
La Corte di giustizia UE (causa C-797/23) chiarisce che gli Stati membri possono riconoscere agli editori di giornali un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni da parte delle piattaforme digitali, purché il compenso sia il corrispettivo dell’autorizzazione all’uso dei contenuti.
Le piattaforme digitali devono pagare gli editori di giornali quando utilizzano online le loro pubblicazioni?
La Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, con la sentenza del 12 maggio 2026 nella causa C-797/23, risponde di sì, ma entro confini precisi.
La questione nasce in Italia, nell’ambito del regime introdotto dall’art. 43-bis della legge n. 633/1941 per garantire agli editori un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche. Meta Platforms Ireland, gestore di Facebook, ha impugnato davanti al TAR Lazio la delibera AGCOM n. 3/23/CONS, che aveva definito i criteri per determinare tale remunerazione.
Secondo Meta, la disciplina italiana sarebbe incompatibile con il diritto dell’Unione, perché l’art. 15 della direttiva (UE) 2019/790 riconosce agli editori diritti esclusivi di autorizzazione o divieto, non un autonomo diritto di remunerazione. Meta contesta inoltre gli obblighi di trattativa, di comunicazione dei dati e di mantenimento della visibilità dei contenuti, ritenendoli lesivi della libertà d’impresa garantita dall’art. 16 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Il TAR Lazio ha quindi chiesto alla Corte di giustizia se un sistema nazionale come quello italiano sia compatibile con il diritto UE.
Il punto di partenza è l’art. 15 della direttiva (UE) 2019/790 sul diritto d’autore nel mercato unico digitale.
Questa norma riconosce agli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico i diritti previsti dagli artt. 2 e 3, paragrafo 2, della direttiva 2001/29/CE: il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico delle pubblicazioni giornalistiche in caso di utilizzo online da parte dei prestatori di servizi della società dell’informazione.
In termini semplici: quando una piattaforma utilizza online contenuti giornalistici protetti, l’editore deve poter dire sì o no.
Restano però fuori dalla protezione i collegamenti ipertestuali, l’uso di singole parole e gli estratti molto brevi di pubblicazioni giornalistiche. La direttiva non colpisce ogni rinvio o citazione online, ma solo gli utilizzi che rientrano nel perimetro del diritto connesso degli editori.
La Corte precisa un punto centrale: l’art. 15 della direttiva armonizza in modo completo il contenuto sostanziale di questi diritti. Gli Stati membri, quindi, non possono trasformare il diritto esclusivo dell’editore in un semplice diritto a ricevere denaro.
L’editore deve conservare il potere preventivo di autorizzare o vietare l’utilizzo.
La Corte non esclude che gli Stati membri possano prevedere un’equa remunerazione.
Il punto è come viene costruita.
Il compenso è compatibile con il diritto dell’Unione se rappresenta il corrispettivo economico dell’autorizzazione concessa dall’editore alla piattaforma per riprodurre o mettere a disposizione del pubblico la pubblicazione giornalistica.
Questo passaggio è decisivo.
L’equo compenso non può diventare una tassa generale a carico delle piattaforme digitali. Non basta essere un prestatore di servizi online per dover pagare.
Occorre che la piattaforma utilizzi, o intenda utilizzare, pubblicazioni giornalistiche protette.
Da qui derivano tre condizioni:
gli editori devono poter rifiutare l’autorizzazione all’utilizzo online delle loro pubblicazioni;
gli editori devono poter concedere l’autorizzazione anche a titolo gratuito;
nessun pagamento può essere imposto ai prestatori che non utilizzano e non intendono utilizzare le pubblicazioni giornalistiche.
La Corte affida al giudice nazionale il compito di verificare se la disciplina italiana possa essere interpretata in questo senso.
La normativa italiana riconosce agli editori il diritto a un’equa remunerazione per l’utilizzo online delle loro pubblicazioni e costruisce un meccanismo di garanzia.
I prestatori di servizi della società dell’informazione devono avviare trattative con gli editori, non possono limitare la visibilità dei contenuti nei risultati di ricerca durante le trattative e devono fornire i dati necessari per determinare il compenso.
All’AGCOM sono attribuiti poteri di regolazione, determinazione dell’equo compenso in caso di mancato accordo, vigilanza e sanzione.
Meta contesta proprio questo impianto. Secondo la società, il sistema italiano aggiunge alla direttiva un obbligo economico e un intervento pubblico non previsti dall’art. 15 della direttiva 2019/790.
La Corte però non accoglie questa lettura in termini assoluti.
Gli Stati membri non possono alterare la natura del diritto esclusivo riconosciuto agli editori, ma possono stabilire modalità di attuazione dirette a renderlo effettivo, purché rispettino la direttiva e il principio di proporzionalità.
Secondo la Corte, gli obblighi imposti ai prestatori di servizi online possono essere ammessi se riguardano soggetti che utilizzano o intendono utilizzare pubblicazioni giornalistiche e se gli editori intendono negoziare un’autorizzazione a titolo oneroso.
In questo contesto, l’obbligo di avviare trattative e di fornire i dati necessari al calcolo della remunerazione serve a rendere effettiva la tutela degli editori.
Il motivo è concreto: solo le piattaforme dispongono, di regola, delle informazioni necessarie per stimare il valore economico dell’utilizzo online dei contenuti giornalistici, come i ricavi generati o attesi da tale utilizzo.
Gli editori, invece, si trovano spesso in una posizione negoziale più debole. Senza quei dati, trattano quasi al buio.
La Corte ritiene ammissibile anche l’obbligo di non limitare la visibilità delle pubblicazioni durante le trattative. Questa regola evita che la piattaforma possa esercitare una pressione sull’editore o nascondere il valore economico prodotto dall’utilizzo delle pubblicazioni.
Se durante la trattativa la piattaforma riduce la visibilità dei contenuti, l’editore tratta in condizioni peggiori e diventa più difficile misurare il valore reale di quei contenuti.
La Corte ritiene compatibili con l’art. 15 della direttiva anche i poteri attribuiti all’AGCOM.
L’Autorità può definire i criteri di riferimento per determinare l’equa remunerazione, intervenire in caso di mancato accordo tra le parti, controllare il rispetto degli obblighi informativi e applicare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inosservanza.
Questi poteri rientrano nelle modalità di attuazione dei diritti degli editori e servono a garantirne l’effettività.
L’intervento dell’AGCOM non trasforma però l’autorizzazione in un contratto imposto: serve a fissare criteri e compenso quando manca l’accordo, ma non elimina la libertà delle parti di non concludere il contratto.
La struttura resta quella dell’art. 15 della direttiva: un diritto esclusivo, fondato sull’autorizzazione dell’editore.
La Corte riconosce che gli obblighi imposti alle piattaforme limitano la libertà d’impresa tutelata dall’art. 16 della Carta.
Rientrano in questa limitazione l’obbligo di comunicare determinati dati, il divieto di limitare la visibilità delle pubblicazioni durante le trattative e i poteri attribuiti all’AGCOM.
Tuttavia, una limitazione della libertà d’impresa può essere ammessa se rispetta l’art. 52, paragrafo 1, della Carta: deve essere prevista dalla legge, rispettare il contenuto essenziale del diritto, perseguire una finalità riconosciuta dall’Unione ed essere proporzionata.
Per la Corte, queste condizioni possono essere soddisfatte.
Gli obblighi previsti dal sistema italiano perseguono obiettivi coerenti con la direttiva 2019/790: garantire il buon funzionamento e l’equità del mercato del diritto d’autore, consentire agli editori di recuperare gli investimenti necessari alla produzione delle pubblicazioni giornalistiche e tutelare la libertà e il pluralismo dei media.
La Corte richiama anche il contesto in cui nasce la direttiva: le tecnologie digitali hanno modificato il settore della stampa, favorito nuovi modelli di business basati sul riutilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche e reso più difficile per gli editori recuperare gli investimenti effettuati.
Il bilanciamento, quindi, non riguarda solo piattaforme ed editori.
Da un lato c’è la libertà d’impresa dei prestatori di servizi online. Dall’altro ci sono la proprietà intellettuale degli editori, tutelata dall’art. 17, paragrafo 2, della Carta, e la libertà e il pluralismo dei media, tutelati dall’art. 11, paragrafo 2, della Carta.
La Corte dedica attenzione anche al tema delle sanzioni.
L’obbligo di comunicare dati può essere accompagnato da una sanzione amministrativa pecuniaria. Nel sistema italiano, la sanzione può arrivare fino all’1% del fatturato realizzato sul mercato nazionale nell’ultimo esercizio chiuso prima della contestazione.
Per la Corte, un sistema di questo tipo può essere proporzionato, perché tiene conto della capacità finanziaria dell’operatore e perché i dati da comunicare devono essere limitati a quelli necessari per determinare la remunerazione.
Resta fermo, inoltre, l’obbligo degli editori di rispettare la riservatezza delle informazioni commerciali, industriali e finanziarie di cui vengono a conoscenza.
Anche qui la verifica concreta spetta al giudice nazionale.
La sentenza non dice che ogni piattaforma deve sempre pagare gli editori.
Dice qualcosa di più preciso: gli Stati membri possono prevedere un diritto all’equa remunerazione quando la piattaforma utilizza, o intende utilizzare, pubblicazioni giornalistiche e l’editore concede l’autorizzazione a tale utilizzo.
Il compenso deve quindi restare collegato all’autorizzazione e all’uso effettivo dei contenuti.
Per gli editori, la decisione rafforza la possibilità di negoziare con le piattaforme digitali in condizioni meno sbilanciate.
Per le piattaforme, la decisione conferma che gli obblighi di trattativa, trasparenza, comunicazione dei dati e mantenimento della visibilità possono essere compatibili con il diritto UE, anche se limitano la libertà d’impresa, quando sono necessari e proporzionati.
Il messaggio della Corte è netto: il diritto UE non impedisce il modello italiano, ma lo ammette solo entro confini precisi.
La Corte di giustizia riconosce che l’equo compenso agli editori può stare dentro il diritto dell’Unione.
Ma non come tassa generale sulle piattaforme digitali.
Deve essere il prezzo dell’autorizzazione all’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche.
Quindi il punto non è: “Meta deve pagare perché è Meta”.
Il punto è diverso: se una piattaforma utilizza contenuti giornalistici protetti, l’editore può chiedere un compenso equo, purché resti libero di dire no o di autorizzare gratuitamente l’uso.
Come spesso accade nel diritto digitale, il problema non è solo chi usa il contenuto. È capire quanto vale quell’uso. E, soprattutto, chi possiede i dati per dimostrarlo.
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