all’articolo 52 della [Carta], ostino a disposizioni nazionali, quali quelle precedentemente indicate, che:
a) introducono diritti di remunerazione in aggiunta ai diritti esclusivi di cui all’articolo 15 [della direttiva 2019/790], la cui attuazione trova corredo nella già richiamata configurazione, a carico dei [prestatori di servizi della società dell’informazione], di un obbligo di avviare trattative con gli editori, di un obbligo di fornire agli editori e/o all’[AGCOM] le informazioni necessarie per determinare un equo compenso, nonché un obbligo di non limitare la visibilità dei contenuti dell’editore nei risultati di ricerca in attesa di tali trattative;
b) conferiscono [all’AGCOM]:
– un potere di vigilanza e sanzionatorio,
– il potere di individuare i criteri di riferimento per la determinazione dell’equo compenso,
– il potere di determinare, nel caso di mancato accordo fra le parti, l’importo esatto dell’equo compenso».
Sulla domanda di riapertura della fase orale del procedimento
23 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 22 luglio 2025, Meta ha chiesto che fosse disposta la riapertura della fase orale del procedimento, a norma dell’articolo 83 del regolamento di procedura della Corte.
24 A sostegno di tale istanza, essa fa valere, in sostanza, di essere in disaccordo con alcune delle valutazioni contenute nelle conclusioni dell’avvocato generale. Più precisamente, Meta sostiene che queste ultime sono fondate su presupposti fattuali erronei riguardo alle dinamiche di mercato, alle modalità con le quali le pubblicazioni di carattere giornalistico appaiono su Facebook e alla natura vincolante dei provvedimenti di determinazione del compenso adottati dall’AGCOM. Inoltre, essa fa valere che sono emerse nuove informazioni, in particolare sull’applicazione dei poteri attribuiti all’AGCOM, le quali dimostrano l’impatto prescrittivo di tali provvedimenti.
25 A tale proposito occorre rilevare, da un lato, che né lo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea né il regolamento di procedura prevedono la possibilità, per le parti, di depositare osservazioni in risposta alle conclusioni presentate dall’avvocato generale. Dall’altro lato, ai sensi dell’articolo 252, secondo comma, TFUE, l’avvocato generale presenta pubblicamente, con assoluta imparzialità e in piena indipendenza, conclusioni motivate sulle cause che, conformemente allo Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, richiedono il suo intervento. La Corte non è vincolata né a tali conclusioni né alle motivazioni in base alle quali l’avvocato generale giunge a formularle. Di conseguenza, il disaccordo di una parte con le conclusioni dell’avvocato generale, quali che siano le questioni da esso ivi esaminate, non può costituire, di per sé, un motivo che giustifichi la riapertura della fase orale del procedimento (sentenza del 30 ottobre 2025, Qassioun, C-790/23, EU:C:2025:838, punto 34 e giurisprudenza citata).
26 Certamente, la Corte, in qualsiasi momento, sentito l’avvocato generale, può disporre la riapertura della fase orale del procedimento, conformemente all’articolo 83 del regolamento di procedura, in particolare se essa non si ritiene sufficientemente edotta o quando, dopo la chiusura di tale fase, una parte ha prodotto un fatto nuovo, tale da influenzare in modo decisivo la decisione della Corte.
27 Nel caso di specie, la Corte, sentito l’avvocato generale, ritiene tuttavia di disporre, al termine della fase scritta del procedimento e dell’udienza di discussione svoltasi dinanzi ad essa, di tutti gli elementi necessari per statuire nella presente causa. In ogni caso, la domanda di riapertura della fase orale del procedimento presentata da Meta, che verte principalmente su questioni già discusse nell’ambito di tale fase scritta e nel corso di tale udienza, non rivela alcun fatto nuovo tale da poter influenzare in modo decisivo la decisione che essa è chiamata a pronunciare in questa causa.
28 Per quanto attiene, più in particolare, agli elementi di ordine fattuale rilevati al punto 24 della presente sentenza, si deve rammentare che, nell’ambito di un procedimento pregiudiziale, alla Corte spetta non già stabilire se dei fatti allegati siano dimostrati, ma unicamente procedere all’interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione. Infatti, le questioni vertenti sull’interpretazione del diritto dell’Unione sono sottoposte dal giudice nazionale nel contesto di diritto e di fatto che egli definisce sotto la propria responsabilità e del quale non spetta alla Corte verificare l’esattezza [v. sentenze del 16 marzo 1978, Oehlschläger, 104/77, EU:C:1978:69, punto 4, e del 4 ottobre 2024, Bezirkshauptmannschaft Landeck (Tentativo di accesso ai dati personali memorizzati in un telefono cellulare), C-548/21, EU:C:2024:830, punto 41 e giurisprudenza citata].
29 In tali circostanze, non è necessario disporre la riapertura della fase orale del procedimento.
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla ricevibilità
30 Il governo danese mette in dubbio la ricevibilità della terza questione, per il motivo che i requisiti di cui all’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura non sarebbero soddisfatti. Esso sostiene, da un lato, che l’articolo 109 TFUE, oggetto di tale questione, non sancisce il principio menzionato dal giudice del rinvio, relativo alla libera concorrenza. Dall’altro lato, per quanto riguarda gli articoli 16 e 52 della Carta, anch’essi oggetto di detta questione, esso sostiene che tale giudice non spiega sufficientemente in che modo la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale costituisca un’ingerenza sproporzionata nell’esercizio della libertà d’impresa.
31 Pertanto, secondo tale governo, la domanda di pronuncia pregiudiziale non consente di individuare le ragioni per le quali detto giudice si interroga sulla compatibilità della normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale con tali disposizioni del diritto dell’Unione.
32 Dal canto suo, sempre per quanto riguarda la terza questione, il governo belga, senza sollevare formalmente un’eccezione di irricevibilità, mette in dubbio l’applicabilità degli articoli 16 e 52 della Carta nella presente causa, in quanto le misure nazionali di cui trattasi nel procedimento principale sfuggirebbero, almeno parzialmente, all’ambito di applicazione della direttiva 2019/790 e, pertanto, non costituirebbero un’attuazione del diritto dell’Unione, ai sensi della giurisprudenza relativa all’articolo 51 della Carta.
33 A tale riguardo si deve ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, nell’ambito della cooperazione tra la Corte e i giudici nazionali istituita dall’articolo 267 TFUE, spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumere la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze della causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte. Di conseguenza, se le questioni sollevate riguardano l’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte è, in via di principio, tenuta a statuire (v. sentenze del 29 novembre 1978, Redmond, 83/78, EU:C:1978:214, punto 25; del 21 aprile 1988, Pardini, 338/85, EU:C:1988:194, punto 8, e del 21 marzo 2024, LEA, C-10/22, EU:C:2024:254, punto 36).
34 Ne consegue che le questioni vertenti sul diritto dell’Unione godono di una presunzione di rilevanza. Il rifiuto della Corte di statuire su una questione proposta da un giudice nazionale è possibile soltanto qualora appaia in modo manifesto che la richiesta interpretazione del diritto dell’Unione non ha alcun rapporto con la realtà effettiva o l’oggetto del procedimento principale, qualora il problema sia di natura ipotetica o, ancora, qualora la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per rispondere in modo utile alle questioni che le sono sottoposte (v. sentenze del 15 dicembre 1995, Bosman, C-415/93, EU:C:1995:463, punto 61; del 13 luglio 2000, Idéal tourisme, C-36/99, EU:C:2000:405, punto 20, e del 21 marzo 2024, LEA, C-10/22, EU:C:2024:254, punto 37).
35 Al fine di permettere alla Corte di fornire un’interpretazione del diritto dell’Unione che sia utile per il giudice nazionale, l’articolo 94, lettera c), del regolamento di procedura esige, segnatamente, che la domanda di pronuncia pregiudiziale contenga l’illustrazione dei motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione o sulla validità di determinate disposizioni del diritto dell’Unione, nonché il collegamento che esso stabilisce tra dette disposizioni e la normativa nazionale applicabile alla causa principale.
36 Nel caso di specie, per quanto riguarda, in primo luogo, l’articolo 109 TFUE, occorre rilevare che tale articolo disciplina le competenze delle istituzioni dell’Unione ad adottare norme di applicazione degli articoli 107 e 108 TFUE, relativi agli aiuti di Stato. Ciò considerato, si deve necessariamente constatare che l’interpretazione richiesta di tale articolo 109 non ha alcun rapporto con l’oggetto del procedimento principale, ai sensi della giurisprudenza ricordata al punto 34 della presente sentenza.
37 Del resto, anche supponendo che la menzione di detto articolo 109 nel testo della terza questione derivi da un errore materiale e che, come sembra emergere dalla motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale, occorra intendere tale questione come riguardante l’articolo 119 TFUE, si deve rilevare che tale articolo 119 introduce il titolo VIII del Trattato FUE, intitolato «Politica economica e monetaria», e disciplina i principi direttivi che devono governare l’azione degli Stati membri nell’instaurare tale politica. Sebbene tale articolo 119 menzioni, ai suoi paragrafi 1 e 2, il «principio di un’economia di mercato aperta e in libera concorrenza», ciò non toglie che il procedimento principale manifestamente non rientri nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
38 Ne consegue che la terza questione è irricevibile nella parte in cui riguarda l’interpretazione dell’articolo 109 TFUE o, se del caso, quella dell’articolo 119 TFUE.
39 Per contro, per quanto riguarda, in secondo luogo, l’interpretazione richiesta degli articoli 16 e 52 della Carta, dai punti da 19 a 21 della presente sentenza emerge che la domanda di pronuncia pregiudiziale espone in modo succinto ma chiaro i motivi che hanno indotto il giudice del rinvio a interrogarsi sull’interpretazione di tali disposizioni del diritto dell’Unione. Inoltre, da tale domanda emerge che l’articolo 43-bis della legge n. 633/1941, di cui viene messa in dubbio la compatibilità con il diritto dell’Unione, risulta da una modifica della normativa italiana mediante un decreto legislativo adottato con l’obiettivo espresso di attuare, nel diritto italiano, la direttiva 2019/790. A tale riguardo, il giudice del rinvio rileva che detto articolo 43-bis recepisce, nel diritto italiano, l’articolo 15 di tale direttiva.
40 Orbene, come la Corte ha già dichiarato, il recepimento di una direttiva da parte degli Stati membri rientra ad ogni modo nella situazione, prevista all’articolo 51 della Carta, in cui gli Stati membri attuano il diritto dell’Unione (v., in tal senso, sentenza del 29 luglio 2019, Spiegel Online, C-516/17, EU:C:2019:625, punto 20), cosicché tale recepimento deve essere conforme ai diritti fondamentali garantiti da quest’ultima. Ne consegue che le disposizioni della Carta sono applicabili al procedimento principale.
41 Di conseguenza, la terza questione è ricevibile nella parte in cui riguarda l’interpretazione degli articoli 16 e 52 della Carta.
Nel merito
42 Con le sue questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 15 della direttiva 2019/790 nonché gli articoli 16 e 52 della Carta debbano essere interpretati nel senso che essi ostano a una normativa nazionale che:
– prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione,
– impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l’importo di una tale equa remunerazione;
– autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinare l’importo di quest’ultima, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e ad imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo.
Osservazioni preliminari
43 Nelle sue osservazioni scritte, Meta afferma che la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale dev’essere valutata alla luce non solo dell’articolo 15 della direttiva 2019/790 nonché degli articoli 16 e 52 della Carta, ma anche degli articoli 5 e 6 della direttiva 2015/1535 nonché dell’articolo 3 della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») (GU 2000, L 178, pag. 1). Essa sostiene, a tale titolo, da un lato, che le misure introdotte da tale normativa non sono state notificate alla Commissione, sebbene costituiscano «regole tecniche», ai sensi della direttiva 2015/1535, e, dall’altro, che tali misure non rispettano il principio del paese d’origine, sancito all’articolo 3 della direttiva 2000/31.
44 In proposito, occorre precisare che, nell’ambito della procedura di cooperazione tra i giudici nazionali e la Corte istituita all’articolo 267 TFUE, spetta a quest’ultima fornire al giudice nazionale una risposta utile che gli consenta di dirimere la controversia sottopostagli. In quest’ottica, la Corte può ricavare dal complesso degli elementi forniti dal giudice nazionale, e segnatamente dalla motivazione della decisione di rinvio, le norme e i principi di diritto dell’Unione che richiedono un’interpretazione tenuto conto dell’oggetto della controversia di cui al procedimento principale, al fine di riformulare le questioni che le sono proposte e di interpretare tutte le disposizioni del diritto dell’Unione di cui il giudice nazionale ha bisogno al fine di statuire sulle controversie ad esso sottoposte, anche qualora queste disposizioni non siano espressamente menzionate in dette questioni (v. sentenze del 20 marzo 1986, Tissier, 35/85, EU:C:1986:143, punto 9, e del 17 ottobre 2024, Sony Computer Entertainment Europe, C-159/23, EU:C:2024:887, punto 27 e giurisprudenza citata).
45 Tuttavia, spetta al solo giudice nazionale definire l’oggetto delle questioni che esso intende proporre alla Corte. Pertanto, qualora dalla domanda stessa non emerga la necessità di una siffatta riformulazione, la Corte non può, su domanda di una parte nel procedimento principale, esaminare questioni che non le siano state sottoposte dal giudice nazionale. Se quest’ultimo, alla luce dell’evoluzione della controversia, dovesse ritenere necessario ottenere ulteriori elementi interpretativi del diritto dell’Unione, dovrebbe rivolgersi nuovamente alla Corte (v. sentenze del 23 ottobre 1997, Franzén, C-189/95, EU:C:1997:504, punto 79, e del 17 ottobre 2024, Sony Computer Entertainment Europe, C-159/23, EU:C:2024:887, punto 28 e giurisprudenza citata).
46 Orbene, nel caso di specie, pur esponendo che Meta ha dedotto, nell’ambito del procedimento principale, una violazione delle direttive 2000/31 e 2015/1535, il giudice del rinvio ha espressamente escluso, nella sua sentenza di rinvio, la necessità di ottenere un’interpretazione di tali direttive.
47 Ne consegue che la domanda di pronuncia pregiudiziale deve essere esaminata alla luce dell’articolo 15 della direttiva 2019/790 nonché delle disposizioni pertinenti della Carta.
Sull’articolo 15 della direttiva 2019/790
48 Come indica il suo titolo, l’articolo 15 della direttiva 2019/790 disciplina la «[p]rotezione delle pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzo online». A tal fine, il primo comma del paragrafo 1 di tale articolo 15 dispone che gli Stati membri conferiscono agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabiliti in uno Stato membro, per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, «i diritti di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva [2001/29]», vale a dire, rispettivamente, il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di riproduzione e il diritto esclusivo di autorizzare o vietare gli atti di messa a disposizione del pubblico.
49 In tal modo, l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2019/790, in combinato disposto con l’articolo 2 e con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, definisce, in modo non equivoco, i diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di cui godono gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico nell’Unione e costituisce una misura di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti [v., per quanto riguarda l’articolo 2, lettera c), della direttiva 2001/29, sentenza del 29 luglio 2019, Pelham e a., C-476/17, EU:C:2019:624, punti da 84 a 86].
50 Di conseguenza, l’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2019/790, in combinato disposto con l’articolo 2 e con l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29, obbliga gli Stati membri a garantire agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico stabiliti nell’Unione, per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, i diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico di tali pubblicazioni, senza che tali Stati dispongano di alcun margine di discrezionalità per disciplinare il contenuto sostanziale di tali diritti.
51 Tuttavia, né l’articolo 15 della direttiva 2019/790 né alcun’altra disposizione di quest’ultima precisano le modalità di attuazione di detti diritti.
52 A tale riguardo, occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 288, terzo comma, TFUE, gli Stati membri sono obbligati, nel recepire una direttiva, a garantirne la piena efficacia, pur disponendo di un margine di discrezionalità in ordine alla scelta delle modalità e dei mezzi destinati a garantirne l’attuazione. Tuttavia, tale libertà lascia impregiudicato l’obbligo, per ciascuno degli Stati membri destinatari, di adottare tutti i provvedimenti necessari per garantire la piena efficacia della direttiva in questione, conformemente all’obiettivo che essa persegue (v. sentenze del 10 aprile 1984, von Colson e Kamann, 14/83, EU:C:1984:153, punto 15, nonché del 1º agosto 2025, Alace e Canpelli, C-758/24 e C-759/24, EU:C:2025:591, punti 61 e 62).
53 Pertanto, si deve ritenere che gli Stati membri dispongano, in sede di recepimento dei diritti previsti all’articolo 15 della direttiva 2019/790, di un margine di discrezionalità per precisare le modalità di attuazione di tali diritti, il quale deve essere esercitato nel pieno rispetto dei limiti fissati da tale direttiva e conformemente agli obiettivi da essa perseguiti. Ne consegue che, da un lato, tenuto conto dell’armonizzazione operata da tale articolo 15, uno Stato membro non può prevedere modalità di attuazione che abbiano l’effetto di modificare il contenuto sostanziale di detti diritti e, in particolare, la loro natura e la loro portata. Dall’altro lato, tali modalità devono essere pienamente compatibili sia con l’obiettivo generale di tale direttiva sia con l’obiettivo specifico di detto articolo 15.
54 Come emerge dall’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2019/790, letto alla luce dei considerando da 1 a 3 di quest’ultima, l’obiettivo generale di tale direttiva consiste nel perseguire l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di diritto d’autore e diritti connessi, salvaguardando un elevato livello di protezione di tali diritti e contribuendo a garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato per il diritto d’autore.
55 Per quanto riguarda più specificamente l’obiettivo perseguito dall’articolo 15 della direttiva 2019/790, i considerando 54 e 55 di quest’ultima indicano che l’introduzione, nel diritto dell’Unione, di diritti connessi al diritto d’autore per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico di pubblicazioni di carattere giornalistico in caso di utilizzi online da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione mira, in particolare, a porre rimedio alle difficoltà che gli editori di tali pubblicazioni devono affrontare nella concessione di licenze relative a tali utilizzi e a garantire la possibilità di recuperare gli investimenti richiesti per la produzione di dette pubblicazioni. La previsione di tali diritti si fonda quindi sull’imperativo di riconoscere e incoraggiare maggiormente il contributo organizzativo e finanziario di tali editori alla produzione delle stesse pubblicazioni, al fine di garantire la sostenibilità del settore editoriale e, pertanto, di promuovere la disponibilità di informazioni affidabili, essendo indispensabile una stampa libera e pluralista per garantire un giornalismo di qualità e l’accesso dei cittadini all’informazione.
56 È alla luce di tali considerazioni che occorre esaminare le questioni sollevate in relazione all’articolo 15 della direttiva 2019/790.
– Sul diritto degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico di ottenere un’equa remunerazione
57 Dalla sentenza di rinvio emerge che, in forza dell’articolo 43-bis, comma 1, della legge n. 633/1941, agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico sono concessi, per taluni utilizzi online, vale a dire quelli che non siano collegamenti ipertestuali e non siano limitati a singole parole o a estratti molto brevi, delle loro pubblicazioni da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, «diritti esclusivi di riproduzione e comunicazione».
58 L’articolo 43-bis, comma 8, di tale legge prevede che, per tali utilizzi online da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione, questi ultimi versino un «equo compenso» agli editori di cui al comma 1 di tale articolo 43-bis.
59 Al fine di stabilire se siffatte disposizioni rispettino i requisiti ricordati ai punti 50 e 53 della presente sentenza, occorre rilevare che dalla formulazione stessa dell’articolo 15, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2019/790 nonché dal considerando 57 di quest’ultima, emerge che i diritti concessi agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico hanno la stessa portata dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico previsti dalla direttiva 2001/29, relativamente agli utilizzi online di tali pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione.
60 Pertanto, da un lato, la tutela conferita dai diritti sanciti all’articolo 15 della direttiva 2019/790 non si limita al loro godimento, ma si estende anche al loro esercizio, che deve, in pratica, essere effettivo. Dall’altro lato, al pari dei diritti di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico previsti dalla direttiva 2001/29, tali diritti hanno natura preventiva, nel senso che qualsiasi utilizzo delle pubblicazioni da essi protette richiede il previo consenso del loro titolare [v., per quanto riguarda l’articolo 2, lettera b), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29, sentenze del 14 novembre 2019, Spedidam, C-484/18, EU:C:2019:970, punti 37 e 38, nonché del 6 marzo 2025, ONB e a., C-575/23, EU:C:2025:141, punti 105 e 106].
61 Ne consegue che, fatte salve le eccezioni e limitazioni previste in particolare all’articolo 5 della direttiva 2001/29, applicabili ai diritti sanciti all’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2019/790 in forza del rinvio esplicito operato al riguardo dal paragrafo 3 di tale articolo 15, qualsiasi utilizzo rientrante nell’ambito di applicazione di detto articolo 15 deve essere oggetto di una previa autorizzazione dei titolari dei diritti ivi sanciti.
62 Di conseguenza, gli Stati membri non possono recepire l’articolo 15 della direttiva 2019/790 sostituendo ai diritti esclusivi di natura preventiva che esso stabilisce un semplice diritto a compensazione, che consenta agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico di ottenere unicamente una remunerazione per gli utilizzi online di tali pubblicazioni da parte di prestatori di servizi della società dell’informazione, ma non di vietare tali utilizzi.
63 Ciò premesso, i diritti sanciti a tale articolo 15 implicano, per loro natura, che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano la facoltà di subordinare l’autorizzazione di detti utilizzi a una remunerazione che essi ritengano appropriata. Inoltre, dal punto 55 della presente sentenza emerge che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 mira a garantire a tali editori la possibilità di ammortizzare gli investimenti necessari alla produzione di tali pubblicazioni mediante una siffatta remunerazione. In tali circostanze, un prestatore di servizi della società dell’informazione non può validamente sostenere che un legislatore nazionale violi tale direttiva qualora istituisca un regime volto a garantire un’equa remunerazione per tali editori.
64 Tuttavia, occorre sottolineare, da un lato, che, come espressamente confermato dal considerando 82 della direttiva 2019/790, gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico dovrebbero mantenere la possibilità di autorizzare questi stessi utilizzi a titolo gratuito, tra l’altro per mezzo di licenze non esclusive gratuite, a vantaggio di tutti gli utilizzatori.
65 Dall’altro lato, se è vero che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 conferisce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico diritti esclusivi di natura preventiva che consentono loro di autorizzare o di vietare ai prestatori di servizi della società dell’informazione la riproduzione o la messa a disposizione del pubblico di tali pubblicazioni, esso non garantisce loro in alcun modo una remunerazione nel caso in cui tali prestatori non utilizzino né intendano utilizzare dette pubblicazioni.
66 Ne consegue che i prestatori di servizi della società dell’informazione devono mantenere la libertà di decidere in merito a un tale utilizzo richiedendo al contempo la previa autorizzazione presso gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, fermo restando che non può essere loro imposto alcun obbligo di pagamento o di altra natura ai sensi dell’articolo 15 della direttiva 2019/790 qualora non utilizzino né intendano utilizzare le pubblicazioni rientranti nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
67 Nel caso di specie, spetta al giudice del rinvio, il solo competente ad interpretare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, valutare se quest’ultima soddisfi i requisiti esposti ai punti da 62 a 66 della presente sentenza.
68 È quanto si verificherebbe qualora l’«equo compenso» da versare agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico in applicazione dell’articolo 43-bis, commi 1 e 8, della legge n. 633/1941 sia inteso come il corrispettivo economico dell’autorizzazione concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione di riprodurre tali pubblicazioni o di metterle a disposizione del pubblico, e tali disposizioni, da un lato, garantiscano a detti editori il diritto di rifiutare di concedere una tale autorizzazione nonché quello di concederla a titolo gratuito e, dall’altro, non impongano a tali prestatori alcun obbligo di pagamento non correlato a un utilizzo di tali pubblicazioni.
69 In tale contesto, occorre ricordare che, conformemente a una giurisprudenza costante, nell’applicare il diritto interno, i giudici nazionali sono tenuti a interpretarlo per quanto più possibile alla luce del testo e della finalità della direttiva in questione, così da conseguire il risultato perseguito da quest’ultima e a conformarsi pertanto all’articolo 288, terzo comma, TFUE. Tale obbligo di interpretazione conforme del diritto nazionale attiene, infatti, al sistema del Trattato FUE, in quanto permette ai giudici nazionali di assicurare, nell’ambito delle rispettive competenze, la piena efficacia del diritto dell’Unione quando risolvono le controversie ad essi sottoposte (v. sentenze del 24 gennaio 2012, Dominguez, C-282/10, EU:C:2012:33, punto 24, e del 23 ottobre 2025, Gaso e Conexus Baltic Grid, C-87/24, EU:C:2025:826, punto 64 e giurisprudenza citata).
70 Inoltre, il principio di interpretazione conforme esige che i giudici nazionali si adoperino al meglio, nei limiti delle loro competenze, prendendo in considerazione il diritto interno nel suo insieme ed applicando i metodi di interpretazione riconosciuti da quest’ultimo, al fine di garantire la piena efficacia della direttiva di cui trattasi e di pervenire a una soluzione conforme allo scopo perseguito da quest’ultima (v. sentenze del 4 luglio 2006, Adeneler e a., C-212/04, EU:C:2006:443, punto 111, nonché del 23 ottobre 2025, Gaso e Conexus Baltic Grid, C-87/24, EU:C:2025:826, punto 65 e giurisprudenza citata).
– Sugli obblighi imposti ai prestatori di servizi della società dell’informazione
71 Dalla sentenza di rinvio emerge che l’articolo 43-bis, commi 9 e 12, della legge n. 633/1941 prevede una serie di obblighi a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione, in particolare quello di avviare trattative con gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico ai fini della stipula di un contratto che consenta loro di utilizzare tali pubblicazioni, quello di non limitare la visibilità di dette pubblicazioni nei risultati di ricerca durante tali trattative e quello di comunicare i dati necessari per determinare l’importo dell’«equo compenso» per un tale utilizzo.
72 A tale riguardo, occorre ricordare che, come rilevato al punto 53 della presente sentenza, il legislatore nazionale dispone di un margine di discrezionalità per precisare le modalità di attuazione dei diritti sanciti all’articolo 15 della direttiva 2019/790, fatto salvo il rispetto, in particolare, della natura e della portata di tali diritti nonché degli obiettivi perseguiti da detta direttiva e dal suo articolo 15.
73 Una normativa nazionale che impone obblighi a carico dei prestatori di servizi della società dell’informazione come quelli di cui trattasi nel procedimento principale prescrive, così facendo, modalità siffatte.
74 Tuttavia, come emerge dai punti da 63 a 66 della presente sentenza, affinché siffatti obblighi rispettino la natura e la portata dei diritti sanciti all’articolo 15 della direttiva 2019/790, occorre assicurarsi che essi trovino applicazione solo qualora i prestatori di servizi della società dell’informazione utilizzino o intendano utilizzare pubblicazioni di carattere giornalistico rientranti nell’ambito di applicazione di tale articolo 15 e, correlativamente, qualora gli editori di tali pubblicazioni intendano avviare simili trattative con tali prestatori al fine di concedere loro, a titolo oneroso, l’autorizzazione a riprodurre dette pubblicazioni o a metterle a disposizione del pubblico.
75 Nel caso di specie, gli elementi del fascicolo di cui dispone la Corte non fanno supporre che tali condizioni non siano soddisfatte. Pertanto, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, gli obblighi previsti all’articolo 43-bis, commi 9 e 12, della legge n. 633/1941, indicati al punto 71 della presente sentenza, non paiono ledere la natura o la portata dei diritti sanciti all’articolo 15 della direttiva 2019/790.
76 Per quanto riguarda la conformità di detti obblighi agli obiettivi di tale direttiva e del suo articolo 15, il governo italiano sostiene, in sostanza, che detti obblighi mirano a rafforzare la posizione negoziale degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, essendo concepiti come espressioni del principio generale di buona fede nelle trattative. In particolare, tali obblighi mirerebbero a superare la disparità di potere economico e l’asimmetria informativa che esisterebbero tra tali editori e i prestatori di servizi della società dell’informazione ai danni dei primi.
77 A tale riguardo, come rilevato, in sostanza, dall’avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, per quanto riguarda l’obbligo di comunicare i dati necessari per determinare l’importo dell’«equo compenso», solo i prestatori di servizi della società dell’informazione dispongono delle informazioni che permettono di stimare il valore economico rappresentato dall’utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico, come i ricavi generati o attesi da tale utilizzo, cosicché gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si trovano in una posizione negoziale debole rispetto a tali prestatori per quanto riguarda la determinazione della remunerazione di cui trattasi. Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo di astenersi dal limitare la visibilità delle pubblicazioni nei risultati di ricerca durante le trattative tra detti prestatori e tali editori, esso consente di evitare che sia esercitata una pressione su detti editori o, ancora, che venga dissimulato il valore economico rappresentato dall’utilizzo delle loro pubblicazioni di carattere giornalistico.
78 Pertanto, nella misura in cui gli obblighi in questione consentono di garantire che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico siano in grado di decidere liberamente e sulla base di tutte le informazioni pertinenti se, ed eventualmente a fronte di quale remunerazione, intendano concedere ai prestatori di servizi della società dell’informazione l’autorizzazione a riprodurre tali pubblicazioni o a metterle a disposizione del pubblico, tali obblighi possono garantire l’equità delle trattative condotte tra le parti. Pertanto, obblighi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nell’obiettivo di protezione di tali editori in quanto titolari dei diritti sanciti all’articolo 15 della direttiva 2019/790, conformemente all’intento del legislatore dell’Unione espressa ai considerando 54 e 55 di tale direttiva.
79 In tali circostanze, si deve ritenere che siffatti obblighi contribuiscano alla realizzazione degli obiettivi ricordati ai punti 54 e 55 della presente sentenza, rafforzando il livello di tutela previsto da detta direttiva e, in particolare, dal suo articolo 15.
– Sui poteri conferiti all’AGCOM
80 Dalla sentenza di rinvio risulta che, in forza dell’articolo 43-bis, commi 8, 10 e 12, della legge n. 633/1941, l’AGCOM ha il potere di definire i criteri di riferimento per determinare la remunerazione che i prestatori di servizi della società dell’informazione devono, se del caso, versare agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico in cambio dell’autorizzazione a utilizzare tali pubblicazioni e di indicare, in caso di mancato accordo tra le parti, l’importo di tale remunerazione. Inoltre, essa vigila sul rispetto dell’obbligo di informazione gravante su tali prestatori, avendo la possibilità di infliggere loro una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza di tale obbligo.
81 Misure di intervento pubblico come quelle di cui al punto precedente della presente sentenza sono pienamente compatibili con l’articolo 15 della direttiva 2019/790. Infatti, misure che disciplinano i poteri di un’autorità pubblica, come l’AGCOM, rientrano nelle modalità di attuazione dei diritti sanciti a tale articolo 15. Nella misura in cui consentono di determinare l’importo adeguato della remunerazione qualora i prestatori di servizi della società dell’informazione procedano o intendano procedere, con l’autorizzazione degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, a un utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico senza che le parti siano in grado di accordarsi sull’importo adeguato di tale remunerazione, dette misure di intervento pubblico non ledono la natura e la portata di questi diritti nonché gli obiettivi perseguiti da tale direttiva e dal suo articolo 15.
82 Occorre inoltre rilevare che, alla luce delle indicazioni fornite dal giudice del rinvio, risulta che, sebbene l’AGCOM abbia il potere di determinare i criteri di riferimento nonché, in caso di assenza di accordo tra le parti, l’importo di una siffatta remunerazione, le parti restano libere di non stipulare un contratto che consenta a tali prestatori di utilizzare dette pubblicazioni.
83 Inoltre, come emerge dai punti da 71 a 79 della presente sentenza, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, l’obbligo di comunicare i dati necessari per determinare l’importo dell’«equo compenso», gravante sui prestatori di servizi della società dell’informazione, appare conforme all’articolo 15 della direttiva 2019/790. In tali circostanze, nella misura in cui mira a garantire l’effettività di tale obbligo, il potere di controllare il rispetto di quest’ultimo e di sanzionare eventuali inadempienze, conferito a un’autorità pubblica come l’AGCOM, non può, neanch’esso, essere considerato contrario a tale articolo, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità.
Sugli articoli 16 e 52 della Carta
84 Conformemente a quanto emerge dal punto 40 della presente sentenza, al fine di valutare la conformità al diritto dell’Unione di una normativa nazionale che, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, mira ad attuare tale diritto, ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, occorre altresì tener conto dei requisiti derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali garantiti da quest’ultima.
85 Per quanto riguarda, in particolare, la libertà d’impresa, oggetto specifico dei quesiti del giudice del rinvio, occorre rilevare che l’articolo 16 della Carta dispone che tale libertà è riconosciuta conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e alle prassi nazionali. La tutela conferita a tale articolo 16 implica la libertà di esercitare un’attività economica o commerciale, la libertà contrattuale e la libera concorrenza (v. sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, punto 42, e del 30 aprile 2024, Trade Express-L e DEVNIA TSIMENT, C-395/22 e C-428/22, EU:C:2024:374, punto 76).
86 A tale riguardo, occorre ricordare, da un lato, che costituisce una limitazione all’esercizio della libertà d’impresa qualsiasi misura che possa avere un effetto sufficientemente diretto e significativo sul libero esercizio dell’attività professionale o commerciale degli operatori interessati. Dall’altro lato, la tutela conferita dall’articolo 16 della Carta comporta anche, a titolo della libertà contrattuale, la libera scelta della controparte economica nonché la libertà di determinare il prezzo di un servizio, e l’imposizione di un obbligo a contrarre costituisce una limitazione sostanziale alla libertà contrattuale di cui beneficiano, in linea di principio, gli operatori economici (v., in tal senso, sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, punto 43, nonché del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C-254/23, EU:C:2025:569, punti 211 e 212).
87 Tenuto conto della formulazione del suddetto articolo 16, il quale stabilisce che è riconosciuta la libertà d’impresa conformemente al diritto dell’Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, distinguendosi così dalla formulazione delle disposizioni che sanciscono, al titolo II della Carta, altre libertà fondamentali, pur essendo simile a quella di talune disposizioni del suo titolo IV, tale libertà può quindi essere soggetta ad un ampio ventaglio di interventi dei poteri pubblici suscettibili di introdurre, nell’interesse generale, limitazioni all’esercizio dell’attività economica. Tale circostanza trova segnatamente riscontro nel modo in cui occorre valutare la normativa dell’Unione nonché la legislazione e le prassi nazionali alla luce del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (v. sentenze del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, punti 46 e 47, nonché del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C-254/23, EU:C:2025:569, punto 141 e giurisprudenza citata).
88 Conformemente a quest’ultima disposizione, eventuali limitazioni all’esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla Carta devono essere previste dalla legge, rispettarne il contenuto essenziale e devono, nel rispetto del principio di proporzionalità, essere necessarie e rispondere effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui.
89 A tale riguardo, occorre rilevare che, nei limiti in cui sia possibile interpretare la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale nel senso che l’«equo compenso» da essa previsto sia inteso come il corrispettivo economico liberamente deciso dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della società dell’informazione, non si può ritenere che tale normativa comporti una limitazione dell’esercizio della libertà d’impresa di tali prestatori.
90 Per contro, sia l’obbligo di comunicare taluni dati imposto ai prestatori di servizi della società dell’informazione, pena l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia quello loro imposto di non limitare la visibilità delle pubblicazioni di carattere giornalistico nei risultati di ricerca nel corso delle trattative, così come i poteri conferiti all’AGCOM al riguardo, sono tali da limitare l’esercizio della loro libertà d’impresa, garantita dall’articolo 16 della Carta.
91 Per quanto riguarda la giustificazione di tali limitazioni, in primo luogo, è pacifico che esse sono previste dalla legge, ai sensi dell’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, dal momento che esse figurano nella legge n. 633/1941.
92 In secondo luogo, laddove una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale non impedisca qualsiasi attività imprenditoriale degli operatori economici interessati né comporti una privazione della facoltà per questi ultimi di far valere i loro interessi in generale nell’ambito di un rapporto contrattuale, ma si limiti a restringere tale facoltà, detta normativa non può pregiudicare il contenuto essenziale della libertà d’impresa (v., per analogia, sentenze del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, punti 87 e 88 e giurisprudenza citata, e del 10 luglio 2025, INTERZERO e a., C-254/23, EU:C:2025:569, punto 150).
93 In terzo luogo, per quanto riguarda la condizione secondo cui la limitazione della libertà d’impresa deve rispondere effettivamente a obiettivi di interesse generale riconosciuti dall’Unione o all’esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui, da quanto esposto ai punti 78 e 79 della presente sentenza risulta che la limitazione che può derivare da una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale soddisfa parimenti tale condizione, poiché contribuisce agli obiettivi della direttiva 2019/790, ricordati ai punti 54 e 55 della presente sentenza (v., per analogia, sentenza del 21 dicembre 2021, Bank Melli Iran, C-124/20, EU:C:2021:1035, punto 89).
94 In quarto luogo, per quanto riguarda il rispetto del principio di proporzionalità in sede di limitazione della libertà sancita all’articolo 16 della Carta, risulta, anzitutto, che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale è idonea a realizzare l’obiettivo da essa perseguito.
95 Inoltre, per quanto riguarda la necessità delle misure previste da tale normativa, alla luce delle considerazioni di cui al punto 87 della presente sentenza, non appare in modo manifesto che esistano misure meno restrittive che consentano di raggiungere altrettanto efficacemente gli obiettivi perseguiti da detta normativa, dal momento che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico si trovano in una posizione negoziale debole rispetto ai prestatori di servizi della società dell’informazione per quanto riguarda la determinazione della remunerazione di cui trattasi.
96 Infine, per quanto riguarda la proporzionalità in senso stretto della medesima normativa, occorre verificare se le misure previste non siano sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti, fermo restando che, qualora più diritti fondamentali siano in discussione, quali, nel caso di specie, la libertà d’impresa garantita dall’articolo 16 della Carta, da un lato, nonché il diritto di proprietà intellettuale sancito all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta e il diritto alla libertà e al pluralismo dei media garantito dall’articolo 11, paragrafo 2, della Carta, dall’altro, tale valutazione deve essere effettuata nel rispetto della necessaria conciliazione tra i requisiti connessi alla tutela dei diversi diritti e di un giusto equilibrio tra di essi (v. sentenze del 29 gennaio 2008, Promusicae, C-275/06, EU:C:2008:54, punti 65 e 66, nonché del 22 gennaio 2013, Sky Österreich, C-283/11, EU:C:2013:28, punto 60).
97 A tale riguardo, occorre, da un lato, tener conto dell’importanza sia del diritto di proprietà intellettuale sancito all’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, sia del diritto alla libertà e al pluralismo dei media garantito all’articolo 11, paragrafo 2, della Carta, in quanto l’articolo 11 della Carta costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e pluralista, e fa parte dei valori sui quali, conformemente all’articolo 2 TUE, l’Unione si fonda [v., in tal senso, sentenze del 26 aprile 2022, Polonia/Parlamento e Consiglio, C-401/19, EU:C:2022:297, punto 47, nonché del 26 febbraio 2026, Commissione/Ungheria (Diritto di fornire servizi di media in una radiofrequenza), C-92/23, EU:C:2026:108, punto 369 e giurisprudenza citata]. Dall’altro lato, occorre tener conto delle considerazioni di cui al punto 87 della presente sentenza, relative alla libertà d’impresa sancita all’articolo 16 della Carta.
98 Per quanto riguarda la proporzionalità dell’obbligo di comunicare taluni dati imposto ai prestatori di servizi della società dell’informazione, pena una sanzione amministrativa pecuniaria, occorre in particolare tener conto del fatto che, da un lato, i dati che devono essere comunicati da tali prestatori sembrano limitarsi a quelli necessari a determinare la remunerazione eventualmente dovuta da questi ultimi, e in particolare il valore economico dell’utilizzo delle pubblicazioni di carattere giornalistico. Dall’altro lato, l’articolo 43-bis, comma 12, della legge n. 633/1941 precisa espressamente che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico devono rispettare la riservatezza delle informazioni di carattere commerciale, industriale e finanziario di cui sono venuti a conoscenza.
99 Peraltro, poiché l’importo massimo della sanzione amministrativa pecuniaria che può essere inflitta in caso di inosservanza di tale obbligo è fissato in percentuale del fatturato realizzato dall’operatore inadempiente, ed è limitato all’1%, tale sanzione consente di tener conto della sua capacità finanziaria e non sembra far gravare su di esso un onere manifestamente irragionevole.
100 In tali circostanze, fatta salva una verifica da parte del giudice del rinvio, l’imposizione di un siffatto obbligo ai prestatori interessati appare proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, essendo idonea a instaurare un giusto equilibrio tra i diversi diritti e libertà fondamentali di cui trattasi.
101 Lo stesso vale per quanto riguarda l’obbligo di non limitare la visibilità delle pubblicazioni di carattere giornalistico nei risultati di ricerca nel corso delle trattative. Infatti, nessun elemento del fascicolo di cui dispone la Corte lascia pensare che tale obbligo dia luogo a un onere manifestamente irragionevole per gli operatori economici ai quali esso è imposto.
102 Poiché gli argomenti dedotti nella sentenza di rinvio in merito al principio di libera concorrenza non hanno contenuto autonomo rispetto a quelli relativi al principio della libertà contrattuale, occorre a tale riguardo rinviare alle considerazioni esposte ai punti precedenti della presente sentenza.
103 Tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, occorre rispondere alle questioni sollevate dichiarando che l’articolo 15 della direttiva 2019/790 nonché gli articoli 16 e 52 della Carta devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che:
– prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione;
– impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie a determinare l’importo dell’equa remunerazione;
– autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e a imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo,
a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell’informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità.
Sulle spese
104 Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Grande Sezione) dichiara:
L’articolo 15 della direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d’autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE, nonché gli articoli 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
devono essere interpretati nel senso che:
essi non ostano a una normativa nazionale che:
– prevede che gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico abbiano il diritto di ottenere un’equa remunerazione come corrispettivo dell’autorizzazione a utilizzare le loro pubblicazioni concessa ai prestatori di servizi della società dell’informazione;
– impone a tali prestatori, che utilizzano o intendono utilizzare siffatte pubblicazioni, l’obbligo di avviare trattative con detti editori, di non limitare la visibilità dei contenuti di questi ultimi nei risultati di ricerca nel corso delle trattative e di mettere a disposizione di detti editori e di un’autorità pubblica le informazioni necessarie per determinare l’importo dell’equa remunerazione;
– autorizza tale autorità a definire i criteri di riferimento da utilizzare per determinare detta remunerazione e, in caso di mancato accordo tra le parti dinanzi ad essa, a determinarne l’importo, nonché a controllare il rispetto dell’obbligo di informazione gravante su detti prestatori e ad imporre loro sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza di tale obbligo,
a condizione che tale normativa non privi gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico della possibilità di rifiutare di concedere una tale autorizzazione né di quella di concederla a titolo gratuito, che non imponga ai prestatori dei servizi della società dell’informazione alcun obbligo di pagamento non correlato all’utilizzo di tali pubblicazioni e che gli obblighi e le eventuali sanzioni imposti a tali prestatori rispettino il principio di proporzionalità.
Lenaerts
von Danwitz
Biltgen
Jürimäe
Lycourgos
Ziemele
Schalin
Rodin
Regan
Kumin
Gavalec
Fenger
Frendo
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 2026.
Il cancelliere
A. Calot Escobar
Il presidente
K. Lenaerts
* Lingua processuale: l’italiano.