Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale

Decreto Legge n.23 del 24/02/2026 (G.U. 24/02/2026 )

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DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2026, n. 23

Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalita' delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonche' di immigrazione e protezione internazionale. (26G00042)


(GU n.45 del 24-2-2026)

Vigente al: 25-2-2026

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Ritenuta la necessita' e urgenza di prevedere misure volte a potenziare le attivita' di prevenzione e contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere, della violenza giovanile e di ulteriori reati di particolare allarme sociale;

Ritenuta la necessita' e urgenza di introdurre disposizioni per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana e a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonche' in materia di pubbliche manifestazioni;

Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere disposizioni in materia di attivita' di indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione;

Considerata, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure per la funzionalita' delle Forze di polizia e del Ministero dell'interno, in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' in materia di immigrazione e protezione internazionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'interno, della giustizia, della difesa, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica

Art. 1
Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei reati in materia di armi o di strumenti atti ad offendere


1. Alla legge 18 aprile 1975, n. 110, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, dopo il settimo comma, sono aggiunti i seguenti:

«Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica il comma 2 dell'articolo 4-bis. Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale puo' applicare, per un periodo fino ad un anno, una o piu' delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria competente:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneita' alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.»;

b) all'articolo 4-bis:

1) al comma 1, dopo la parola «licenza» sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta,» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima pena si applica a chiunque porta, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama o a scatto oppure apribili con una sola mano, nonche' strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti.», conseguentemente la rubrica dell'articolo 4-bis e' sostituita con la seguente:»(Porto di armi per cui non e' ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio)»;

2) al comma 2, la parola «d'arma» e' soppressa;

3) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, nono e decimo comma, in materia di sanzioni amministrative accessorie.

2-ter. Con la condanna deve essere disposta la confisca degli strumenti di cui al comma 1.».

c) dopo l'articolo 4-bis sono inseriti i seguenti:

«Art. 4-ter (Sanzioni amministrative connesse al porto di armi o di strumenti atti ad offendere da parte di minori di anni diciotto). - 1. Se alcuno dei reati di cui agli articoli 4 e 4-bis e' commesso da un minore di anni diciotto, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

2. L'autorita' competente all'irrogazione della sanzione di cui al comma 1 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.

Art. 4-quater (Divieto di vendita ai minori di strumenti atti ad offendere). - 1. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere a minori di anni diciotto strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

2. Ai fini dell'osservanza del divieto, chiunque, nell'esercizio di un'attivita' commerciale, vende gli strumenti di cui al primo comma, ha l'obbligo di chiedere all'acquirente, all'atto dell'acquisto, l'esibizione di un documento di identita', tranne i casi in cui la maggiore eta' dell'acquirente sia manifesta.

3. Ai medesimi fini, i gestori di siti web e i fornitori di piattaforme per la vendita elettronica degli strumenti anzidetti adottano efficaci sistemi di verifica della maggiore eta' prima della conclusione dell'acquisto.

4. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta implementazione dei sistemi di verifica di cui al comma 3 e, in caso di inadempimento, procede, anche d'ufficio, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, alla contestazione della violazione nei confronti dei soggetti di cui al comma 3, diffidandoli contestualmente a conformarsi entro trenta giorni. In caso di inottemperanza alla diffida, l'Autorita' garante adotta ogni provvedimento utile per il blocco del sito o della piattaforma fino al ripristino, da parte dei soggetti di cui al comma 3, di condizioni di vendita conformi ai contenuti della diffida.

5. Il divieto di cui al comma 1 opera anche nella vendita non commerciale o nella cessione tra privati.

6. La violazione del divieto di cui al comma 1 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro. Nei casi di cui al comma 2, puo' essere disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo non superiore a quindici giorni.

7. Nell'ipotesi di reiterazione della violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, e' disposta la chiusura dell'esercizio per un periodo tra quindici e quarantacinque giorni. In caso di ulteriore violazione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 12.000 euro e, nei casi di cui al comma 2, e' disposta la revoca della licenza all'esercizio dell'attivita'.

8. Le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni del divieto di cui al comma 1 sono irrogate dal prefetto con l'applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelle accessorie dall'autorita' competente per il rilascio della licenza all'esercizio dell'attivita'. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».

2. All'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole «per i reati previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2», sono inserite le seguenti «e dall'articolo 381, comma 2, lettere m) e m-sexies),».

3. Le disposizioni di cui all'articolo 4-quater, commi 3 e 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110, introdotto dal presente articolo, si applicano decorsi sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2
Disposizioni in materia di prevenzione della violenza giovanile


1. All'articolo 5 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, e' inserito il seguente: «4-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 e' commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro;

b) al comma 5 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La procedura di ammonimento di cui al periodo precedente puo' essere disposta anche per i reati di cui agli articoli 582, 588, primo comma, 610 e 612 del codice penale, quando il fatto e' commesso con l'uso di armi o di strumenti atti ad offendere dei quali e' vietato il porto in modo assoluto ovvero senza giustificato motivo.»;

c) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 4-bis e 8 e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».

2. All'articolo 7 della legge 29 maggio 2017, n. 71, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nel caso in cui taluno dei reati di cui al comma 2 e' commesso successivamente all'ammonimento adottato ai sensi del predetto comma, nei confronti del soggetto che esercita la responsabilita' genitoriale sul minore e' applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 a 1.000 euro.

3-ter. L'autorita' competente all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma 3-bis e' il prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le pertinenti disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno e per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.».

Art. 3
Disposizioni per il contrasto del furto con destrezza e della rapina commessa da un gruppo organizzato


1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 240-bis, primo comma, dopo le parole: «603-bis,» sono inserite le seguenti: «628, terzo comma, 628-bis,»;

b) all'articolo 518-quater, secondo comma, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli» e dopo le parole «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;

c) all'articolo 624-bis, al secondo comma, dopo le parole: «strappandola di mano o di dosso alla persona» sono aggiunte le seguenti: «ovvero agendo con destrezza su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identita', strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su denaro o beni di valore tale da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravita'» e, conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «in abitazione» la parola «e» e' sostituita dal seguente segno di interpunzione «,» e dopo le parole: «con strappo» sono aggiunte le seguenti: «e furto con destrezza in casi particolari»;

d) dopo l'articolo 628, e' inserito il seguente:

«Art. 628-bis (Rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato). - La pena e' della reclusione da dieci a venticinque anni e della multa da euro 6.000 a euro 9.000 se il fatto di cui all'articolo 628, primo comma, e' commesso in danno di istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori, da un gruppo organizzato che scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio Se l'aggravante di cui al primo comma concorre con una o piu' delle circostanze di cui al terzo comma dell'articolo 628 o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena e' della reclusione da dodici a venticinque anni e della multa da euro 7.000 a euro 9.000.

Si applica il quinto comma dell'articolo 628.

Nei confronti del concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera per evitare che l'attivita' delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o nel recupero dei proventi del delitto o degli strumenti utilizzati per la commissione dello stesso, la pena e' diminuita da un terzo a due terzi.»;

e) all'articolo 648, primo comma, le parole: «dell'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli» e dopo le parole: «terzo comma,» sono inserite le seguenti: «o 628-bis,»;

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 51, comma 3-quinquies, dopo le parole: «617-sexies,» sono inserite le seguenti: «628-bis,»;

b) all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 2, dopo le parole: «628, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «628-bis,».

3. All'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, dopo le parole: «procedura penale» sono inserite le seguenti: «, nonche' al delitto di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628-bis del codice penale».

4. All'articolo 4-bis, comma 1-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, dopo le parole: «628, terzo comma,» sono inserite le seguenti: «628-bis».

Art. 4
Zone a vigilanza rafforzata, potenziamento del divieto di accesso ai centri urbani e previsione della possibilita' di arresto in flagranza differita per i danneggiamenti in occasione di manifestazioni pubbliche


1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9:

1) al comma 2, dopo le parole: «medesimo comma» sono inserite, in fine, le seguenti: «, nonche' nei confronti di chi tiene, nelle stesse aree, comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, da cui derivi un concreto pericolo per la sicurezza».

2) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, il prefetto puo' individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalita' o di illegalita', nelle quali e' disposto l'allontanamento dei soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, i quali nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilita' delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza. Nei casi di cui al periodo precedente, gli organi accertatori di cui all'articolo 10, comma 1, ordinano l'allontanamento nelle forme e con le modalita' previste dallo stesso articolo. La violazione dell'ordine di allontanamento e' soggetta alla sanzione di cui al citato articolo 10, comma 1.

3-ter. Le zone di cui al comma 3-bis sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche piu' volte nel limite massimo di diciotto mesi, con provvedimenti motivati, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alle cui riunioni e' invitato a partecipare il procuratore della Repubblica presso il Tribunale o altro magistrato dallo stesso delegato, recanti la specifica indicazione dei luoghi interessati e del termine di durata.»;

b) all'articolo 10:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: «e comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3-bis, secondo periodo»;

2) al comma 2, al primo periodo, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 3-bis» e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto di accesso di cui al primo periodo non puo' essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.»;

3) al comma 3, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3-bis, la durata del divieto, nei confronti di un soggetto condannato ai sensi del primo periodo, e' pari a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter del predetto articolo.»;

4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente: «3-bis. Il divieto di accesso di cui al comma 2 puo' essere disposto, altresi', nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6-quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4-bis, comma 2, lett. c) e d), qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza. Nelle ipotesi di cui al periodo precedente, il divieto di accesso puo' ricomprendere anche i luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalita' applicative del divieto compatibili con le esigenze di mobilita', salute, lavoro e studio del destinatario.»;

5) al comma 4, le parole: «commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3 e 3-bis»;

6) al comma 6-quater, le parole: «nel caso del delitto di cui all'articolo 583-quater» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso dei delitti di cui agli articoli 583-quater e 635, terzo comma», e la parola «commesso» e' sostituita dalla seguente: «commessi».

Art. 5
Misure accessorie per il contrasto allo spaccio di stupefacenti


1. All'articolo 73, comma 7-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al periodo precedente, e' ordinata la confisca, altresi', degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti previsti dal presente articolo, ovvero che abbiano agevolato la commissione degli stessi fatti, salvo che appartengano a persona estranea al reato».

Art. 6
Potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana


1. All'articolo 1, comma 676, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole «e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «, 2025 e 2026».

2. Il fondo di cui all'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, e' incrementato di 29 milioni di euro per l'anno 2026.

3. All'articolo 35-quater del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita', le risorse del suddetto fondo possono essere destinate, altresi', alla corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni alla spesa per lavoro straordinario stabilite dalla legge e dai contratti collettivi.».

4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «Il predetto gettito puo' essere destinato a finanziare anche iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, compresa l'assunzione a tempo determinato di personale della polizia locale e la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni di lavoro straordinario svolte dal medesimo personale anche in deroga alle limitazioni stabilite dalla legge e dai contratti collettivi e al vincolo di finanza pubblica di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nonche' ai limiti di cui all'articolo 1, commi 557, 557 quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le assunzioni a tempo determinato sono effettuate in deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155 comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga ai limiti di cui all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

5. Gli incentivi monetari collegati a obiettivi di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale erogati a valere sulla quota percentuale delle sanzioni amministrative per violazione al codice della strada di cui all'articolo 208, commi 4, lettera c), e 5-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, possono essere destinati, nel medesimo esercizio finanziario, alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario del personale della polizia locale, anche in deroga alle limitazioni stabilite dai contratti collettivi e all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Le assunzioni stagionali finanziate ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono effettuate in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e, previa autorizzazione, limitatamente agli enti di cui agli articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, della Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali prevista dall'articolo 155 comma 1, lett. a), del medesimo decreto legislativo 267 del 2000, in deroga all'articolo 259, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

7. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, complessivamente a euro 48 milioni per l'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 20 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 995, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

b) quanto a 25 milioni di euro mediante corrispondente versamento in entrata di quota parte delle somme di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, al netto delle risorse di cui al comma 2-bis del medesimo articolo 5;

c) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 7
Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica


1. All'articolo 4, primo comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «della forza pubblica nel corso» sono inserite le seguenti: «di servizi espletati in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico o»;

b) dopo le parole: «operazioni di polizia» sono inserite le seguenti: «, anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone,»;

c) le parole: «strumenti di effrazione» sono sostituite dalle seguenti: «strumenti di effrazione o atti ad offendere»;

d) le parole: «non appaiono giustificabili» sono sostituite dalle seguenti: «appaiono costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumita' pubblica o individuale».

2. Al decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:

«Art. 11-bis - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, e agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.

2. Dell'ora in cui e' stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma precedente e' data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono ordina il rilascio della persona accompagnata.

3. Al pubblico ministero e' data altresi' immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto.».

Art. 8
Disposizioni in materia di sicurezza stradale


1. All'articolo 192 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Chiunque, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1 o 4, si dia alla fuga con modalita' tali da mettere in pericolo l'altrui incolumita', e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Si applicano la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni e la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, salvo che non appartenga a persona estranea al reato. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.».

2. All'articolo 382-bis del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente: «1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresi' nei casi di cui all'articolo 192, comma 7-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, quando non e' possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumita' pubblica o individuale.».

Art. 9
Modifiche alle disposizioni in materia di pubbliche manifestazioni


1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 18:

1) al terzo comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 103 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 a euro 10.000», e dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La sanzione di cui al presente comma si applica anche a coloro i quali, senza darne preavviso all'Autorita', sono promotori, ai sensi del primo comma, di una riunione in luogo pubblico tramite reti, piattaforme e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico o privato, ovvero tramite gruppi chiusi di utenti»;.

2) al quinto comma, le parole: «sono puniti con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da euro 206 a euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 12.000»;

3) dopo il quinto comma, sono inseriti i seguenti:

«Nei casi di mancato rispetto, in occasione di una riunione in luogo pubblico, delle limitazioni poste alla circolazione o dell'itinerario previsto per la predetta riunione, da cui possa derivare un pericolo per la sicurezza o l'incolumita' pubblica, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

La sanzione di cui al sesto comma si applica, altresi', a chi, nel corso di una riunione in luogo pubblico, intralcia od ostacola il regolare funzionamento dei servizi di soccorso pubblico urgente, salvo che il fatto costituisca reato.

Chiunque turba il pacifico svolgimento di una riunione in luogo pubblico o il regolare espletamento del relativo servizio di ordine e sicurezza pubblica e' punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000. La sanzione e' da euro 2.000 a euro 10.000 se la turbativa e' posta in essere da soggetti che rendono difficoltoso il riconoscimento della loro persona mediante l'uso dei mezzi di cui all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152 o che sono in possesso degli strumenti o degli oggetti di cui all'articolo 5-bis della legge anzidetta.

Nell'ipotesi di reiterazione nel biennio di una delle violazioni di cui al presente articolo, ovvero di contestazione di tre violazioni, anche diverse, nell'arco di un quinquennio, le sanzioni sono ulteriormente aumentate da un terzo alla meta'.

La competenza ad irrogare le sanzioni di cui al presente articolo, per le quali non e' ammesso il pagamento in misura ridotta, spetta al prefetto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. Le entrate derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dal presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo esercizio finanziario, allo stato di previsione del Ministero dell'interno per essere utilizzate, nel medesimo esercizio finanziario, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale contrattualizzato non dirigenziale dell'Amministrazione civile.»;

b) all'articolo 24, terzo comma, le parole da «sono punite» fino a «euro 413» sono sostituite dalle seguenti: «sono soggette alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 20.000. Non e' ammesso il pagamento in misura ridotta».

2. All'articolo 654, primo comma, del codice penale, le parole «da euro 103 a euro 619» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 400 a euro 2400».

Art. 10
Divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico


1. Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280-bis, 285, 338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto e' commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da piu' persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583-quater, e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico, il giudice puo' disporre il divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali e' stato commesso il reato, per un periodo da uno a tre anni ovvero, se la pena applicata e' superiore a tre anni, per un periodo equivalente a quello della pena stessa, fino a un massimo di dieci anni.

2. Con la medesima sentenza di condanna il giudice puo' disporre, altresi', la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.

3. Il questore, quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosita', puo' prescrivere al condannato di comparire personalmente una o piu' volte, negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le riunioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1. La prescrizione e' disposta, con provvedimento motivato, individuando comunque modalita' applicative compatibili con le esigenze di mobilita', salute e lavoro del destinatario dell'atto.

4. In relazione al provvedimento di cui al comma 3 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2-bis, 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

5. In caso di violazione del divieto o dell'obbligo di cui al presente articolo la pena prevista dall'articolo 389 del codice penale e' raddoppiata.

Art. 11
Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale docente della scuola e dei dirigenti scolastici, nonche' del personale che svolge attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario


1. All'articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, primo periodo, le parole: «Nell'ipotesi di lesioni cagionate al» sono sostituite dalle seguenti: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a»;

b) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente: «Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri, attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarita' e alla sicurezza dei servizi di trasporto ferroviario, nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applicano le pene di cui al primo comma.»;

c) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente della scuola, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attivita' ausiliarie a essa funzionali, nonche' a personale che svolge attivita' di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto ferroviario o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarita' tecnica delle manifestazioni sportive».

2. All'articolo 380, comma 2, la lettera a-ter) del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: «delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583-quater, secondo e terzo comma, del codice penale;».

Capo II
Disposizioni urgenti in materia di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di permessi in ambito penitenziario, nonché di funzionalità delle Forze di polizia

Art. 12
Disposizioni in materia di attivita' d'indagine dell'autorita' giudiziaria in presenza di cause di giustificazione


1. All'articolo 335 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis, e' inserito il seguente: «1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto e' stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui e' attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.».

2. Dopo l'articolo 335-quater, e' inserito il seguente:

«Art. 335-quinquies (Attivita' di indagine in presenza di cause di giustificazione). - 1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui e' attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.

2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non e' necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.

3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.

4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.».

Art. 13
Disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui e' attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione


1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale e' adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo.

Art. 14
Tutela legale e rimborso spese per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco


1. Al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla legge 9 giugno 2025, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale.»;

b) all'articolo 23, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le medesime disposizioni si applicano anche nel caso di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1., del codice di procedura penale.».

2. All'articolo 51, comma 5, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «di cui al presente comma,» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione di quelli spettanti dal 1° gennaio 2025 al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

Art. 15
Operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari


1. All'articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo la lettera b-ter), e' inserita la seguente: «b-quater) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi del Corpo di polizia penitenziaria, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito delle attivita' di loro competenza, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti compiuti avvalendosi della forza di intimidazione o della condizione di assoggettamento da piu' persone riunite in occasione di rivolte all'interno di uno o piu' istituti penitenziari, ai delitti di cui agli articoli 270-bis, 270-quater, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 317, 318, 319-ter, 320, 322 bis, 391, 391-bis, 391-ter, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 613-bis, del codice penale, ai delitti di cui all'articolo 414, commessi per le finalita' previste dall'articolo 270-sexies del medesimo codice, e di cui agli articoli 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, anche per interposta persona, acquistano, ricevono, sostituiscono od occultano denaro o altra utilita', documenti, sostanze stupefacenti o psicotrope, beni ovvero cose che sono oggetto, prodotto, profitto, prezzo o mezzo per commettere il reato o ne accettano l'offerta o la promessa o altrimenti ostacolano l'individuazione della loro provenienza o ne consentono l'impiego ovvero corrispondono denaro o altra utilita' in esecuzione di un accordo illecito gia' concluso da altri, promettono o danno denaro o altra utilita' richiesti da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio o sollecitati come prezzo della mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o per remunerarlo o compiono attivita' prodromiche e strumentali.

Restano ferme le competenze degli organismi e delle strutture specializzati della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, deputati allo svolgimento delle attivita' info-investigative in materia di criminalita' organizzata, terrorismo ed eversione, nonche' le esigenze di reciproco raccordo, a fini informativi e operativi, tra i nuclei investigativi di cui al periodo precedente e gli organismi e le strutture anzidette, qualora i reati per cui si procede coinvolgano soggetti all'esterno o all'interno dell'ambito penitenziario, nel rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale e delle prerogative dell'autorita' giudiziaria.».

Art. 16
Interventi in materia di permessi


1. All'articolo 30-bis della legge 25 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma e' inserito il seguente: «Nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, il permesso e' eseguito tenendo conto delle cautele eventualmente indicate dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo.»;

b) al terzo comma, dopo le parole «al pubblico ministero e all'interessato» sono inserite le parole «e, nel caso di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis, al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo» e le parole: «ventiquattro ore» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto ore».

2. All'articolo 16-nonies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio»;

b) al comma 8, le parole: «permessi premio» sono sostituite dalle seguenti: «permessi e permessi premio».

Art. 17
Disposizioni in materia di accertamenti concorsuali e di requisiti per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato


1. L'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e' sostituito dal seguente:

«Art. 24 - 1. Gli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e gli allievi dei corsi di formazione per l'accesso a tali ruoli che partecipino a concorsi, interni o pubblici, per il passaggio o l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori della Polizia di Stato non sono sottoposti agli accertamenti dell'efficienza fisica e, per la parte gia' effettuata all'atto dell'accesso ai ruoli, agli accertamenti psico-fisici.

2. Devono, in ogni caso, essere effettuati gli accertamenti attitudinali propedeutici per l'accesso ai ruoli e alla carriera superiori e gli accertamenti di cui al comma 1 specificamente previsti per il conseguimento di particolari abilitazioni professionali o di servizio e per impieghi speciali.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 24 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai concorsi gia' indetti, purche' gli accertamenti dell'efficienza fisica, psico-fisici e attitudinali non siano stati ancora avviati.

3. Per esigenze di funzionalita' connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, nelle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato possono essere previsti, fino al 31 dicembre 2027, dai rispettivi bandi di concorso prove d'esame e accertamenti facoltativi, esperibili a richiesta del candidato che abbia riportato l'idoneita' nelle prove d'esame e negli accertamenti obbligatori, secondo le modalita' determinate dai bandi stessi. Per ogni prova d'esame o accertamento facoltativi e' assegnato un punteggio incrementale determinato dal bando di concorso, che si somma ai punteggi attribuiti per le prove d'esame obbligatorie o al punteggio attribuito all'unica prova obbligatoria prevista. A tal fine, la commissione esaminatrice puo' essere integrata da esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame facoltative. L'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla stessa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 3 e all'articolo 2-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, nonche' i requisiti generali di partecipazione e le cause di esclusione dalle procedure concorsuali determinati ai sensi della normativa vigente, fino al 31 dicembre 2027, ai fini della partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato sono ammessi, nel limite del dieci per cento dei posti, i candidati in possesso dei titoli di studio o dei requisiti professionali di volta in volta previsti nel bando di concorso, coerenti con il profilo professionale da ricoprire e con i compiti istituzionali da svolgere.

Art. 18
Disposizioni in materia di concorsi interni della Polizia di Stato


1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a-bis), la parola «2022» e' sostituita dalla seguente: «2025»;

b) alla lettera c-quater), le parole «di cui alle lettere c-bis), c-ter) e d-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c-bis), c-ter), c-sexies e d-ter)»;

c) alla lettera c-quinquies), le parole «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle lettere c), c-bis), c-ter), c-sexies e d)»;

d) dopo la lettera c-quinquies), e' aggiunta la seguente: «c-sexies). Alla copertura dei posti riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, disponibili alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, si provvede mediante ulteriori concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2027 secondo i seguenti criteri:

1) per il cinquanta per cento, attraverso concorso per titoli riservato al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto cinquanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. Nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento e' riservato a quelli che hanno acquisito la predetta qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo;

2) per il cinquanta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), dell'articolo 27, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, secondo le modalita' ivi previste.»;

e) la lettera r-bis) e' sostituita dalla seguente: «r-bis) nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, rispettivamente per 1.800 e 2.400 posti di ispettore superiore, riservati al personale appartenente alla data del bando che indice ciascun concorso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza»;

f) dopo la lettera ll-bis) e' aggiunta la seguente: «ll-ter) alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2023 al 2025, si provvede:

1) per il settanta per cento, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale ai sensi dell'articolo 20-quater, commi 1, lettera a), e 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982;

2) per il restante trenta per cento, mediante concorso per titoli, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio ed espletato secondo le modalita' attuative definite con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, e superamento di un successivo corso di formazione professionale svolto con le modalita' di cui all'articolo 20-quater, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982».

2. Al fine di ridurre le carenze organiche nel ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui alle lettere c-quinquies) e c-sexies) dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i posti disponibili per i candidati idonei nell'ambito dei concorsi indetti ai sensi del comma 1, lettera d), possono essere ampliati di un numero massimo di canditati pari al venti per cento dei posti messi a bando, nel limite della dotazione organica e nei limiti delle capacita' assunzionali autorizzate a legislazione vigente.

3. Il comma 1-bis e il secondo periodo del comma 1-ter dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono abrogati.

4. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), e' autorizzata la spesa di euro 7.627.968 per l'anno 2027 e di euro 4.843.104 per l'anno 2035.

5. E' autorizzata la spesa di euro 4.843.104 per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034 e a decorrere dall'anno 2036, per la remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Polizia di Stato, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

6. Agli oneri derivanti dai commi 4 e 5, pari a euro 7.627.968 per l'anno 2027 e a euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione, per euro 7.627.968 per l'anno 2027 e per euro 4.843.104 annui a decorrere dall'anno 2028, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 19
Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato


1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalita' della Polizia di Stato, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato riservati ai candidati in possesso del titolo di laurea stabilito dal bando di concorso, fermi restando gli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dalla normativa vigente.

2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice e' composta da un dirigente della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore, che la presiede, da due funzionari della carriera dei funzionari di Polizia con qualifica non inferiore a vice questore aggiunto e da due professori universitari o ricercatori universitari esperti in una o piu' delle materie su cui vertono le prove d'esame. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. Salvo motivata impossibilita', i componenti di ciascun sesso non possono eccedere i due terzi del totale della commissione esaminatrice. Per le prove relative alla lingua inglese e all'informatica, la commissione esaminatrice e' integrata con un esperto in lingua inglese e con un funzionario appartenente alla carriera dei funzionari tecnici di polizia esperto in informatica. Svolge le funzioni di segretario un funzionario della Polizia di Stato con qualifica inferiore a quella dei componenti della commissione esaminatrice o un funzionario dei ruoli del personale dell'amministrazione civile dell'interno-comparto ministeri. Con il decreto di cui al presente comma sono designati i supplenti del presidente, dei componenti e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste per i titolari. La commissione esaminatrice puo' avvalersi di personale di supporto. Il presidente ed i componenti delle commissioni esaminatrici, compresi i supplenti, possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza, da non oltre un quinquennio dalla data del decreto che indice il concorso, che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per essere nominato presidente o componente della commissione esaminatrice. Il presidente ed i componenti della commissione esaminatrice, il cui rapporto di impiego si risolve, per qualsiasi causa, durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo che la risoluzione del rapporto di impiego sia conseguenza del collocamento a riposo per anzianita' o vecchiaia del presidente e dei componenti della Commissione esaminatrice. In tale ipotesi l'incarico e' rinnovato automaticamente fatta salva l'espressa rinuncia dell'interessato.

3. In deroga all'articolo 27-ter del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attivita' investigativa.

4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della Polizia di Stato, nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.

5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.

6. All'articolo 31-bis del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, le parole «una delle lauree triennali o delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 5-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334» sono sostituite dalle parole «laurea o laurea magistrale o specialistica stabilita con decreto del Ministro dell'interno».

7. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati, fino ad un massimo di tre mesi, ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

8. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia di Stato per la cui assunzione e' richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 20
Disposizioni relative al personale dell'Arma dei Carabinieri e all'arruolamento di marescialli in possesso di laurea triennale


1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 635, al comma 3, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri e' altresi' richiesto il requisito dell'affidabilita' di cui all'articolo 9 della legge 3 agosto 2007, n. 124»;

b) all'articolo 648, al comma 2, la parola «28» e' sostituita dalla seguente: «26»;

c) all'articolo 683, dopo il comma 9 sono aggiunti infine i seguenti:

«9-bis. Per specifiche esigenze dell'Arma dei carabinieri, fino al 31 dicembre 2027, possono essere altresi' banditi, nei limiti delle risorse finanziare disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per titoli ed esami, per trarre, con il grado di maresciallo, cittadini italiani:

a) in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa;

b) di eta' non superiore a 28 anni alla data indicata nel bando di concorso.

9-ter. Le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 9-bis, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la nomina delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa.

9-quater. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 9-bis sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento.»;

d) all'articolo 765, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. I vincitori del concorso pubblico di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono ammessi alla frequenza del corso formativo straordinario di cui all'articolo 767-bis.»;

e) dopo l'articolo 767, e' inserito il seguente:

«Art. 767-bis (Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli). - 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento.

2. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma 1 e' rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario.

3. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo di corso frequentato e' riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.»;

f) all'articolo 769, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. I marescialli dell'Arma dei carabinieri tratti ai sensi dell'articolo 767-bis, all'atto dell'arruolamento, sono vincolati a una ferma volontaria della durata di anni quattro. Si applicano le disposizioni del libro IV, titolo V, capo IV, sezione IV, del codice.»;

g) all'articolo 771, dopo il comma 3-ter e' aggiunto il seguente: «3-quater. I vincitori del concorso di cui all'articolo 683, comma 9-bis, sono nominati marescialli e iscritti in ruolo dopo i parigrado provenienti dai corsi di cui agli articoli 766 e 767 nominati marescialli nello stesso anno. L'anzianita' relativa e' stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito del concorso.»;

h) all'articolo 950, dopo il comma 1, e' inserito il seguente comma: «1-bis. Il prolungamento della ferma per la durata di un anno e' concesso dal Comandante generale o autorita' delegata, su motivata proposta dell'ufficiale diretto, inoltrata per via gerarchica, anche nei confronti di un militare che alla scadenza della ferma volontaria non sia pienamente nelle condizioni, per qualita' di rendimento in servizio, di essere ammesso direttamente al servizio permanente. Allo scadere di tale prolungamento e' applicabile la norma relativa alla non ammissione nel servizio permanente, di cui all'articolo 949. Se non provvede l'ufficiale diretto, la proposta puo' essere avanzata anche da altri ufficiali della linea gerarchica, fino al comandante di corpo.»;

i) all'articolo 1783, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai marescialli a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.»;

l) all'articolo 1860:

1) la rubrica e' sostituita dalla seguente «Studi superiori richiesti agli ufficiali e ai marescialli»;

2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si applicano anche per la valutazione degli studi superiori compiuti dai marescialli.»;

m) all'articolo 2243-bis:

1) al comma 3, la parola «2010» e' sostituita dalla seguente «2016»;

2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri tra il 1° gennaio 2013 e il 31 dicembre 2016 frequentano, in luogo del corso d'istituto di cui all'articolo 755, un corso d'aggiornamento tecnico-professionale.»;

n) all'articolo 2243-ter, comma 2, la parola «2010» e' sostituita dalla seguente: «2016»;

o) all'articolo 2248, al comma 1, la parola «2027» e' sostituita dalla seguente «2033»;

p) all'articolo 2248-bis, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, la parola «2027» e' sostituita dalla seguente «2033»;

2) al comma 1-bis, la parola «2027» e' sostituita dalla seguente «2033»;

3) al comma 1-ter, la parola «2026» e' sostituita dalla seguente «2032»;

q) a decorrere dal 1° gennaio 2027, lo Specchio C del Quadro I della Tabella 4 e' sostituito dallo Specchio C del Quadro I della Tabella 4, di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

2. Al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 363, comma 1, le parole «indicati nell'allegato A di cui all'articolo 383» sono sostituite dalle seguenti: «individuati con determinazione del Comandante Generale»;

b) l'articolo 383 e' abrogato.

Art. 21
Disposizioni per il reclutamento di personale del Corpo della Guardia di finanza


1. Al fine di potenziare il settore informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario, il Corpo della guardia di finanza, fino al 31 dicembre 2027, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, e' autorizzato a indire concorsi pubblici, per titoli ed esami, per il reclutamento, con il grado di maresciallo, di cittadini italiani, anche se alle armi:

a) di eta' non superiore a 28 anni;

b) in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, in materie informatiche, tecnico-logistiche, aeronautiche, navali o abilitanti all'esercizio delle professioni sanitarie specificate dal medesimo bando, nonche', per il settore sanitario, dell'iscrizione al relativo albo professionale.

2. I posti rimasti scoperti all'esito dei concorsi di cui al comma 1 sono recuperati nell'ambito dell'esercizio delle facolta' assunzionali relative all'anno di riferimento.

3. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono:

a) nominati marescialli con anzianita' relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di inizio del corso, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente ordinario in possesso della medesima anzianita' giuridica di grado. Gli effetti economici della nomina decorrono dalla data di effettivo incorporamento, se successiva alla data di inizio del corso;

b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianita' relativa e' rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalita' di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonche' la disciplina dei casi di rinvio e mancato superamento del medesimo corso;

c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del settore per il quale hanno concorso, con successivo vincolo d'impiego nei medesimi incarichi.

4. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 1 del presente articolo per l'impiego nel settore tecnico-logistico, aeronautico, navale e sanitario e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza.

5. Al personale di cui al comma 4 e a quello gia' reclutato ai sensi dell'articolo 15, commi da 25 a 29, del decreto legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, qualora impiegato nell'ambito degli organi di esecuzione del servizio di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, sono altresi' attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e di ufficiale di polizia tributaria, previa frequenza di un ulteriore corso di formazione che si svolge con le modalita' definite con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza.

6. Le disposizioni di cui agli articoli 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e 1783 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano, a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, anche al personale della Guardia di finanza dei settori informatico e dell'innovazione tecnologica, tecnico-logistico, aeronautico, navale nonche' sanitario, per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia richiesto il possesso della laurea o titolo equipollente.

7. In deroga all'articolo 49, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il personale arruolato ai sensi del comma 1 contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.

8. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di ordinamento, reclutamento, addestramento, stato ed avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al richiamato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.

9. Al fine di recepire la sentenza della Corte costituzionale del 6 febbraio 2024, n. 40:

a) all'articolo 5, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;

b) al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199:

1) all'articolo 6, comma 1, lettera i), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse;

2) all'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 6), le parole «la guida in stato di ebbrezza costituente reato,» sono soppresse.

Art. 22
Disposizioni relative ai ruoli del personale del Corpo di Polizia penitenziaria


1. All'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 8, alla lettera a-bis), la parola «2022» e' sostituita dalla seguente: «2025»;

b) il comma 14-sexiesdecies e' sostituito dal seguente: «Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria».

Art. 23
Riduzione della durata del corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria


1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vicecommissario del Corpo di polizia penitenziaria avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 10, comma 1, lettera e), ultimo periodo, del predetto decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi».

Art. 24
Disposizioni per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria


1. Fino al 31 dicembre 2027, per specifiche esigenze di funzionalita' del Corpo di Polizia Penitenziaria, possono essere indetti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, concorsi pubblici per l'accesso al ruolo degli ispettori della Polizia Penitenziaria riservati ai candidati in possesso una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.

2. Nei concorsi di cui al comma 1, la commissione esaminatrice e' composta da un presidente scelto tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria e da altri quattro membri, uno dei quali professore universitario o ricercatore universitario esperto in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove d'esame e tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto. Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate con provvedimento del direttore generale del personale. Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.

3. In deroga all'articolo 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, i vincitori dei concorsi di cui al comma 1 frequentano un corso di durata pari a un anno, preordinato alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza. Gli allievi viceispettori durante il corso di cui al comma che precede non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.

4. Sono dimessi dal corso di cui al comma 3 gli allievi vice ispettori che sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, ovvero di novanta giorni se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o da infermita' dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli della polizia penitenziaria nel qual caso l'allievo e' ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, l'allievo a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure per l'accesso alla qualifica. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Restano ferme le restanti cause di dimissioni dal corso previste dalla normativa vigente.

5. I vice ispettori vincitori dei concorsi di cui al comma 1 conseguono la promozione alla qualifica di ispettore a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio nella qualifica stessa, oltre all'anno di corso di cui al comma 3.

6. I vice ispettori, durante il periodo di prova, sono autorizzati ad alloggiare presso i locali messi a disposizione dall'Amministrazione, nei limiti delle disponibilita' alloggiative.

7. Gli anni corrispondenti alla durata legale del corso di studi universitari sono computati per intero agli effetti della determinazione dello stipendio, in favore del personale della Polizia penitenziaria per la cui assunzione e' richiesta una laurea. All'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente.

Art. 25
Disposizioni riguardanti l'indennita' di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395


1. In deroga all'articolo 2033 del codice civile, non sono ripetibili le somme corrisposte al personale del Corpo di polizia penitenziaria a titolo di indennita' di presenza di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, riferite a periodi maturati fino al 31 dicembre 2025 e per le quali l'amministrazione ha formalmente richiesto la restituzione.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per l'anno 2026, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028 nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Capo III
Disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, nonché misure in favore delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalità organizzata

Art. 26
Disposizioni per la funzionalita' del Ministero dell'interno, nonche' in materia di valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata


1. Al fine di adempiere agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito dell'Unione europea, nonche' di favorire la tempestiva assunzione a tempo indeterminato di personale di livello non dirigenziale, necessario a garantire la piena ed immediata operativita' delle strutture organizzative, a livello centrale e territoriale, dell'Amministrazione civile, ivi comprese quelle individuate dal Piano di attuazione nazionale del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, il Ministero dell'interno per gli anni 2026 e 2027 e' autorizzato, nei limiti delle facolta' assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente, senza il previo svolgimento di procedure di mobilita':

a) a procedere allo scorrimento, con carattere di priorita', rispetto alle amministrazioni diverse da quella che hanno bandito il concorso, delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici;

b) ad avvalersi di una o piu' procedure di reclutamento per esami, organizzate in via prioritaria ed esclusiva dal Dipartimento per la funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35-quater, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonche' quelle di cui all'articolo 1, comma 4, lett. b), del decreto-legge 21 giugno 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.

2. Fino al 31 dicembre 2027 il personale reclutato secondo le modalita' di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non puo' accedere alle procedure di mobilita' di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ne' puo' essere utilizzato presso altre Amministrazioni pubbliche mediante comando, distacco o altro provvedimento di contenuto o effetto analogo.

3. Al fine di consentire alla Struttura commissariale per il recupero, la rifunzionalizzazione e valorizzazione dei beni confiscati alla criminalita' organizzata l'ordinario svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, le risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno relative al «Fondo per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie per investimenti non piu' finanziati con le risorse del PNRR» per l'annualita' 2026 sono incrementate in misura pari ad euro 2.000.000.

4. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo, la parola «dodici» e' sostituita dalla parola «undici» e la parola «nove» e' sostituita dalla parola «otto»;

b) dopo il quinto periodo e' aggiunto il seguente: «Le specifiche attivita' del personale non dirigenziale sono retribuite sulla base di criteri stabiliti dalla contrattazione integrativa, mediante il ricorso al Fondo risorse decentrate, cui sono assegnate risorse pari ad euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029. Il trattamento accessorio aggiuntivo non puo' eccedere il limite pro-capite del 15 per cento della retribuzione tabellare.».

5. Alla copertura degli oneri di cui ai commi 3 e 4, pari ad euro 2.037.300 per l'anno 2026 e a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029, si provvede:

a) quanto a euro 2.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 51, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi' rideterminata dall'articolo 1, comma 799, lettera b), della legge 30 dicembre 2024, n. 207;

b) quanto a euro 37.300 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Art. 27
Misure in materia di collocamento mirato e permessi di lavoro delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata


1. Alle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita' organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, ai soggetti di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, con invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, nonche' ai familiari superstiti, che gia' godono del diritto al collocamento obbligatorio con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e preferenza a parita' di titoli, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, deve essere garantito un programma di assunzione presso le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle relative facolta' assunzionali autorizzate a legislazione vigente, con rispetto della qualifica e delle funzioni corrispondenti al titolo di studio ed alle professionalita' possedute. Le modalita' di attuazione sono stabilite da apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dai Ministri della pubblica amministrazione e dell'interno. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti.

2. Il coniuge e i figli dell'invalido riconosciuto vittima del dovere, ai sensi della legge 13 agosto 1980, n. 466, e della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo le modalita' previste per i soggetti di cui alla legge 23 novembre 1998, n. 407.

3. L'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, si interpreta nel senso che i familiari dell'invalido riconosciuto vittima del dovere possono iscriversi negli elenchi del collocamento obbligatorio di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, purche' il dante causa non risulti contestualmente iscritto.

4. I soggetti tenuti all'adempimento dell'obbligo di assunzione devono indicare con cadenza annuale, secondo i parametri di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali e mediante una comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, la dotazione organica distinta per aree o categorie, il numero dei soggetti da assumere in base alle previsioni dell'articolo 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, il numero dei soggetti gia' reclutati a copertura della quota obbligatoria, le procedure avviate per il collocamento obbligatorio, con indicazione del tipo di avviamento al lavoro.

5. Al fine di garantire l'effettivita' del diritto al collocamento delle vittime del dovere, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, alle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui all'articolo 1 della legge 3 agosto 2004, n. 206, alle vittime della criminalita' organizzata di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302 in caso di inadempimento delle disposizioni del presente articolo e di quelle di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un numero di assunzioni corrispondente a quelle che non sono state realizzate sono rese indisponibili nell'ambito delle facolta' assunzionali dell'amministrazione interessata.

6. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari, anche superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, possono essere riconosciuti permessi orari a recupero per un numero massimo di diciotto ore annue non continuative e comunque in modo tale che non sia necessario procedere alla sostituzione del personale, al fine di partecipare a iniziative pubbliche, anche presso scuole e istituzioni, finalizzate alla diffusione della cultura della legalita' e della memoria delle vittime del dovere, del terrorismo e della criminalita' organizzata, in deroga al limite massimo di ore previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto di appartenenza.

7. Il permesso di cui al comma 6 viene concesso a semplice richiesta del dipendente avente titolo, salva la produzione di idonea documentazione attestante i motivi dell'assenza come sopra qualificati.

8. Le ore di assenza per la partecipazione alle iniziative pubbliche di cui al comma 6 sono retribuite e soggette a recupero secondo la disciplina contrattuale vigente.

Capo IV
Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e di protezione internazionale

Art. 28
Obbligo di cooperazione dello straniero detenuto o internato ai fini dell'accertamento dell'identita'


1. All'articolo 32 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' inserito, in fine, il seguente periodo: «I detenuti e gli internati stranieri hanno l'obbligo di cooperare ai fini dell'accertamento dell'identita' e di esibire o produrre gli elementi in loro possesso, relativi all'eta', all'identita' e alla cittadinanza, nonche' ai Paesi in cui hanno soggiornato o sono transitati. Tali informazioni sono inserite nella cartella personale del detenuto o internato, prevista dall'articolo 26 del relativo regolamento di esecuzione. Nella medesima cartella sono altresi' annotate le informazioni relative al rispetto o meno dell'obbligo di cooperare e il mancato adempimento a tale obbligo costituisce un elemento di valutazione ai fini del giudizio espresso ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 26.».

2. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della valutazione di pericolosita' si tiene conto anche del mancato rispetto dell'obbligo di collaborazione di cui all'articolo 32, ultimo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354.».

Art. 29
Disposizioni in materia di respingimento alla frontiera, espulsione e rimpatrio


1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10:

1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: «1.1. L'ufficio di polizia di frontiera ovvero il Questore, laddove siano conferite alla Questura le attribuzioni di polizia di frontiera, cura le attivita' relative al trasferimento di persone rintracciate nelle zone di frontiera interna, ai sensi dell'articolo 23-bis del citato regolamento (UE) 2016/399, e lo straniero e' trasferito immediatamente secondo la procedura di cui all'Allegato XII del medesimo regolamento.»;

2) al comma 1-bis, le parole: «ai sensi del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dei commi 1 e 1.1.»;

b) all'articolo 14, comma 5-quater, del decreto legislativo 25 luglio 2008, n. 286, le parole: «Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso in cui sopraggiungono situazioni personali diverse, non si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione per violazione all'ordine di allontanamento adottato dal questore ai sensi del primo periodo e si applicano le disposizioni di cui al comma 5-ter, quarto periodo.».

2. All'articolo 12, comma 4, del decreto legislativo 11 maggio 2020, n. 38, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «I dati trasmessi ai sensi del secondo periodo sono raccolti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, in modo separato, nel sistema informativo di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 53, e sono trattati nei termini e con le modalita' previste per i dati API ai sensi del medesimo decreto legislativo.».

3. L'articolo 142 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' abrogato.

Art. 30
Potenziamento della rete dei centri di accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio e semplificazione delle modalita' di notifica degli atti ai richiedenti protezione internazionale


1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, il Ministero dell'interno e' autorizzato a derogare, fino al 31 dicembre 2028, per la localizzazione, la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento, la ristrutturazione delle strutture e infrastrutture destinate all'assistenza, all'accoglienza e al trattenimento dei cittadini stranieri, ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. L'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) assicura, ove richiesto e a titolo gratuito, l'attivita' di vigilanza collaborativa di cui all'articolo 222, comma 3, lettera h), del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

2. All'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, le parole «fino al 31 dicembre 2026» sono sostituite dalle seguenti «fino al 31 dicembre 2028».

3. All'articolo 11, comma 3-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole «ai sensi del comma 2 e dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142» sono aggiunte le seguenti: «oppure mediante posta elettronica certificata, anche presso il legale rappresentante ove il richiedente ha eletto domicilio»;

b) al secondo periodo:

1) le parole: «In tal caso» sono soppresse;

2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «oppure attraverso l'invio all'indirizzo di posta elettronica certificata dichiarato».

4. L'amministrazione interessata provvede agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 31
Esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero per il sostegno di misure nel settore della migrazione


1. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio Federale svizzero, sottoscritto il 17 maggio 2024, concernente l'attuazione del secondo contributo svizzero ad alcuni Stati Membri dell'Unione europea per il sostegno di misure nel settore della migrazione, entrato in vigore, in conformita' all'articolo 12, Paragrafo 1 dell'Accordo, in data 15 luglio 2024, e' autorizzato il versamento, da parte delle Autorita' Svizzere all'entrata del bilancio dello Stato dell'importo pari a 20.000.000 di franchi svizzeri, per la successiva riassegnazione del medesimo importo al pertinente capitolo di bilancio del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, concernente le spese per la costruzione, l'acquisizione, il completamento, l'adeguamento e la ristrutturazione di immobili destinati a sedi di centri di accoglienza e di centri di trattenimento di cittadini stranieri.

Art. 32
Disposizioni concernenti le attivita' umanitarie svolte dalla Croce Rossa Italiana


1. Al fine di assicurare l'efficace attuazione del Patto europeo sulla migrazione e l'asilo, adottato dall'Unione Europea in data 14 maggio 2024, e superare situazioni di estrema urgenza tali da compromettere il rispetto degli obblighi derivanti dal predetto Patto anche in relazione all'andamento dei flussi migratori, il Ministero dell'interno puo' avvalersi, fino al 31 dicembre 2028 ed in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, della Croce Rossa Italiana, in virtu' della riconosciuta competenza nell'assistenza e nell'accoglienza dei migranti, per l'espletamento delle attivita' previste dall'articolo 1, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.

Art. 33
Entrata in vigore


1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 24 febbraio 2026

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Piantedosi, Ministro dell'interno

Nordio, Ministro della giustizia

Crosetto, Ministro della difesa

Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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