DECRETO-LEGGE 12 giugno 2026, n. 100
Misure urgenti in materia di giustizia e per l'attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024. (26G00119)
(GU n.134 del 12-6-2026)
Vigente al: 12-6-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la Direttiva (UE) 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817;
Visto il Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell'applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell'identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno e' irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorita' di contrasto degli Stati membri e da EUROPOL a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa delle politiche dell'Unione europea;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di innovare la disciplina dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato al fine di adeguare la selezione dei candidati alle nuove competenze e conoscenze necessarie per l'esercizio della professione, e, di riflesso, al fine di garantire la qualita' della tutela dei diritti dei cittadini;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adeguare l'ordinamento nazionale alla pronuncia della CGUE resa nella C-132/25 in tema di misure di urgenza in materia di diritto industriale e diritto di autore, nonche' di risolvere la procedura di infrazione in tema di ritardi nei pagamenti delle spese per le intercettazioni per la ritenuta non corretta applicazione della direttiva 2011/7/UE (cd. direttiva sui ritardi pagamento nelle transazioni commerciali) in riferimento al servizio di noleggio delle apparecchiature per le intercettazioni telefoniche e ambientali;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di introdurre disposizioni di proroga necessarie a completare e meglio definire le misure organizzative necessarie per assicurare la piena funzionalita' degli uffici giudiziari interessati dalle disposizioni in materia di giudice per le indagini preliminari collegiale, sale server e tribunale delle persone, dei minori e della famiglia;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di intervenire sulla disciplina della permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti, al fine di evitare che la disciplina vigente, gia' prorogata in vista del raggiungimento degli obiettivi PNRR, determini scoperture tali da incidere sul regolare esercizio della funzione giurisdizionale;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure dirette ad assicurare che il presidente del tribunale abbia la facolta' di adottare ogni provvedimento utile a garantire il funzionamento degli uffici del giudice di pace ed a prorogare il termine di applicabilita' delle disposizioni che ampliano le competenze dei medesimi uffici del giudice di pace;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di consolidare il ruolo dell'ufficio per il processo presso i tribunali, i tribunali per i minorenni e le corti d'appello, in vista della stabilizzazione del personale addettovi e ai fini di una piu' efficiente riorganizzazione degli uffici;
Ritenuta inoltre la straordinaria necessita' e urgenza di garantire il piu' rapido ed efficiente pagamento degli indennizzi previsti dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 posticipando al 30 ottobre 2026 il termine di decadenza previsto dal comma 12-ter dell'articolo 5-sexies della stessa legge n. 89 del 2001 per i creditori di somme liquidate nell'anno 2022, prima che, l'8 agosto 2026, operi la decadenza prevista dal medesimo comma 12-ter;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, di garantire la continuita' dei servizi di connettivita' e di innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi;
Ritenuto inoltre necessario stabilire dei termini massimi per l'esercizio dell'azione di responsabilita' nei confronti dei notai in considerazione della necessita' di limitare il periodo entro il quale il singolo professionista puo' essere chiamato a rispondere dei danni cagionati nell'esercizio della propria attivita' professionale;
Ritenuta, altresi', la necessita' e urgenza di adottare, prima del 12 giugno 2026, le disposizioni idonee ad assicurare la prima attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 14 maggio 2024, per il recepimento della citata Direttiva (UE) 2024/1346 e l'adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni dei Regolamenti (UE) sopra menzionati;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni che consentano l'applicazione obbligatoria delle procedure di asilo alla frontiera di cui all'articolo 45 del citato Regolamento (UE) 2024/1348 che devono essere espletate entro il termine massimo di dodici settimane ai sensi dell'articolo 51, paragrafo 2, del medesimo Regolamento, con la possibilita' che il richiedente protezione internazionale sia autorizzato a risiedere soltanto in luogo specifico ai sensi dell'articolo 9 della citata Direttiva (UE) 2024/1346;
Ritenuta la necessita' e urgenza di designare le autorita' nazionali competenti per l'attuazione dei citati Regolamenti (UE) 2024/1348, 2024/1356 e 2024/1358 e di prevedere le relative attribuzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione, del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Capo I
Disposizioni urgenti in materia di giustizia
Art. 1
Disposizioni in materia di esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato
1. L'esame di Stato per l'accesso alla professione di avvocato si svolge in un'unica sessione annuale e si articola in due prove scritte e in una prova orale.
2. Le prove scritte si svolgono, sui temi formulati dal Ministro della giustizia, in presenza e con il solo ausilio dei codici annotati con la giurisprudenza. I candidati non possono portare con se' testi o scritti, anche informatici, ne' strumenti elettronici o di telecomunicazione, pena la immediata esclusione dall'esame disposta con provvedimento del presidente della sottocommissione, sentiti almeno due commissari. Qualora siano fatti pervenire nell'aula, ove si svolgono le prove dell'esame, scritti o appunti di qualunque genere, con qualsiasi mezzo, il candidato che li riceve e non ne fa immediata denuncia alla commissione e' escluso immediatamente dall'esame, ai sensi del secondo periodo. Le prove hanno ad oggetto la redazione di:
a) un parere motivato su una questione proposta in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un caso pratico proposto in una materia scelta dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo.
3. La prova orale ha luogo nella medesima sede della prova scritta e consiste in un colloquio avente ad oggetto:
a) la soluzione di un caso pratico che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in una materia scelta preventivamente dal candidato tra il diritto privato, il diritto penale e il diritto amministrativo;
b) la risposta a tre quesiti: il primo in materia di diritto processuale, civile o penale, a scelta del candidato, il secondo in materia di diritto sostanziale, civile, penale o amministrativo, a scelta del candidato, e il terzo in materia di diritto costituzionale, commerciale, del lavoro, internazionale, dell'Unione Europea o tributario, a scelta del candidato;
c) un quesito in materia di ordinamento, deontologia e previdenza forense.
4. La valutazione delle prove si fonda sui seguenti criteri:
a) chiarezza, logicita' e rigore metodologico dell'esposizione;
b) dimostrazione della concreta capacita' di soluzione di specifici problemi giuridici;
c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
d) dimostrazione della capacita' di cogliere eventuali profili di interdisciplinarita';
e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.
5. Per la valutazione di ciascuna prova scritta, ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito e alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna prova scritta. Per la valutazione della prova orale ogni componente delle sottocommissioni d'esame dispone di dieci punti di merito per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettere a) e c) e di dieci punti di merito per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b). Sono giudicati idonei i candidati che ottengono, nella prova orale, un punteggio complessivo non inferiore a 90 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti per ciascuna delle prove di cui al comma 3, lettera a) e lettera c) e per ciascuno dei quesiti previsti dal comma 3, lettera b).
6. La commissione di esame e' nominata con decreto del Ministro della giustizia ed e' composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali:
a) tre effettivi e tre supplenti, sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede;
b) uno effettivo e un supplente sono di regola prioritariamente magistrati in pensione, e solo in seconda istanza magistrati in servizio;
c) uno effettivo e un supplente sono professori universitari o ricercatori in materie giuridiche anche in pensione.
7. Con il decreto di cui al comma 6, presso ogni sede di corte d'appello, e' nominata una sottocommissione formata da tre componenti effettivi e tre supplenti, dei quali due effettivi e due supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e uno effettivo e uno supplente sono individuati tra le categorie di cui al medesimo comma 6, lettere b) e c). Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di tre membri rappresentativi di almeno due categorie professionali ed e' presieduta da un avvocato. Presso ogni corte d'appello, se il numero dei candidati lo richiede, possono essere formate, con gli stessi criteri di cui al presente comma, ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.
8. Non possono essere designati nelle commissioni di esame avvocati che siano membri dei consigli dell'ordine o di un consiglio distrettuale di disciplina ovvero componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense.
9. Gli avvocati componenti della commissione non possono essere eletti quali componenti del consiglio dell'ordine, di un consiglio distrettuale di disciplina, del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense e del Consiglio nazionale forense nelle elezioni immediatamente successive alla data di cessazione dell'incarico ricoperto.
10. Le funzioni di segretario sono esercitate da personale amministrativo in servizio presso qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di qualifica professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il personale che presta servizio nel distretto, su indicazione dell'amministrazione interessata nel caso di personale non appartenente all'amministrazione della giustizia.
11. Il Ministro della giustizia determina, mediante sorteggio, gli abbinamenti per la correzione della prova scritta tra i candidati e le sedi di Corte di appello ove ha luogo la correzione degli elaborati scritti. Il Ministro della giustizia, anche su richiesta del CNF, puo' nominare ispettori per il controllo del regolare svolgimento delle prove d'esame scritte e orali. Gli ispettori possono partecipare in ogni momento agli esami e ai lavori delle commissioni di uno o piu' distretti indicati nell'atto di nomina ed esaminare tutti gli atti.
12. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame sono disciplinati:
a) le modalita' di svolgimento dell'esame di Stato, ivi comprese le modalita' di svolgimento delle prove scritte e delle prove orali, le modalita' di comunicazione delle materie scelte dal candidato per le prove scritte e orali nonche' le modalita' in cui e' assicurata la pubblicita' dell'avvio delle procedure per l'esame di abilitazione;
b) le modalita' di utilizzo di strumenti compensativi per le difficolta' di lettura, di scrittura e di calcolo, nonche' la possibilita' di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.
13. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:
a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale e' consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;
b) la verifica finale e' costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed e' effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.
14. Dopo la conclusione dell'esame di abilitazione con risultato positivo, la commissione rilascia il certificato per l'iscrizione nell'albo degli avvocati. Il certificato conserva efficacia ai fini dell'iscrizione negli albi.
15. Le disposizioni del presente articolo si applicano a partire dalla prima sessione successiva all'entrata in vigore del presente decreto.
16. Gli articoli 46, 47 e 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 sono abrogati.
17. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Resta ferma la corresponsione all'Erario della tassa di cui all'articolo 1, primo comma, lettera b), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 261, come rideterminata dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.
18. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del candidato nella misura forfetaria di euro 62, da corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del contributo di cui al primo periodo sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Art. 2
Disposizioni urgenti in materia di attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedura di infrazione nei confronti dello Stato
1. All'articolo 132 del Codice della proprieta' industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 2, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 2 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.».
2. All'articolo 162-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Per i provvedimenti di urgenza emessi ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile e per gli altri provvedimenti cautelari idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito, fatta salva la facolta' delle parti di iniziare il giudizio di merito, quando detto giudizio non e' iniziato nel termine perentorio di cui al comma 1, oppure se successivamente al suo inizio si estingue, i provvedimenti sono dichiarati inefficaci se, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine previsto dallo stesso comma 1 o dall'estinzione del giudizio di merito, la parte destinataria presenta istanza per la declaratoria di inefficacia.».
3. Per le misure cautelari gia' disposte alla data di entrata in vigore del presente decreto alle quali si applicano l'articolo 132, comma 4, del decreto legislativo n. 30 del 2005, o l'articolo 162-bis, comma 4, della legge n. 633 del 1941, se i destinatari di dette misure presentano ricorso per la loro revoca o dichiarazione di inefficacia, nelle forme dell'articolo 669-novies del codice di procedura civile, il giudice che ha emesso il provvedimento, su istanza della parte in favore della quale le misure sono state emesse, la rimette in termini per l'inizio del giudizio di merito nel termine di decadenza previsto, rispettivamente, dall'articolo 132, comma 2, del decreto legislativo n. 30 del 2005 e dall'articolo 162-bis, comma 1, della legge n. 633 del 1941, ferma l'efficacia delle originarie misure disposte. Il ricorso per la revoca e la dichiarazione di inefficacia di cui al primo periodo e' presentato, a pena di decadenza, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. All'articolo 168-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) prima del comma 1 e' inserito il seguente: «01. Concluse le prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e quelle funzionali all'utilizzo delle medesime, l'avente diritto presenta richiesta di pagamento al pubblico ministero.»;
b) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 96 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 01» e le parole «senza ritardo» sono soppresse;
c) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1-bis. Ricevuta la richiesta di liquidazione delle spese di cui al comma 1 e verificata la rendicontazione delle prestazioni svolte, il pubblico ministero provvede entro trenta giorni.»;
d) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Nel corso delle indagini preliminari il decreto di pagamento e' titolo provvisoriamente esecutivo ed e' comunicato al beneficiario. Dopo la conclusione delle indagini e' comunicato alle parti e nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione.»;
e) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3.01. Il beneficiario emette fattura soltanto a seguito dell'esecutivita' del decreto del pubblico ministero. Il pagamento e' eseguito entro trenta giorni dalla ricezione della fattura.
3.02. Se il pagamento e' eseguito successivamente al termine di cui al comma 3.01, al creditore spetta, oltre agli interessi nella misura degli interessi legali di mora, un indennizzo a percentuale sulla somma dovuta calcolato per scaglioni commisurati al ritardo:
a) nel caso di ritardo fino a sei mesi: 1 per cento;
b) nel caso di ritardo superiore a sei mesi e inferiore a un anno: 1,5 per cento;
c) nel caso di ritardo superiore a un anno e inferiore a due anni: 2 per cento;
d) nel caso di ritardo superiore a due anni: 2,5 per cento.»;
f) dopo il comma 3-bis e' inserito il seguente: «3-ter. Si applica il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come modificato dal decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, recante "Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180", in quanto compatibile tenuto conto che la prestazione deriva da incarico conferito dall'autorita' giudiziaria.»;
g) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Decreto di pagamento delle prestazioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e di quelle funzionali all'utilizzo delle medesime».
5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 e' autorizzata la spesa di euro 1.070.695 annui a decorrere dal 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 3
Disposizioni di proroga in materia di giudice per le indagini preliminari, sale server e Tribunale delle persone, dei minori e della famiglia
1. All'articolo 9, comma 1, della legge 9 agosto 2024, n. 114, le parole «decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 28 febbraio 2027».
2. All'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, le parole «31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
3. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le parole «quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
Art. 4
Disposizioni in materia di permanenza nell'incarico presso lo stesso ufficio dei magistrati giudicanti
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2024, n. 178, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 gennaio 2025, n. 4, al fine di assicurare la piena funzionalita' degli uffici giudiziari e il graduale trasferimento ad altro ufficio o ad altra funzione dei magistrati giudicanti che hanno raggiunto il termine massimo di permanenza individuato dal Consiglio superiore della magistratura in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, quando detto termine scade in data antecedente al 31 dicembre 2026, esso e' prorogato fino a tale data.
2. All'articolo 19, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Quando per effetto del superamento del termine massimo di permanenza di cui al primo periodo, il numero dei magistrati che devono essere assegnati ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro ai sensi del comma 2-bis risulta superiore a un terzo dei componenti della sezione o del gruppo di lavoro di cui essi fanno parte, le assegnazioni eccedenti tale limite possono essere differite di dodici mesi. Il differimento opera per i magistrati con minore anzianita' nelle funzioni svolte, nella posizione tabellare o nel gruppo di lavoro.»;
b) al comma 2-bis, secondo periodo, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi».
Art. 5
Disposizioni in materia di magistratura onoraria e in materia di organizzazione e competenza degli uffici del Giudice di pace
1. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8:
1) al comma 1, primo periodo, le parole «vigila sulla loro attivita' e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari» sono sostituite dalle seguenti: «vigila sulla loro attivita', sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari e adotta i provvedimenti necessari per assicurare il regolare funzionamento dell'ufficio»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il presidente del tribunale, sentito il dirigente amministrativo, adotta i provvedimenti di applicazione temporanea del personale amministrativo tra l'ufficio del tribunale e l'ufficio del giudice di pace avente sede nel medesimo circondario al fine di assicurarne il buon andamento e la funzionalita' e di garantire l'equilibrata distribuzione delle risorse umane nel rispetto delle dotazioni organiche.»;
b) all'articolo 32, comma 3, le parole: «31 ottobre 2026» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2027».
Art. 6
Disposizioni urgenti in materia di funzionalita' dell'ufficio per il processo
1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, primo periodo, dopo le parole «tribunali ordinari» sono inserite le seguenti: «, i tribunali per i minorenni»;
b) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo il primo periodo, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Il progetto organizzativo e' redatto in coerenza con il programma delle attivita' annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente: «2-bis. Le attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono svolte nel rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 240 del 2006.»;
c) all'articolo 4, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) l'alinea e' sostituita dalla seguente «Agli uffici per il processo e all'ufficio spoglio, analisi e documentazione possono essere assegnate le seguenti figure professionali;»;
2) la lettera f), e' sostituita dalla seguente: «f) il personale assunto che ha prestato servizio ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
3) la lettera g) e' soppressa;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo civile costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c) , salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo civile presso i tribunali e le corti d'appello»;
e) all'articolo 6:
1) al comma 1, l'alinea e' sostituita dalla seguente: «All'ufficio per il processo penale costituito presso i tribunali ordinari, i tribunali di sorveglianza, gli uffici di sorveglianza, i tribunali per i minorenni e le corti di appello sono attribuiti i seguenti compiti:»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente: «1-bis. Il personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), e' impiegato in via ordinaria nelle attivita' di cui al comma 1, lettere a), b) e c), salvo i casi di urgente e comprovata necessita'.»;
3) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Compiti dell'ufficio per il processo penale presso i tribunali e le corti d'appello».
Art. 7
Modifica all'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89 in materia di pagamento degli indennizzi liquidati nell'anno 2022
1. All'articolo 5-sexies della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 12-bis e' inserito il seguente:
«12-bis.1. I creditori di somme liquidate a norma della presente legge nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, se non hanno provveduto, presentano la dichiarazione di cui al comma 1, utilizzando le modalita' disciplinate dai commi 3 e 3-bis, entro il 30 ottobre 2026 a pena di decadenza.»;
b) al comma 12-ter, le parole: «1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2023».
Art. 8
Interventi urgenti per il potenziamento digitale dell'amministrazione della giustizia
1. Al fine di assicurare la prosecuzione e il potenziamento del processo di digitalizzazione dell'amministrazione della giustizia, garantire la continuita' dei servizi di connettivita' e innalzare i livelli di sicurezza delle infrastrutture digitali e dei sistemi informativi, e' autorizzata la spesa di euro 6.500.000 per l'anno 2026, di euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034. Per la manutenzione e l'assistenza specialistica e' autorizzata la spesa di euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 6.500.000 per l'anno 2026 e a euro 17.500.000 annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 12.500.000 annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 9
Termine per l'esercizio dell'azione di responsabilita' professionale nei confronti del notaio
1. Fermo il termine ordinario di prescrizione decennale decorrente dalla data di conoscibilita' del danno, l'azione di responsabilita' professionale nei confronti del notaio non puo' comunque essere esercitata decorsi quindici anni dalla data di compimento della prestazione.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche se il contratto d'opera professionale e' stato stipulato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, purche' la prestazione sia compiuta posteriormente.
Capo II
Disposizioni urgenti per l'attuazione del patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo del 14 maggio 2024
Art. 10
Recepimento della direttiva UE 2024/1346 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
1. Ai fini del recepimento degli articoli 6, 9, 10, 11, 17 e 29 della direttiva (UE) 2024/1346, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Documenti forniti al richiedente). - 1. Al momento della registrazione della domanda, la questura o l'ufficio di polizia di frontiera rilasciano al richiedente protezione internazionale un documento nominativo, recante il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, nonche' la fotografia e le relative generalita' dichiarate dallo straniero nel corso del fotosegnalamento. Il documento nominativo di cui al primo periodo, valido fino alla data del rilascio del documento di cui al comma 4, attesta che la domanda e' stata registrata ai sensi dell'articolo 26-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, indica la data di registrazione e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di trattenimento, ovvero in caso di detenzione, e' rilasciato dalla questura, al momento della formalizzazione della domanda, un attestato nominativo recante gli elementi previsti dall'articolo 29, paragrafi 4 e 8, del regolamento (UE) 2024/1348, nonche' il codice unico d'identita', assegnato in esito alle attivita' di fotosegnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalita' dichiarate dal richiedente. L'attestato nominativo certifica la qualita' di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identita' dichiarata dall'interessato nel corso delle attivita' di fotosegnalamento e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al termine delle misure di cui al primo periodo, il richiedente, ricorrendone le condizioni, riceve il documento di cui al comma 4.
3. I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono definiti con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Al momento della formalizzazione della domanda ai sensi dell'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e' rilasciato al richiedente un documento validato dalla prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente, recante le informazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il documento di cui al primo periodo e' definito con decreto direttoriale adottato dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
5. La questura puo' fornire al richiedente protezione internazionale un documento di viaggio ai sensi dell'articolo 21 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, secondo le modalita' previste dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, quando sussistono gravi ragioni umanitarie o altri motivi imperativi che ne rendono necessaria la presenza in un altro Stato. La validita' del documento di cui al primo periodo e' limitata alla finalita' e alla durata necessaria in relazione ai motivi per i quali e' stato rilasciato.»;
b) all'articolo 5, al comma 1, le parole: «da riportare nella domanda di protezione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «resa al momento della registrazione della domanda»;
c) dopo l'articolo 5-bis, sono inseriti i seguenti:
Art. 5-ter (Autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. Il richiedente puo' essere autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico, con esclusione delle strutture destinate all'applicazione delle misure di trattenimento, per motivi di ordine pubblico oppure per prevenire efficacemente che si renda irreperibile ove vi sia un rischio di fuga, in particolare quando:
a) e' tenuto ad essere presente in un altro Stato membro a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351;
b) e' stato trasferito in Italia a norma dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1351 dopo essere fuggito in un altro Stato membro.
2. Quando la domanda di protezione presentata dal richiedente e' esaminata a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, l'autorizzazione di cui al comma 1 e' sempre adottata, ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 1, del medesimo regolamento, salvo che ricorrano le condizioni per disporre il trattenimento o una misura alternativa al trattenimento.
3. Quando, tenuto conto della situazione individuale del richiedente, e' necessario garantire l'osservanza dell'autorizzazione di cui al comma 1, al richiedente puo' essere imposto, con provvedimento adottato anche successivamente, di segnalare la propria presenza al prefetto in una data specifica o a intervalli ragionevoli. La segnalazione di cui al primo periodo e' effettuata dal richiedente in maniera attiva e volontaria con strumenti di comunicazione a distanza o con altre modalita' che consentano l'invio della propria posizione, secondo quanto disposto dal provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 5-quater.
4. Quando il richiedente e' autorizzato a risiedere soltanto in un luogo specifico ed e' stato ammesso a fruire delle misure materiali di accoglienza, l'erogazione di esse e' subordinata alla sua effettiva residenza in tale luogo.
5. Il richiedente puo' chiedere di essere autorizzato a risiedere temporaneamente in un luogo diverso da quello di cui al comma 1. La decisione sulla richiesta di cui al primo periodo e' adottata in modo obiettivo e imparziale tenuto conto della situazione individuale del richiedente, e' motivata in caso di rigetto ed e' impugnabile ai sensi dell'articolo 23, comma 5.
6. Il richiedente non e' tenuto a chiedere un permesso per comparire dinanzi alle autorita' o in giudizio quando e' richiesta la sua presenza. Il richiedente, in tal caso, informa il prefetto.
Art. 5-quater (Provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. L'autorizzazione e la segnalazione di cui all'articolo 5-ter, commi 1 e 3, sono disposte con provvedimento del prefetto del luogo dove il richiedente si trova, nel rispetto del principio di proporzionalita' e valutata, caso per caso, la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 5-ter. Il provvedimento e' motivato in fatto e in diritto e contiene la durata dell'autorizzazione, in misura non eccedente la conclusione delle procedure applicate al richiedente, nonche' le modalita' della segnalazione eventualmente disposta ai sensi del comma 3 del predetto articolo 5-ter. Il provvedimento e' immediatamente comunicato all'interessato ed e' esecutivo.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 tengono conto delle esigenze di accoglienza particolari del richiedente e, quando sono adottati nei confronti di un minore straniero non accompagnato, il prefetto ne da' immediata comunicazione all'interessato e al tutore, anche se provvisorio o, in mancanza, al rappresentante nominato ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1356.
3. La violazione dei provvedimenti di cui al comma 1 puo' essere valutata ai fini dell'adozione delle misure alternative al trattenimento o del trattenimento, se continua a sussistere il rischio di fuga.
Art. 5-quinquies (Reclamo giurisdizionale avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico). - 1. L'interessato, a mezzo di difensore munito di procura speciale, puo' presentare reclamo avverso il provvedimento di autorizzazione a risiedere in un luogo specifico con ricorso al giudice del luogo in cui e' autorizzato a risiedere, nel termine di sette giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il ricorso contiene, a pena di inammissibilita', l'indicazione dei motivi in base ai quali e' chiesta la revoca o la modifica del provvedimento impugnato.
2. Il reclamo e' dichiarato inammissibile con decreto motivato se difettano i requisiti di cui al comma 1. In tal caso, quando il ricorrente e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato il giudice procede alla revoca ai sensi dell'articolo 136, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Il giudice, se non procede ai sensi del comma 2 nomina, quando necessario, l'interprete e fissa la data dell'udienza in camera di consiglio. Il decreto di fissazione e' notificato a cura del ricorrente al prefetto almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il prefetto puo' depositare note difensive entro cinque giorni dalla notificazione e puo' stare in giudizio personalmente, anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. Il ricorrente che ne fa richiesta e' sentito personalmente.
4. L'udienza puo' svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie.
5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, puo' collegarsi esclusivamente dal luogo dove si trova il difensore, il quale ne attesta l'identita'. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' collegarsi dal luogo in cui si trova.
6. Se il difensore del ricorrente non compare all'udienza fissata ai sensi del comma 3, il ricorso e' dichiarato improcedibile. Si applica il comma 2, secondo periodo.
7. Il giudice procede nel rispetto del principio del contraddittorio e di concentrazione delle attivita' processuali e provvede con ordinanza depositata entro venti giorni.
8. Contro il provvedimento adottato ai sensi del comma 7 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Art. 5-sexies (Rischio di fuga). - 1. Il rischio di fuga e' valutato caso per caso sulla base di una o piu' delle seguenti circostanze:
a) il mancato possesso del passaporto o di altro documento equipollente, in corso di validita';
b) la mancanza di idonea documentazione atta a dimostrare la disponibilita' di un alloggio ove possa essere agevolmente rintracciato ovvero di un indirizzo affidabile;
c) l'avere in precedenza dichiarato o attestato falsamente le proprie generalita', anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento;
d) l'aver fornito, nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale, informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli o le procedure in capo alle autorita' competenti;
e) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione degli articoli 10, 10-ter, 13 commi 2-ter, 5, 13, 13-bis e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
f) l'aver violato anche una delle misure di cui agli articoli 13, comma 5.2, e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' di quelle previste dall'articolo 6-quater;
g) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui all'articolo 10-ter, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
h) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
i) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
l) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
m) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti.
2. Ai fini della valutazione del rischio di fuga, si tiene altresi' conto di quanto previsto dall'articolo 5-quater, comma 3.»;
d) all'articolo 6:
1) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o sulla base della sua nazionalita' ovvero per il solo motivo che sia sottoposto alla procedura stabilita dal regolamento (UE) 2024/1351. Al richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2»;
2) al comma 2:
2.1) dopo la parola «disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ovvero nelle strutture presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348,»;
2.2) la lettera a-bis) e' sostituita dalla seguente: «a-bis) ha presentato una domanda reiterata in fase di esecuzione di un provvedimento di allontanamento;»;
2.3) alla lettera d) le parole «articolo 13, comma 4-bis, lettere a), c), d) ed e) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti «articolo 5-sexies.»;
3) al comma 3, secondo periodo, le parole: «il centro sia situato in una zona di frontiera o di transito ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.» sono sostituite dalle seguenti: «la struttura sia situata in uno dei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.»;
4) al comma 4-bis, dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «e all'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
5) al comma 5:
5.1) al primo periodo, dopo la parola: «motivazione» sono aggiunte le seguenti: «, precisa i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater»;
5.2) al quarto periodo, le parole: «comprese le» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione di quanto previsto sulle»;
5.3) all'ultimo periodo, le parole: «alla corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice» e le parole: «massimo di ulteriori sessanta giorni, per» sono sostituite dalle seguenti: «di sessanta giorni prorogabile nei limiti della durata della procedura applicata al richiedente, al fine di»;
6) al comma 5-bis, le parole: «ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» sono sostituite dalle seguenti: «entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione, ai sensi dell'articolo 14.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione della misura.»;
7) al comma 8, le parole: «della corte d'appello» sono sostituite dalle seguenti: «del giudice»;
e) all'articolo 6-bis:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «Il richiedente puo' essere trattenuto per decidere, nel contesto di una procedura di frontiera in conformita' all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348, sul suo diritto di entrare nel territorio. Si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
2) al comma 2, primo periodo, dopo la parola: «qualora», sono inserite le seguenti: «non possano essere applicate efficacemente le misure alternative di cui all'articolo 6-quater, comma 1, lettere c) o d), nonche' qualora» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si applica l'articolo 6-quater, comma 2.»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Al richiedente sottoposto a misure alternative al trattenimento, si applica, comunque, la procedura di frontiera di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) 2024/1348 e, in caso di ricorso, l'articolo 35-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. Allo stesso richiedente a seguito della formalizzazione della domanda e' rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il trattenimento non puo' protrarsi oltre i termini previsti dall'articolo 51 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che sussistano ulteriori motivi di trattenimento previsti dall'articolo 6. La convalida comporta il trattenimento nel centro per un periodo massimo, non prorogabile, di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda.»;
5) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Quando, entro il termine di dodici settimane, non e' adottata una decisione, il richiedente e' autorizzato ad entrare sul territorio nazionale e il trattenimento puo' proseguire qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 6.
3-ter. Se la domanda e' rigettata, nel termine di dodici settimane, il richiedente non ha piu' diritto a rimanere e non e' autorizzato a entrare nel territorio nazionale.»;
6) al comma 4, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e si applica l'articolo 10-ter, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
7) al comma 4-bis, dopo le parole: «decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,» sono aggiunte le seguenti: «nonche' dell'articolo 10-ter, commi 2-bis e 2-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,»;
8) la rubrica dell'articolo 6-bis e' cosi' modificata: «Trattenimento dello straniero durante lo svolgimento della procedura di asilo in frontiera ai sensi dell'articolo 43, del regolamento (UE) 2024/1348»;
f) dopo l'articolo 6-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 6-quater (Misure alternative al trattenimento del richiedente). - 1. Nei casi di cui agli articoli 6, 6-bis e 6-ter, il questore, ove ritenga che possano essere applicate efficacemente, dispone, in luogo del trattenimento, una o piu' delle seguenti misure alternative:
a) consegna del passaporto o altro documento equipollente in corso di validita';
b) prestazione della idonea garanzia finanziaria stabilita ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 2;
c) obbligo di dimora in un luogo preventivamente individuato, dove possa essere agevolmente rintracciato o monitorato anche con l'ausilio di strumentazioni elettroniche nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione;
d) obbligo di presentazione, in giorni ed orari stabiliti, presso un ufficio della forza pubblica territorialmente competente nel caso il richiedente abbia attivamente collaborato per la sua identificazione.
2. Nel valutare i motivi per i quali non siano applicabili efficacemente le misure alternative di cui al comma 1, il questore tiene conto del rischio di fuga, ovvero se il richiedente rientri in una delle categorie indicate al comma 2 dello stesso articolo 6.
3. Si applica l'articolo 14, comma 1-bis, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
g) all'articolo 22:
1) al comma 1, le parole: «Il permesso di soggiorno per richiesta asilo» sono sostituite dalle seguenti: «Il documento», dopo le parole: «di cui all'articolo 4» sono inserite le seguenti: «, comma 4» e le parole: «sessanta giorni dalla presentazione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «novanta giorni dalla formalizzazione della domanda»;
2) il comma 2 e' abrogato.
Art. 11
Attuazione del regolamento UE 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale e abroga la direttiva 2013/32/UE
1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 4, 26, 27, 28, 29 e 30 del regolamento (UE) 2024/1348, al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Sono competenti a ricevere le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2024/1348, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, le questure e gli uffici di polizia di frontiera, esclusivamente secondo le modalita' previste dall'articolo 26. La registrazione della domanda e' effettuata dalla questura o dall'ufficio di polizia di frontiera competente secondo quanto previsto dall'articolo 26-bis. Il richiedente formalizza la domanda presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, dinanzi ai gestori dei centri di accoglienza e, per il richiedente destinatario della misura del trattenimento ovvero detenuto, dinanzi alle questure, esclusivamente secondo le modalita' di cui all'articolo 26-ter.»;
2) al comma 3, le parole: «del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 e' l'Unita' Dublino» sono sostituite dalle seguenti: «della Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, e' l'Unita' AMMR»;
b) all'articolo 4, dopo il comma 2-bis, e' inserito il seguente: «2- ter. Al fine di assicurare lo svolgimento delle procedure accelerate alla frontiera di cui al regolamento (UE) 2024/1348, in aggiunta a quanto stabilito dal comma 2-bis, possono essere istituite una o piu' sezioni, fino ad un massimo di ventiquattro.»;
c) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. La domanda di protezione internazionale si considera fatta quando il richiedente manifesta personalmente la volonta' di richiedere la protezione internazionale alle autorita' competenti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, secondo le modalita' previste dall'articolo 26.»;
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Diritto di rimanere nel territorio dello Stato durante l'esame della domanda). - 1. Il richiedente ha diritto di rimanere nel territorio dello Stato fino alla decisione della Commissione territoriale adottata ai sensi dell'articolo 32 e, se ha presentato ricorso giurisdizionale, fino alla decisione di primo grado, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 10, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2024/1348 e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 35-bis, commi 3 e 5, e dall'articolo 35-ter, commi 1, 4 e 6.»;
e) all'articolo 10, al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «All'atto della presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «Prima possibile e comunque entro la data della registrazione»;
2) le parole: «l'ufficio di polizia competente a riceverla» sono sostituite dalle seguenti: «l'ufficio di polizia competente alla registrazione»;
f) l'articolo 23-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 23-bis (Ritiro implicito della domanda). - 1. Nei casi di cui all'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348, la Commissione territoriale adotta una decisione con cui dichiara il ritiro implicito della domanda.
2. Qualora al momento del ritiro implicito la Commissione territoriale abbia gia' appurato che non sussistono i requisiti per il riconoscimento della protezione internazionale, essa adotta una decisione di rigetto della domanda per infondatezza o manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 41, paragrafo 5, del medesimo regolamento.
3. Alle decisioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 4 e 4-bis.»;
g) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In attuazione dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ricevono le manifestazioni di volonta' di ottenere la protezione internazionale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regolamento, per il tramite di soggetti esterni convenzionati che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.»
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Le questure e gli uffici di polizia di frontiera ricevono le manifestazioni di volonta' di richiedere la protezione internazionale e le acquisiscono al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, se formulate:
a) dagli stranieri sottoposti agli accertamenti di cui agli articoli 5 e 7 del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, durante gli accertamenti stessi;
b) dagli stranieri sottoposti alla misura del trattenimento;
c) dagli stranieri detenuti.»
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Il cittadino di un paese terzo che non e' soggetto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, ai sensi degli articoli 5, paragrafo 3, e 7, paragrafi 1 e 2, del medesimo Regolamento, o che e' stato gia' sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e intenda manifestare la volonta' di ricevere protezione internazionale dopo il completamento degli stessi, puo' manifestare la volonta' di richiedere protezione internazionale con le modalita' di cui al comma 1. Nel caso in cui il cittadino di un paese terzo manifesti la volonta' dopo il completamento degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356, le informazioni fornite in sede di manifestazione della volonta' confluiscono nel portale informativo del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del ministero dell'interno di seguito alla registrazione della domanda di cui all'articolo 26-bis.»;
4) al comma 3, le parole: «di cui al regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013», sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla Parte III del regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024»;
5) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Presentazione della domanda di protezione internazionale»;
h) dopo l'articolo 26 sono inseriti i seguenti:
«Art. 26-bis (Registrazione della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda e' registrata, ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, dalla questura oppure dall'ufficio di polizia di frontiera competenti, mediante il collegamento tra il sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e il sistema informativo dedicato di cui all'articolo 26, comma 2.
2. La questura ovvero l'ufficio di polizia di frontiera, non oltre il momento della registrazione della domanda, fornisce al richiedente l'opuscolo informativo di cui all'articolo 10, comma 2.
3. All'esito della procedura di registrazione, la questura rilascia il documento di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
Art. 26-ter (Formalizzazione della domanda di protezione internazionale). - 1. La domanda di protezione internazionale e' formalizzata dal richiedente presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale per il tramite dei soggetti esterni convenzionati di cui all'articolo 26, comma 1, che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui sia accolto presso i centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il richiedente formalizza la domanda di protezione internazionale per il tramite dei gestori dei predetti centri che, a tal fine, accedono al portale informatico messo a disposizione dal Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. Il richiedente trattenuto o detenuto formalizza la domanda alla questura che, a tal fine, accede al sistema informativo dedicato del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348, a seguito della formalizzazione della domanda, al richiedente e' rilasciato il documento di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
i) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «secondo i criteri enumerati al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1348» e le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1348»;
2) il comma 2, e' sostituito dal seguente: «2. Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) 2024/1348, e fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 1 del medesimo articolo, le procedure di cui al presente articolo si applicano ai richiedenti con esigenze particolari ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, all'esito di una valutazione individuale effettuata secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate, ove sia possibile fornire ai menzionati richiedenti il necessario sostegno.»;
l) all'articolo 28-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) i commi 1, 2, 2-bis, 3, 5 e 6 sono abrogati;
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Le zone di frontiera e di transito ai fini dello svolgimento della procedura accelerata in frontiera nei termini di cui all'articolo 28-bis.1 sono individuate con decreto del Ministro dell'interno.»;
3) alla rubrica, le parole: «Procedure accelerate» sono sostituite dalle seguenti: «Individuazione delle zone di frontiera e di transito»;
m) dopo l'articolo 28-bis, sono inseriti i seguenti:
«Art. 28-bis.1 (Termini per lo svolgimento della procedura di asilo alla frontiera). - 1. Nel rispetto dei termini stabiliti dagli articoli 51 e 73 del regolamento (UE) 2024/1348, qualora sia stata determinata l'applicazione della procedura accelerata in frontiera, la Commissione territoriale competente per l'esame adotta e comunica la decisione sulla domanda entro quattro settimane.
Art. 28-bis.2 (Trasferimento del richiedente sottoposto alla procedura di asilo alla frontiera). - 1. Il richiedente la cui domanda di protezione internazionale e' esaminata con procedura di asilo alla frontiera puo' essere trasferito, dal punto della frontiera esterna in cui e' stato sottoposto agli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1356 e ha fatto domanda, a uno specifico luogo sito alla frontiera esterna o in prossimita' della stessa o in altri luoghi designati sul territorio nazionale nei quali vi sono strutture dedicate alle procedure di frontiera.
2. Il trasferimento verso le strutture di cui al comma 1 e l'accoglienza nelle medesime non costituiscono autorizzazione all'ingresso nel territorio nazionale e non determinano la cessazione dell'obbligo del richiedente di restare a disposizione delle competenti autorita'.».
n) l'articolo 28-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 28-ter (Domanda manifestamente infondata). - 1. La Commissione territoriale respinge la domanda per manifesta infondatezza, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento (UE) 2024/1348 se, al momento della conclusione dell'esame, ricorre una delle fattispecie di cui all'articolo 42, paragrafo 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i) e j), e paragrafo 3, del suddetto regolamento.»;
o) all'articolo 29, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) si tratta di una domanda reiterata ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1348;»;
p) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la lettera b-ter), e' aggiunta la seguente: «b-quater) dichiara inammissibile la domanda e non procede all'esame quando accerta la sussistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 38, paragrafo 1, lettere a), b) c) d) ed e) del regolamento (UE) 2024/1348.»;
2) al comma 4:
a) al primo periodo, sopprimere la parola: «e» e dopo le parole: «b-ter)» aggiungere le seguenti: «e b-quater)»;
b) dopo le parole: «articoli 23,» aggiungere le parole: «23-bis,»;
3) al comma 4-bis, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 2-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 28-bis.1»;
b) le parole: «lettera b-bis)» sono soppresse;
4) dopo il comma 4-bis, e' inserito il seguente: «4-ter. Con la decisione di cui al comma 4-bis, il richiedente, qualora in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido, e' informato della facolta' di chiedere al questore la concessione di un periodo per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario e assistito, sempreche' non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1349. Si applica l'articolo 10, comma 2-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.»;
q) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 33» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 35-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 35-bis e 35-ter»;
3) al comma 2-bis, il secondo periodo e' soppresso;
r) all'articolo 35-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «dal presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e, quanto alle procedure di frontiera, dall'articolo 35-ter»;
2) al comma 2, le parole: «dai commi 2-bis e 2-ter» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 2-bis»;
3) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: «2-bis. Fermo quanto previsto dall'articolo 35-ter, comma 1, nei casi di cui all'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348, il ricorso e' proposto, a pena di inammissibilita', entro sette giorni dalla notificazione del provvedimento.»;
4) il comma 2-ter e' abrogato;
5) i commi 3, 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai seguenti: «3. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, ad eccezione dei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348.
4. Nei casi previsti dall'articolo 68, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348, fermo quanto prevede l'articolo 35-ter, il ricorrente, con istanza da proporsi a pena di inammissibilita' con il ricorso introduttivo, puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere, esponendo gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della richiesta. Il ricorso e' notificato, a cura della cancelleria, ai soggetti e con le modalita' di cui al comma 6. Il Ministero dell'interno puo' depositare note difensive entro tre giorni dalla notificazione. Se il Ministero dell'interno deposita note difensive, la parte ricorrente puo' depositare note di replica entro i successivi tre giorni.
4-bis. Il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, entro i successivi dieci giorni decide con decreto motivato se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se il Ministero dell'interno non si avvale della facolta' di depositare note difensive, il termine per la decisione decorre dalla scadenza del termine stabilito dal comma 4 per il loro deposito. Quando l'istanza e' accolta, al ricorrente e' rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
5. Il richiedente non puo' essere allontanato dal momento della notifica della decisione della Commissione fino alla scadenza del termine per formulare l'istanza prevista dal comma 4 e, se con il ricorso e' proposta tale istanza, nelle more della decisione prevista dal comma 4-bis. La disposizione di cui al primo periodo non si applica quando ricorrono le condizioni previste dagli articoli 56 e 68, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1348.»;
6) al comma 6, le parole: «o la sezione» sono soppresse;
7) al comma 13 il primo, secondo, terzo e quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Entro otto mesi dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide, sulla base degli elementi esistenti al momento della decisione, con decreto che rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui e' accordata la protezione sussidiaria. Nei casi previsti dal comma 2-bis la decisione e' adottata entro quattro mesi dalla presentazione del ricorso. Il decreto non e' reclamabile. Il provvedimento adottato ai sensi del comma 4-bis perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato.»;
8) al comma 14, dopo le parole «di cui al presente articolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e all'articolo 35-ter»;
9) al comma 17:
9.1) al primo periodo, le parole «dalla Commissione territoriale ai sensi degli articoli 29, 29-bis e 32, comma 1, lettera b-bis)» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1348»;
9.2) al secondo periodo, dopo la parola «primo» sono inserite le seguenti: «e secondo»;
10) il comma 17-bis e' abrogato;
s) l'articolo 35-ter e' sostituito dal seguente:
«Art. 35-ter(Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale nella procedura di frontiera). - 1. Contro la decisione della Commissione territoriale adottata nel caso previsto dall'articolo 68, paragrafo 3, lettera a), ii), del regolamento (UE) 2024/1348, e' ammesso ricorso entro cinque giorni decorrenti dalla notificazione. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva della decisione impugnata, tranne nel caso in cui il ricorrente sia un minore straniero non accompagnato.
2. Il ricorrente puo' chiedere di essere autorizzato a rimanere con istanza depositata, a pena di inammissibilita', unitamente al ricorso. L'istanza contiene gli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda. Si applica l'articolo 35-bis, comma 5, e il richiedente non puo' essere allontanato.
3. Il ricorso e' immediatamente notificato, a cura della cancelleria, al Ministero dell'interno presso la Commissione territoriale che ha adottato l'atto impugnato e al pubblico ministero i quali, nei successivi cinque giorni, possono depositare note difensive. La Commissione territoriale, nello stesso termine, rende disponibili il verbale di audizione nonche' la copia della domanda di protezione internazionale e di tutta la documentazione acquisita nel corso della procedura di esame, ivi comprese eventuali traduzioni.
4. Alla scadenza del termine previsto dal comma 3, il giudice, esaminati gli elementi di fatto e di diritto, decide entro i successivi dieci giorni, con decreto motivato, se il ricorrente debba essere autorizzato a rimanere nelle more dell'esito del ricorso. Se ritiene che il ricorso possa essere deciso nel merito adotta, nel predetto termine, il decreto previsto dal comma 6, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio.
5. Quando l'istanza di cui al comma 2 e' accolta il ricorrente e' autorizzato a rimanere nei luoghi di cui all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 fino all'adozione della decisione di cui al comma 6. Alla scadenza del termine di dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348, salvo che entro tale termine sia stata adottata la decisione prevista dal comma 6, il richiedente e' autorizzato a entrare nel territorio nazionale e gli e' rilasciato il documento previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015.
6. Il giudice, sentite le parti, omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio, adotta il decreto previsto dall'articolo 35-bis, comma 13, entro dodici settimane decorrenti dalla data di registrazione della domanda. Il decreto non e' reclamabile. L'autorizzazione a rimanere ai sensi comma 4 perde efficacia se con decreto, anche non definitivo, il ricorso e' rigettato.
7. Contro il provvedimento di cui al comma 6 e' ammesso ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 35-bis, comma 13.
8. Il ricorrente non e' autorizzato e non ha diritto di rimanere quando e' rigettata l'istanza presentata ai sensi del comma 3 o quando e' rigettato il ricorso con il decreto previsto dal comma 6.».
Art. 12
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 e del regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il Regolamento (UE) 2021/1148
1. Ai fini dell'attuazione degli articoli 2, comma 1, capoverso 10), e 8, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2024/1356:
a) le verifiche preliminari di identita', di sicurezza, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico, previste dagli articoli 14 e 15 del menzionato regolamento, sono svolte dalle autorita' nazionali di frontiera e dalle autorita' nazionali competenti per l'immigrazione, designate in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 1, punti 3) e 4), del regolamento (UE) 2017/2226;
b) il Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, con il coinvolgimento anche delle prefetture, cura il supporto per i profili relativi all'accoglienza dei migranti e per gli aspetti attinenti ai controlli di salute e delle vulnerabilita' di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno, in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.
2. Ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE) 2024/1356 e 2024/1349, al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10:
1) dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: «1.2 Nei casi di cui al comma 1.1, ovvero in caso di trasferimento in altro Stato membro in virtu' di accordi o intese bilaterali o nell'ambito del quadro della cooperazione bilaterale qualora non e' convenuto il ricorso alla procedura di cui all'articolo 23-bis del regolamento (UE) 2016/399, gli accertamenti di cui all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/1356 non hanno luogo in attuazione dell'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Si applicano comunque le disposizioni di cui all'articolo 10-ter.»;
2) al comma 2:
a) alla lettera a), le parole: «entrando nel territorio dello Stato» sono soppresse;
b) alla lettera b-bis), le parole: «all'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348»;
3) al comma 2-ter, primo periodo, le parole: «rientrare», sono sostituite dalle parole: «entrare o rientrare»;
4) al comma 2-quater, primo periodo, le parole: «ingresso», sono sostituite dalle parole: «ingresso o reingresso»;
5) dopo il comma 2-sexies e' inserito il seguente: «2-septies. Lo straniero destinatario della decisione di cui all'articolo 32, comma 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, puo' chiedere al questore, ai fini dell'esecuzione del respingimento di cui al comma 2, la concessione di un termine per la partenza volontaria, anche attraverso programmi di rimpatrio volontario assistito, di cui all'articolo 14-ter, sempreche' sia in possesso di un passaporto o altro documento di viaggio valido. Il questore, valutato il singolo caso e qualora non ricorrano le circostanze impeditive previste dall'articolo 4, paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1349, intima allo straniero di lasciare volontariamente il territorio nazionale, entro un termine massimo non superiore a quindici giorni. Fino alla partenza, il documento di viaggio e' posto a disposizione della questura ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5 del citato regolamento.»;
6) al comma 6, le parole: «dall'autorita' di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «presso il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'ufficio di polizia di frontiera ovvero dalla questura che ha adottato i provvedimenti di cui ai commi 1.1 e 2.»;
b) all'articolo 10-ter:
1) il comma 1 e' sostituito dai seguenti: «1. Lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera esterna o a seguito di operazioni di salvataggio in mare e' condotto per le esigenze di soccorso e di prima assistenza, nonche' per le valutazioni sullo stato di salute e sulle vulnerabilita' presso appositi punti di crisi allestiti, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, nell'ambito delle strutture di cui al decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e delle strutture di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ubicati nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348. In attuazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dello stesso regolamento, presso i medesimi punti di crisi sono altresi' effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del medesimo regolamento, sulla base delle procedure operative elaborate dal Ministero dell'interno, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al successivo comma 2. Presso i medesimi punti di crisi e' assicurata l'informazione sugli obblighi di fornire i dati biometrici e il passaporto o altro documento, se disponibili, nonche' sull'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione e sulle relative conseguenze previste al comma 2-ter. E' inoltre assicurata l'informazione sulla procedura di accertamento alla frontiera, sulla procedura di protezione internazionale, sul programma di ricollocazione in altri Stati membri dell'Unione europea e sulla possibilita' di ricorso al rimpatrio volontario assistito.
1.1. In attuazione dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2024/1356, l'accesso ai luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 durante l'esecuzione degli accertamenti di cui al comma 1 non comporta il conferimento allo straniero di autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato.»;
2) al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: «strutture analoghe» sono inserite le seguenti: «presenti nei luoghi individuati ai sensi dell'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2024/1348 o» e dopo le parole: «di cui al medesimo comma» sono inserite le seguenti: «e si applicano comunque le disposizioni di cui al comma 1.1.»;
3) al comma 2, le parole: «agli articoli 9 e 14 del regolamento UE n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 anche nei confronti degli stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 13 del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024. L'interessato e' informato delle conseguenze previste dal comma 3, in caso di rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2.»;
4) dopo il comma 2-ter, sono inseriti i seguenti: «2-quater. Fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, lo straniero ha l'obbligo di esibire e consegnare il passaporto o altro documento di viaggio equipollente, ovvero un documento di identita', se disponibili.
2-quinquies. Gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2, sono compiuti senza ritardo e avviati immediatamente, a decorrere dal momento in cui lo straniero e' posto a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza o di frontiera. Per le finalita' di cui al primo periodo sono raccolte le generalita' della persona ed elementi sintetici relativi al rintraccio. Per le medesime finalita' o per verificare che tali attivita' non siano state gia' avviate in un altro Stato membro, l'autorita' di pubblica sicurezza o l'autorita' di frontiera procede al fermo per compiere gli accertamenti necessari all'adempimento degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2024/1356 finalizzati all'esecuzione delle verifiche dell'identita' e al controllo di sicurezza, nonche' al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico e alla trasmissione al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) 2024/1358. L'autorita' che procede da' immediata comunicazione scritta del fermo al procuratore della Repubblica. La comunicazione contiene la sommaria indicazione delle motivazioni che rendono necessario il fermo per l'esecuzione degli adempimenti prescritti dai citati regolamenti, nonche' l'ora di inizio delle operazioni. Il procuratore della Repubblica puo' richiedere integrazioni documentali all'autorita' procedente e, se ritiene che non ricorrano le condizioni per disporre il fermo, ordina il rilascio della persona fermata. L'autorita' procedente comunica immediatamente al procuratore della Repubblica la data e l'ora di conclusione delle operazioni e del rilascio. La medesima autorita', entro quarantotto ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo, chiede la convalida al giudice di pace ai sensi dell'articolo 10-quater, salvo che la persona fermata sia rilasciata prima del decorso del predetto termine. Le operazioni di accertamento di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356, nonche' quelle di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui ai commi 1 e 2 e la conseguente trasmissione al sistema Eurodac si concludono comunque entro il termine massimo di settantadue ore decorrenti dal momento di cui al primo periodo. Ultimati gli accertamenti e comunque decorso il termine di cui al nono periodo, lo straniero e' rimesso in liberta', fermo quanto previsto dal comma 3.
2-sexies. Le disposizioni di cui al comma 2-quinquies si applicano anche in caso di rintraccio dello straniero in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale oppure quando lo straniero e' trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro.
2-septies. Se gli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies riguardano minori, le comunicazioni previste dal comma 2-quinquies sono inviate alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e le operazioni hanno luogo alla presenza di un familiare adulto oppure, se si tratta di minore straniero non accompagnato o se non e' reperibile un familiare adulto, alla presenza di un rappresentante o, se non designato, di una persona formata per salvaguardarne l'interesse superiore e il benessere generale. Nel caso previsto dal presente comma, il fermo non puo' eccedere le quarantotto ore, senza pregiudizio del completamento degli accertamenti di cui ai commi 2-quinquies e 2-sexies, da compiersi previa collocazione del minore in struttura idonea individuata ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.»;
5) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Decorso il termine delle settantadue ore previsto dal comma 2-quinquies, il rifiuto reiterato di sottoporsi ai rilievi ed agli accertamenti di cui ai commi 1 e 2, configura il rischio di fuga e, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358, non potendosi applicare efficacemente misure meno coercitive, lo straniero e' trattenuto in appositi locali presso i punti di crisi o le strutture analoghe di cui ai commi 1 e 1-bis ovvero nei centri di cui all'articolo 14. Il trattenimento e' disposto caso per caso, con provvedimento del questore e conserva la sua efficacia per una durata massima di ventotto giorni dalla sua adozione, salvo che non cessino prima le esigenze per le quali e' stato disposto. Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 14, commi 1, secondo periodo, 1.2, 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis. Se il trattenimento e' disposto nei confronti di un richiedente protezione internazionale, come definito dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2024/1358, e' competente per la convalida la sezione specializzata ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46. Lo straniero e' tempestivamente informato dei diritti e delle facolta' derivanti dal procedimento di convalida del decreto di trattenimento in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o spagnola. Ai casi di trattenimento previsti dal presente comma si applica comunque la disposizione di cui al comma 1.1.»;
6) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 1.2, nei confronti dello straniero trasferito sul territorio nazionale a cura di un altro Stato membro o in posizione di irregolarita' sul territorio nazionale sono effettuati gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 ai sensi dell'articolo 7 del medesimo regolamento e si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Allo straniero e' sempre assicurata l'informazione prevista dal comma 1, terzo e quarto periodo. In tal caso gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 sono effettuati in luoghi adeguati, individuati in ciascuna provincia, secondo le linee guida elaborate dal Ministero dell'interno in collaborazione con le altre amministrazioni competenti e con le organizzazioni interessate.»;
7) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Nei confronti dello straniero che, non soddisfacendo le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399, manifesta all'ufficio di polizia di frontiera la volonta' di chiedere la protezione internazionale sono effettuati, presso il medesimo ufficio di frontiera, in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti di cui agli articoli 14, 15 e 16, dello stesso regolamento, nonche' le operazioni di rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, secondo periodo, 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 3 del presente articolo. Ai controlli preliminari dello stato di salute di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356 provvede l'Ufficio di sanita' marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, attivo presso il medesimo valico d'ingresso alla frontiera esterna.
4-ter. Nel caso in cui, decorso il termine massimo di settantadue ore di cui al comma 2-quinquies, non sia stato possibile completare gli accertamenti di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2024/1356, al fine di assicurare che lo straniero resti a disposizione delle competenti autorita', e' adottato il provvedimento di cui all'articolo 5-ter del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4-quater. Quando lo straniero e' rintracciato nelle circostanze previste dall'articolo 5, paragrafi 1 e 2, o dall'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1356, gli accertamenti ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del medesimo regolamento non sono effettuati o sono interrotti in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo e terzo periodo, del regolamento medesimo. In attuazione dell'articolo 18, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2024/1356, quando lo straniero e' sottoposto a procedimento penale o a procedimento di estradizione, gli accertamenti di cui al predetto regolamento non sono effettuati o sono interrotti, salvo che lo straniero risulti avere a carico un procedimento penale per uno o piu' reati previsti dagli articoli 10, 10-bis 13 e 14.»;
8) la rubrica e' cosi' sostituita: «Disposizioni per l'identificazione dei cittadini stranieri rintracciati in posizione di irregolarita' o soccorsi nel corso di operazioni di salvataggio in mare o che non soddisfano le condizioni di ingresso di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399»;
c) dopo l'articolo 10-ter, e' inserito il seguente:
«Art. 10-quater (Convalida del fermo per accertamenti). - 1. La richiesta di convalida prevista dall'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, ottavo periodo, e' immediatamente comunicata all'interessato con modalita' idonee allo scopo. L'autorita' procedente lo informa della facolta' di nominare un difensore di fiducia al quale sara' comunicato il decreto di fissazione dell'udienza di convalida. Se l'interessato non nomina un difensore di fiducia con dichiarazione contestuale resa all'autorita' procedente, quest'ultima lo avvisa che la comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza sara' effettuata al difensore nominato di ufficio, nonche' allo stesso interessato nel luogo dove gli accertamenti sono compiuti.
2. La richiesta di cui al comma 1 e' trasmessa al giudice del luogo indicato nel medesimo comma e contiene l'indicazione dell'eventuale nomina dell'avvocato di fiducia da parte della persona fermata.
3. Il giudice fissa l'udienza di convalida e ne da' immediato avviso all'autorita' procedente e al difensore di fiducia o, in mancanza di quest'ultimo, al difensore individuato nell'ambito degli avvocati inseriti nella tabella di cui all'articolo 29 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Contestualmente alla fissazione dell'udienza il giudice, ove necessario, nomina un interprete, che viene immediatamente avvisato a cura della cancelleria.
4. Lo straniero e' ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
5. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' stare in giudizio personalmente anche avvalendosi di funzionari appositamente delegati. L'udienza puo' svolgersi mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 127-bis, comma primo, del codice di procedura civile. In questo caso il provvedimento di fissazione dell'udienza contiene le disposizioni necessarie. L'autorita' che ha adottato il provvedimento puo' collegarsi dal luogo in cui si trova. In deroga a quanto previsto dall'articolo 196-duodecies, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al Regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, l'interessato, se intende partecipare all'udienza, puo' collegarsi esclusivamente dal luogo in cui si trova il difensore, il quale ne attesta l'identita'.
6. Quando non e' disponibile un collegamento che assicura la reciproca visibilita' e udibilita' il giudice decide immediatamente sulle modalita' di svolgimento o prosecuzione dell'udienza, nel rispetto dei termini di cui al comma 7, con provvedimento comunicato senza indugio a cura della cancelleria, al difensore e all'autorita' procedente con qualsiasi mezzo idoneo allo scopo.
7. Il giudice provvede con decreto motivato entro quarantotto ore dalla richiesta di cui al comma 1, verificata l'osservanza dei termini e la sussistenza dei presupposti per procedere agli accertamenti. Se non e' pronunciato in udienza, il provvedimento e' comunicato al difensore e all'autorita' procedente a cura della cancelleria. I termini per l'impugnazione decorrono dalla lettura del provvedimento in udienza oppure dalla sua comunicazione. Si applica l'articolo 14.1.
8. La convalida comporta la permanenza nel luogo in cui gli accertamenti sono compiuti, per un periodo massimo di settantadue ore a decorrere dal momento in cui lo straniero e' posto a disposizione delle autorita' di pubblica sicurezza o di frontiera ai sensi dell'articolo 10-ter, comma 2-quinquies, primo periodo.»;
d) all'articolo 12:
1) al comma 9-septies, le parole: «CE 1987/2006 del 20 dicembre 2006» sono sostituite dalle seguenti: «UE 2018/1862 del 28 novembre 2018», dopo le parole: «identificazione delle impronte» sono aggiunte le seguenti: «e delle immagini facciali», le parole: «il Sistema gestione accoglienza» sono sostituite dalle seguenti: «i sistemi informativi» e dopo le parole: «del medesimo Ministero dell'interno» sono inserite le seguenti: «e del Ministero della giustizia.»;
2) dopo il comma 9-septies, e' aggiunto il seguente: «9-octies. Il Sistema Informativo Automatizzato di cui al comma 9-septies supporta il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno nelle attivita' relative ai controlli di sicurezza di cui agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2024/1356 e assicura che le informazioni contenute nel modulo di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17 dello stesso regolamento siano gestite anche per le finalita' previste dal successivo paragrafo 3, nonche' per quelle previste dall'articolo 18, paragrafi da 1 a 4 e 6, del medesimo regolamento.»;
e) all'articolo 13, comma 4-bis:
1) al primo periodo, le parole: «il prefetto accerti» sono soppresse e dopo le parole: «, caso per caso,» sono aggiunte le seguenti: «e' accertato»;
2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero di un indirizzo affidabile»;
3) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche al solo fine di evitare l'adozione o l'esecuzione di un provvedimento di espulsione o di respingimento»;
4) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) il non avere ottemperato ad uno dei provvedimenti emessi dalla competente autorita', in applicazione dei commi 2-ter, 5, 13 e 13-bis, nonche' degli articoli 10, 10-ter e 14 e di quelli previsti dall'articolo 32, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;»;
5) alla lettera e), e' soppresso il seguente segno di interpunzione «.» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' dell'articolo 14 e di quelle previste dall'articolo 6-quater del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;»;
6) dopo la lettera e), sono inserite le seguenti:
«e-bis) l'aver rifiutato di sottoporsi al rilevamento fotodattiloscopico e segnaletico di cui al comma 3 dell'articolo 10-ter;
e-ter) l'essere inottemperante all'obbligo di collaborazione ai fini dell'identificazione di cui ai commi 2-bis o 2-quater, dell'articolo 10-ter;
e-quater) la mancanza di collaborazione nell'ottenimento di un documento di identita' o di viaggio;
e-quinquies) l'avere in precedenza tentato di eludere i controlli di frontiera;
e-sexies) l'aver violato un divieto di ingresso o di reingresso;
e-septies) la volonta' di non restare a disposizione delle autorita' e di raggiungere i territori di altri Stati membri desumibile da comportamenti concretamente assunti;
e-octies) l'aver fornito nel corso degli accertamenti o in occasione della richiesta di protezione internazionale informazioni manifestamente tali da rallentare i controlli delle autorita' competenti;
e-novies) il rifiuto espresso di aderire a programmi di rimpatrio volontario assistito o di reintegrazione per i quali lo straniero ha ricevuto la pertinente informazione.»;
f) all'articolo 14, il comma 6 e' abrogato;
g) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
«Art. 14.1 (Ricorso per cassazione). - 1. Contro il decreto che decide sulla convalida, sulla proroga o sul riesame del trattenimento o delle misure alternative, e' proponibile ricorso per cassazione ai sensi dell'articolo 360 del codice di procedura civile, entro dieci giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione.
2. Il ricorso e' depositato, a pena di improcedibilita', entro cinque giorni dalla notificazione. Si applica il secondo comma dell'articolo 369 del codice di procedura civile.
3. La parte contro la quale il ricorso e' diretto puo' depositare sintetica memoria difensiva nel termine di cinque giorni dal deposito del ricorso. La memoria difensiva puo' contenere anche motivi di ricorso incidentale.
4. La Corte decide in camera di consiglio entro trenta giorni dal deposito del ricorso. Della fissazione del ricorso in camera di consiglio e' data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quindici giorni prima dell'adunanza.
5. Il pubblico ministero puo' depositare conclusioni scritte non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Nello stesso termine le parti possono presentare i documenti previsti dall'articolo 372 del codice di procedura civile.
6. Le parti possono depositare sintetiche memorie illustrative non oltre cinque giorni prima dell'adunanza.
7. L'adunanza puo' svolgersi anche mediante collegamenti audiovisivi a distanza. L'ordinanza, sinteticamente motivata, e' depositata al termine della camera di consiglio, ma il collegio puo' depositare il solo dispositivo riservandosi il deposito della motivazione nei successivi quindici giorni.
8. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice procedura civile.».
3. Agli oneri derivanti dalle misure in materia di patrocinio a spese dello Stato di cui al presente articolo valutati in 3.500.000 euro per l'anno 2026 e in 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:
a) quanto a 3.500.000 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a 7.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Art. 13
Attuazione del regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024 che istituisce l'Eurodac per il confronto dei dati biometrici e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013
1. Anche ai fini dell'attuazione del regolamento (UE) 2024/1358, il sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali risultante dalla digitalizzazione del casellario nazionale d'identita' del Ministero dell'interno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, e' interconnesso con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno e' allocato il punto di accesso nazionale designato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1358, che assicura la comunicazione ad Eurodac dei dati e delle informazioni previste dallo stesso regolamento consentendo di inserire ed aggiornare direttamente, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, i dati e le informazioni detenute dal centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dal sistema automatizzato di identificazione delle impronte e delle immagini facciali, dal sistema informativo automatizzato di cui all'articolo 12, comma 9-septies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dall'archivio informatizzato dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2004, n. 242, nonche', per le notizie relative ai minori, allo status dell'interessato e al conferimento della cittadinanza italiana, dai sistemi in uso alla commissione nazionale per il diritto di asilo e al Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
3. Per l'adempimento delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 10, 16, 17, 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358 con uno o piu' decreti adottati dal Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia:
a) sono designate, sulla base della lista pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, serie C/2025/3183 del 19 giugno 2025, l'autorita' di verifica a fini di contrasto di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358, allocata presso il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nonche', fermo restando quanto previsto dai decreti del Ministro dell'interno adottati, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della giustizia, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera a), punto 2, capoverso 1-quinquies, del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, recanti l'adempimento delle disposizioni previste dai regolamenti (UE) 2017/2226, istitutivo di un sistema di ingressi/uscite (Entry/Exit System - EES) e 2018/1240, istitutivo di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS):
1) le autorita' designate a fini di contrasto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2024/1358;
2) le unita' operative di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
b) sono stabilite, in attuazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2024/1358, le modalita' di accesso e consultazione, nonche', in attuazione degli articoli 16 e 17 dello stesso regolamento, le modalita' di accesso, inserimento e aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche mediante soluzioni informatiche dedicate cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato;
c) sono individuate, ai fini dell'attuazione degli articoli 48, 50 e 51 del regolamento (UE) 2024/1358:
1) le procedure di adozione delle misure necessarie a garantire la sicurezza dei dati, nonche' del relativo piano di sicurezza;
2) le procedure di trasferimento di dati a paesi terzi ai fini di rimpatrio;
3) le procedure di registrazione e documentazione;
d) sono disciplinate le modalita' tecniche di accesso, inserimento, aggiornamento, consultazione, modifica e cancellazione dei dati e delle informazioni nel sistema Eurodac, a cura dei soggetti interessati, anche attraverso soluzioni informatiche dedicate, cui dovranno adempiere gli uffici detentori del dato attraverso i sistemi di cui al comma 3 lettera b).
4. I decreti di cui al comma 3 sono emanati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti, fanno riferimento al sistema Eurodac di cui al regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, il riferimento si intende al «sistema Eurodac» di cui al regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 maggio 2024, in attuazione dell'articolo 62 dello stesso regolamento.
Art. 14
Modifiche al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13
1. Al decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1, dopo la lettera c), sono inserite le seguenti: «c-bis) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento o la proroga del trattenimento del richiedente protezione internazionale;
c-ter) per i procedimenti per la convalida del provvedimento con il quale il questore dispone misure alternative al trattenimento del richiedente protezione internazionale;
c-quater) per i procedimenti di reclamo avverso il provvedimento con il quale il prefetto autorizza il richiedente protezione internazionale a risiedere in un luogo specifico e dispone eventuali misure di segnalazione della propria presenza;» e, alla lettera e-bis), le parole «n. 604/2013» sono sostituite dalle seguenti «2024/1351»;
2) al comma 4, le parole: «Salvo quanto previsto dal comma 4-bis, in deroga» sono sostituite dalle seguenti: «In deroga»;
3) il comma 4-bis e' soppresso;
b) l'articolo 5-bis e' abrogato.
Art. 15
Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale
1. Ai fini del potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale competenti per lo svolgimento delle procedure di frontiera, per gli anni 2027 e 2028, il Ministero dell'interno e' autorizzato ad assumere a tempo determinato n. 240 unita' di personale con qualifica di funzionario e n. 77 unita' di personale con qualifica di assistente mediante concorso pubblico ovvero mediante scorrimento di graduatorie vigenti a tempo determinato oppure ad utilizzare, nel limite delle risorse autorizzate dal comma 2, per un biennio a decorrere dal 1° gennaio 2027, tramite una o piu' agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro con contratto a termine, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Per l'attuazione del comma 1 e' autorizzata la spesa di euro 657.211 per l'anno 2026 e di euro 19.645.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028. Ai relativi oneri si provvede:
a) quanto a euro 657.211 per l'anno 2026 e a euro 11.145.764 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
b) quanto a euro 8,5 milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 16
Istituzione dell'ufficio per il processo stralcio presso le sezioni specializzate in materia di immigrazione
1. Presso ciascuna delle sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, e' istituito un ufficio per il processo stralcio per la piu' celere definizione dei procedimenti aventi ad oggetto le materie di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, ad esclusione di quelli di cui alla lettera e-bis) del medesimo comma 1, pendenti alla data dell'11 giugno 2026. I procedimenti di cui al primo periodo sono definiti in composizione monocratica ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.
2. Ai fini di cui al comma 1 si considerano pendenti i procedimenti instaurati con atto introduttivo depositato o notificato prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'ufficio per il processo di cui al comma 1 sono assegnati, ai sensi dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, almeno tre giudici onorari di pace ai quali e' delegata, dal giudice assegnatario, la trattazione dei procedimenti di cui al medesimo comma 1 nonche' l'adozione di provvedimenti definitori in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 12, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116. Il provvedimento di assegnazione di cui al primo periodo stabilisce i criteri da seguire per la delega ai giudici onorari di pace dei procedimenti di cui al comma 1 ed e' immediatamente esecutivo.
4. Con decreto del Ministro della giustizia adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del Consiglio superiore della magistratura, sono aggiornate le piante organiche dei magistrati onorari assegnati a ciascun tribunale. Il decreto di cui al primo periodo, ai fini della ripartizione dei giudici onorari di pace presso gli uffici per il processo stralcio, tiene conto del numero di procedimenti pendenti presso le sezioni specializzate di cui all'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017, alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. I giudici onorari di pace assegnati agli uffici per il processo stralcio sono destinati, in via esclusiva, per un periodo non inferiore a dodici mesi, alla trattazione dei procedimenti previsti dal presente articolo. Ai medesimi giudici onorari e' assicurata adeguata formazione nelle materie di cui al comma 1, anche mediante la partecipazione obbligatoria ai corsi di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 13 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 46 del 2017.
6. Si applicano le disposizioni dettate dagli articoli 10 e 22 del decreto legislativo n. 116 del 2017, per quanto non derogato dal presente articolo.
7. Fermo quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, i procedimenti di cui al medesimo comma 1 proseguono nelle forme di cui all'articolo 35-bis del decreto legislativo n. 25 del 2008, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa fissazione di udienza avanti al giudice delegato alla trattazione. L'udienza puo' essere sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'articolo 127-ter del codice di procedura civile.
8. La delega ai giudici onorari di pace della pronuncia di provvedimenti definitori ai sensi del comma 3 e' possibile fino al 31 ottobre 2029 o, se anteriore, fino alla data di definizione di tutti i procedimenti di cui al comma 1. Il presidente del tribunale procede al monitoraggio della definizione dei procedimenti affidati all'ufficio per il processo stralcio e, decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura una relazione contenente il numero dei procedimenti definiti rispetto alle pendenze iniziali e l'indicazione dei tempi presumibilmente necessari per la completa definizione dei procedimenti di cui al presente articolo.
9. Al fine di supportare il funzionamento degli uffici per il processo stralcio istituiti dal presente articolo il Ministero della giustizia procede, nel limite di milleseicento unita', alla proroga di tre mesi dei contratti di lavoro a tempo determinato, in scadenza al 30 giugno 2026, del personale assunto ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La proroga di cui al primo periodo e' disposta limitatamente al personale che, alla data del 30 settembre 2026, avra' prestato servizio per un periodo inferiore a trentasei mesi. I criteri di individuazione delle unita' di cui al primo periodo sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.
10. Al fine di assicurare quanto previsto dal comma 9 del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 19.740.396 per l'anno 2026, cui si provvede:
a) quanto a euro 1.880.396 per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del «Fondo da destinare ad interventi strategici finalizzati al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al completamento del processo telematico» di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia;
b) quanto a euro 17.860.000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
Art. 17
Disposizioni transitorie e applicazione
1. In sede di prima attuazione del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e, comunque, fino al 31 ottobre 2026, sono in ogni caso competenti a ricevere la manifestazione della volonta' di ottenere la protezione internazionale, la registrazione e la formalizzazione della domanda, per tutti i richiedenti, le questure e gli uffici della polizia di frontiera.
2. Ai fini dell'adeguamento delle specifiche tecniche connesse all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 26-ter del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, introdotto dall'articolo 11 del presente decreto, a decorrere dal 12 giugno 2026 la domanda di protezione internazionale si considera formalizzata personalmente dal richiedente al momento della registrazione effettuata ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (UE) 2024/1348 presso le questure e gli uffici di polizia di frontiera competenti.
3. Al momento della registrazione della domanda di cui al comma 2, al richiedente e' rilasciato il documento nominativo previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
4. Ai procedimenti amministrativi o giudiziari avviati di seguito alla presentazione della domanda di protezione internazionale in data anteriore al 12 giugno 2026, continua ad applicarsi la disciplina previgente fino alla conclusione dei procedimenti medesimi, ma il tribunale decide in composizione monocratica anche nei procedimenti diversi da quelli di cui all'articolo 16, comma 1.
Capo III
Disposizioni finali
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Fermo restando quanto previsto agli articoli 2, comma 5, 8, 12, comma 3, 15, comma 2, e 16, comma 10, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 12 giugno 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione
Nordio, Ministro della giustizia
Piantedosi, Ministro dell'interno
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio