Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi e disposizioni in materia di ILVA S.p.A.

Decreto Legge n.133 del 27/07/2026 (G.U. 27/07/2026 )

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DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. (26G00155)


(GU n.172 del 27-7-2026)

Vigente al: 28-7-2026



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio

usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a luglio»;

b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «322 milioni».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2

Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale

1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalita' degli impianti siderurgici di proprieta' della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e' autorizzato a trasferire direttamente alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima societa', in una soluzione, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto gia' previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se piu' breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1, valutati in 105,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) quanto a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;

c) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:

a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;

b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio

DECRETO-LEGGE 27 luglio 2026, n. 133

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. (26G00155)

(GU n.172 del 27-7-2026)

Vigente al: 28-7-2026



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di assicurare la continuita' operativa degli stabilimenti ex ILVA;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del Made in Italy, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Disposizioni in materia di accisa sul gasolio

usato come carburante e di autotrasporto

1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e' rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: «da marzo a giugno» sono sostituite dalle seguenti: «da marzo a luglio»;

b) al secondo periodo, le parole: «300 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «322 milioni».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 2

Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale

1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalita' degli impianti siderurgici di proprieta' della societa' ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy e' autorizzato a trasferire direttamente alla societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima societa', in una soluzione, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto gia' previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 - C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la societa' Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se piu' breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Art. 3

Disposizioni finanziarie

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1, valutati in 105,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) quanto a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;

c) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:

a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;

b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 27 luglio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy

Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Nordio
 

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