DECRETO-LEGGE 27 marzo 2026, n. 38
Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica. (26G00057)
(GU n.72 del 27-3-2026)
Vigente al: 28-3-2026
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure urgenti in materia fiscale;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure urgenti per garantire l'operativita' delle pubbliche amministrazioni, nonche' il regolare svolgimento delle attivita' economiche;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 marzo 2026;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Capo I
Misure urgenti in materia fiscale
Art. 1
Modifiche alla decorrenza del nuovo regime IVA delle operazioni permutative
1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, il comma 139 e' sostituto dal seguente: «139. Le disposizioni di cui al comma 138 si applicano alle operazioni effettuate in esecuzione di contratti stipulati o rinnovati a decorrere dal 1° gennaio 2026.».
2. Sono fatti salvi i comportamenti pregressi adottati anteriormente al 1° gennaio 2026 nonche' quelli adottati in conformita' all'articolo 1, comma 138, della legge n. 199 del 2025, dal 1° gennaio 2026 alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non si fa luogo, in ogni caso, a rimborsi d'imposta o a rettifiche rispetto all'imposta precedentemente liquidata.
Art. 2
Modifiche al regime fiscale dei lavoratori impatriati
1. All'articolo 1, comma 154, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209».
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei confronti dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2027.
Art. 3
Rateizzazione della tassazione dell'avviamento negativo nelle operazioni di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attivita' e mantenimento degli assetti occupazionali
1. All'articolo 86 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 5-bis e' aggiunto il seguente:
«5-ter. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla formazione del reddito nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».
2. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 4-octies e' aggiunto il seguente:
«4-nonies. Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, la differenza, qualora negativa, tra il corrispettivo e il valore dei beni e dei rapporti giuridici che costituiscono l'azienda o il ramo d'azienda, nelle operazioni di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente alla quota rilevata nel conto economico, concorre in quote costanti alla determinazione del valore della produzione netta nell'esercizio stesso e nei quattro successivi.».
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 22,2 milioni di euro per l'anno 2026, in 3 milioni di euro per l'anno 2027 e in 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 4
Esenzione per gli interessi da titolo obbligazionario corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti
1. In considerazione della possibilita' di un consistente incremento dei rendimenti, gli interessi e gli altri proventi delle obbligazioni e dei titoli similari corrisposti ai sistemi di garanzia dei depositanti istituiti ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono esenti dall'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano agli interessi e agli altri proventi corrisposti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2028.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 16,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 5
Differimento dell'applicazione del contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199
1. Ferma restando l'attivita' di adeguamento dei sistemi informativi da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il contributo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, non si applica alle spedizioni, ivi indicate, di beni importati anteriormente alla data del 1° luglio 2026.
Art. 6
Disposizione in materia di ritenuta sulle provvigioni
1. All'articolo 1, comma 142, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole: «dal 1° marzo 2026» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1° maggio 2026».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 14,3 milioni per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 7
Modifiche alla disciplina della maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali
1. All'articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le parole «in beni prodotti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo,» sono soppresse.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 95,6 milioni di euro per l'anno 2027, 191,5 milioni di euro per l'anno 2028, 297,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 267,6 milioni di euro per l'anno 2031, 172 milioni di euro per l'anno 2032, 45,2 milioni di euro per l'anno 2033 e 5,6 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026.
Art. 8
Misure fiscali in favore delle imprese
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 770, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, alle imprese che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal GSE la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilita' previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 2024, n. 183, spetta, nell'anno 2026, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nel limite di spesa di 537 milioni di euro per l'anno 2026, pari al 35 per cento dell'ammontare del credito d'imposta richiesto con le predette comunicazioni con riferimento agli investimenti relativi agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, aumentato delle spese sostenute per adempiere agli obblighi di certificazione.
2. Entro il 30 aprile 2026, il GSE comunica ai soggetti interessati il credito d'imposta utilizzabile dandone preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.
3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo e' utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, presentando il modello F24 entro il 31 dicembre 2026, decorsi cinque giorni dalla comunicazione del credito utilizzabile ai soggetti interessati di cui al comma 2. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonche' della base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, anche ai fini delle attivita' di controllo.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 537 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 9
Soglia per l'esenzione dalla ritenuta sui premi erogati agli atleti dilettanti
1. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare e' superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in euro 1.380.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 10
Modifiche in materia di riscossione coattiva e di riconsegna anticipata dei carichi affidati all'Agenzia delle entrate-Riscossione
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».
2. All'articolo 211 del testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. Per i soli carichi di cui al comma 3, lettera b), relativamente ai quali e' decorso il termine di ventiquattro mesi dalla presa in carico, la richiesta di riconsegna anticipata e' effettuata entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al richiamato comma 3.».
Art. 11
Ripristino regime esclusione dividendi e regime PEX
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 58, comma 2, le parole «, con i requisiti di cui al comma 1.1 del medesimo articolo 87,» sono soppresse;
b) all'articolo 59:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Gli utili relativi alla partecipazione al capitale o al patrimonio delle societa' e degli enti di cui all'articolo 73, nonche' quelli relativi ai titoli e agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), e le remunerazioni relative ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), concorrono alla formazione del reddito complessivo, nella misura del 58,14 per cento del loro ammontare, nell'esercizio in cui sono percepiti. Si applica l'articolo 47, per quanto non diversamente previsto dal periodo precedente.»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
c) all'articolo 87:
1) il comma 1.1 e' abrogato;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'esenzione di cui al comma 1 si applica, alle stesse condizioni ivi previste, alle plusvalenze realizzate e determinate ai sensi dell'articolo 86, commi 1, 2 e 3, relativamente alle partecipazioni al capitale o al patrimonio, ai titoli e agli strumenti finanziari similari alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a) ed ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b). Concorrono in ogni caso alla formazione del reddito per il loro intero ammontare gli utili relativi ai contratti di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), che non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo.»;
d) all'articolo 89:
1) al comma 2:
1.1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Gli utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, anche nei casi di cui all'articolo 47, comma 7, dalle societa' ed enti di cui all'articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della societa' o dell'ente ricevente per il 95 per cento del loro ammontare.»;
1.2) al secondo periodo, le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
2) il comma 2.1 e' abrogato;
3) al comma 3:
3.1) al primo periodo, le parole «, nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
3.2) al secondo periodo, le parole «, nei quali e' detenuta una partecipazione con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera a), del presente articolo» e le parole «, con i requisiti di cui al comma 2.1, lettera b), del presente articolo» sono soppresse;
4) al comma 3-bis, lettera a), le parole «di valore fiscale non inferiore a 500.000 euro,» sono soppresse.
2. All'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il comma 3-ter e' sostituito dal seguente: «3-ter. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, ed ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».
3. All'articolo 55 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. La ritenuta e' operata a titolo di imposta e con l'aliquota dell'1,20 per cento sugli utili corrisposti alle societa' e agli enti soggetti a un'imposta sul reddito delle societa' negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella lista di cui ai decreti emanati in attuazione dell'articolo 71, comma 4, lettera c), e ivi residenti, in relazione alle partecipazioni, agli strumenti finanziari di cui all'articolo 44, comma 2, lettera a), del predetto testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e ai contratti di associazione in partecipazione di cui all'articolo 109, comma 9, lettera b), del medesimo testo unico, non relativi a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.».
4. I commi da 51 a 55 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, sono abrogati.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026.
6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 35,2 milioni di euro per l'anno 2026, 43,9 milioni di euro per l'anno 2027, 45,1 milioni di euro per l'anno 2028 e 45,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 12
Modifica dell'imposta di bollo sui conti correnti intestati a soggetti diversi dalle persone fisiche
1. All'articolo 13, comma 2-bis, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e all'articolo 9, comma 3, lettera b), della tariffa, parte I, di cui all'Allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, le parole «euro 100,00» sono sostituite dalle seguenti «euro 118,00».
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli estratti conto e ai rendiconti emessi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo.
Capo II
Ulteriori misure urgenti
Art. 13
Misure urgenti recanti proroghe in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e per garantire l'operativita' di CONSAP
1. All'articolo 1, comma 830, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 le parole «2026» sono sostituite dalle seguenti: «2028».
2. All'articolo 1, comma 607, primo periodo, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le parole «pari a 192 milioni di euro,» sono soppresse; le parole: «nell'anno 2025» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2026»; le parole «per il triennio 2022-2024» sono sostituite dalle seguenti «per il triennio 2023-2025».
3. All'articolo 1, comma 763, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «dal 2023 al 2025» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2023 al 2026».
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.250.000 per ciascuno degli anni 2026 e 2027, e dal comma 3, pari a euro 500.000 per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 14
Misure in materia di crediti contributivi e di esigenze indifferibili di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' determinata in due punti la maggiorazione di cui all'articolo 13, primo comma, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 4 milioni di euro per l'anno 2026, 12,2 milioni di euro per l'anno 2027 e 16,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
3. Gli uffici di amministrazioni pubbliche con sede in Tunisia sono autorizzati a stipulare per le attivita' di vigilanza, pulizia e manutenzione degli immobili, nei casi in cui l'ordinamento locale non consente il ricorso a contratti di appalto, contratti regolati esclusivamente dalla legge locale ai quali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 5 febbraio 1992, n. 91. I contratti di cui al presente comma non sono stipulati per mansioni proprie del personale di cui alla parte seconda, titolo VI, del decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1967, n. 18. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 258.150 per l'anno 2026, di euro 361.410 per l'anno 2027, di euro 379.481 per l'anno 2028, di euro 398.412 per l'anno 2029, di euro 419.064 per l'anno 2030, di euro 438.855 per l'anno 2031, di euro 461.228 per l'anno 2032, di euro 484.462 per l'anno 2033, di euro 508.556 per l'anno 2034, di euro 534.371 per l'anno 2035 e di euro 561.089 a decorrere dall'anno 2036.
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a euro 258.150 per l'anno 2026, a euro 361.410 per l'anno 2027, a euro 379.481 per l'anno 2028, a euro 398.412 per l'anno 2029, a euro 419.064 per l'anno 2030, a euro 438.855 per l'anno 2031, a euro 461.228 per l'anno 2032, a euro 484.462 per l'anno 2033, a euro 508.556 per l'anno 2034, a euro 534.371 per l'anno 2035 e a euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2036, si provvede mediante riduzione per euro 258.150 per l'anno 2026, euro 361.410 per l'anno 2027 ed euro 561.089 annui a decorrere dall'anno 2028 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 15
Disposizioni in materia di educazione finanziaria
1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e la sistematicita'» sono inserite le seguenti: «, nonche' il miglioramento della qualita'»;
b) al comma 3, lettera a), le parole «che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche,» sono sostituite dalle seguenti: «, attraverso standard qualitativi adeguati alla complessita' dei contenuti diffusi, la corretta sinergia tra soggetti presenti nonche' la loro indipendenza e terzieta', nonche' la continuita' nel tempo degli interventi»;
c) al comma 7, le parole «dal comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 8-bis e 9»;
d) al comma 8:
1) al primo periodo, le parole «composto da undici membri» sono sostituite dalle seguenti: «composto da dodici membri»;
2) al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, uno dal Corpo della guardia di finanza»;
e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Per lo svolgimento dei compiti previsti dal presente articolo il Comitato nazionale per l'educazione economica e finanziaria puo' avvalersi di un contingente di consulenti o esperti nella materia, nominati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione cui e' riconosciuto un compenso massimo annuo di euro 30.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, nel limite di spesa di euro 180.000 annui, a valere sulle risorse di cui al comma 11.»;
f) al comma 9 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatta altresi' salva la corresponsione al direttore del Comitato o ad altro membro da questi delegato dei rimborsi delle spese effettivamente documentate per la partecipazione a convegni, riunioni o iniziative, nazionali e internazionali, strettamente connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali, a valere sui fondi previsti dal comma 11.».
Art. 16
Disposizioni per garantire la continuita' del servizio di emissione della Carta europea della disabilita' per l'anno 2026
1. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2024/2841, al fine di assicurare la continuita' del servizio di emissione della Carta europea della disabilita' per l'anno 2026, e' autorizzata la spesa di 1,6 milioni di euro per l'anno 2026, cui si fa fronte mediante utilizzo delle somme iscritte sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 13 giugno 2025, n. 91.
Art. 17
Disposizioni in materia di contributo unificato per gli Enti patrocinati dall'Avvocatura dello Stato
1. Per garantire il rispetto delle tempistiche processuali, a decorrere dall'anno 2026 e' autorizzata la spesa di 500.000 euro annui in favore dell'Avvocatura dello Stato, per il pagamento delle spese degli atti processuali, compreso il contributo unificato, per conto delle parti dalla stessa patrocinate.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 18.
Art. 18
Disposizioni finanziarie
1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 27 milioni di euro per l'anno 2035.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 e dagli articoli 3, comma 2, 4, comma 1, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, comma 1, 9, comma 1, 11, comma 1, 13, commi 1 e 3, 14, comma 1, valutati in 93,88 milioni di euro per l'anno 2026, 171,5 milioni di euro per l'anno 2027, 270,2 milioni di euro per l'anno 2028, 359,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029 e 2030, 329,2 milioni di euro per l'anno 2031, 233,6 milioni di euro per l'anno 2032, 106,8 milioni di euro per l'anno 2033, 67,2 milioni di euro per l'anno 2034 e 61,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035, e pari a 540,25 milioni di euro per l'anno 2026, 2,75 milioni di euro per l'anno 2027, 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2034, 27,5 milioni di euro per l'anno 2035 e 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, si provvede:
a) quanto a 60,3 milioni di euro per l'anno 2026, 44,2 milioni di euro per l'anno 2027, 46,8 milioni di euro per l'anno 2028, 52,4 milioni di euro per l'anno 2029, 50,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2034, 89,9 milioni di euro per l'anno 2035 e 50,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2036, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 1, comma 1, 3, comma 2, 7, comma 1, 12, comma 1, e delle minori spese derivanti dall'articolo 7, comma 1;
b) quanto a 537 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 770, della legge 30 dicembre 2025, n. 199;
c) quanto a 37 milioni di euro per l'anno 2026, 100,2 milioni di euro per l'anno 2027, 223,8 milioni di euro per l'anno 2028, 307,1 milioni di euro per l'anno 2029, 208,9 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031, 84,5 milioni di euro per l'anno 2032, 39,7 milioni di euro per l'anno 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
d) quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2027, 100 milioni di euro per l'anno 2030, 200 milioni di euro per l'anno 2031, 99 milioni di euro per l'anno 2032, 17 milioni di euro per l'anno 2033, 17,1 milioni di euro per l'anno 2034 e 11,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2036, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, e agli articoli 2, 5, 10, 14, comma 3, 15 e 16, le amministrazioni interessate provvedono alle attivita' previste dal presente decreto mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 19
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 27 marzo 2026
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio