Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni e imposta di registro, statuto dei diritti del contribuente

Decreto Legislativo n.192 del 18/12/2025 (G.U. 19/12/2025 )

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DECRETO LEGISLATIVO 18 dicembre 2025, n. 192

Disposizioni integrative e correttive in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di modifica allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti. (25G00202)


(GU n.294 del 19-12-2025)

Vigente al: 20-12-2025

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 1, comma 6, 5, 6, 9, 10, 11, 16, 17 e 19;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni»;

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante «Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali»;

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante «Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337»;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, recante: «Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali»;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, recante «Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalita' internazionale»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 216, recante «Attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi»;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219, recante «Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente»;

Visto il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, recante «Disposizioni per la razionalizzazione dell'imposta di registro, dell'imposta sulle successioni e donazioni, dell'imposta di bollo e degli altri tributi indiretti diversi dall'IVA»;

Visto il decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, recante «Disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi»;

Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, recante «Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali»;

Visto il decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, recante «Testo unico dei tributi erariali minori»;

Visto il decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante «Testo unico della giustizia tributaria»;

Visto il decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, recante «Revisione del regime impositivo dei redditi (IRPEF-IRES)»;

Visto il decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, recante «Testo unico in materia di versamenti e di riscossione»;

Visto il decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, recante «Revisione delle disposizioni in materia di accise»;

Visto il decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti»;

Ritenuta la necessita' di apportare modifiche ai citati decreti legislativi relativamente alle disposizioni in materia di IRPEF e IRES, di fiscalita' internazionale, di imposta sulle successioni e donazioni e di imposta di registro, nonche' di apportare modifiche allo statuto dei diritti del contribuente e ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossione e di imposta di registro e di altri tributi indiretti;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2025;

Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espressa nella seduta del 10 settembre 2025;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 20 novembre 2025;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Capo I

Disposizioni in materia di tassazione dei redditi delle persone fisiche

Art. 1

Trattamento fiscale dei familiari a carico

1. All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 4-ter e' sostituito dal seguente:

«4-ter. Quando le disposizioni fiscali fanno riferimento alle persone indicate nel presente articolo, si considerano, ancorche' non spetti una detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, nonche' le altre persone elencate nell'articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorita' giudiziaria. Qualora siano anche richiamate le condizioni previste dal comma 2, ovvero se si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico, si considerano i soggetti di cui al primo periodo che possiedono un reddito complessivo non superiore ai limiti indicati nello stesso comma 2.».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2

Trattamento fiscale dei redditi di lavoro dipendente

1. All'articolo 51, comma 2, lettera i-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «e le forme sostitutive» sono inserite le seguenti: «o esclusive».

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica per la determinazione dei redditi di lavoro dipendente percepiti a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Capo II

Disposizioni in materia di reddito d'impresa

Art. 3

Modifiche alle disposizioni riguardanti l'avvicinamento dei valori fiscali ai valori contabili

1. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: «bilancio in forma ordinaria» sono inserite le seguenti: «o abbreviata»;

b) il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:

«1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti che redigono il bilancio in conformita' alle disposizioni del codice civile, diversi dalle micro-imprese di cui all'articolo 2435-ter del codice civile che non hanno optato per la redazione del bilancio in forma ordinaria o abbreviata, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione dell'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 4, comma 7-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.».

2. All'articolo 10, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, dopo le parole: «obblighi informativi di bilancio differenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonche' tra soggetti che adottano i medesimi principi contabili».

Art. 4

Trattamento fiscale della correzione degli errori contabili

1. All'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il quarto e il quinto periodo, sono soppressi;

b) dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente:

«1-ter. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1 e 1-bis, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza.».

2. All'articolo 8 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, il comma 1-bis e' abrogato.

3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Per i soggetti che sottopongono obbligatoriamente il proprio bilancio d'esercizio a revisione legale dei conti, la correzione di errori contabili, diversi da quelli iscritti in bilancio come rilevanti, assume rilievo, in deroga a quanto disposto nei commi 1, 2, 3, 4 e 5, se effettuata entro la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo e, comunque, entro la data di inizio di accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' amministrative di accertamento delle quali i suddetti soggetti hanno avuto formale conoscenza. Il primo periodo opera, in relazione alle suddette correzioni di errori contabili, soltanto se sia il valore della produzione netta relativo al periodo d'imposta in cui e' effettuata la correzione sia quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali avrebbero dovuto essere correttamente rilevati non e' negativo, anche non tenendo conto dei predetti elementi.»;

b) all'articolo 6, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:

«5-bis. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 5, comma 5-bis.»;

c) all'articolo 7, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Ai fini del presente articolo si applica l'articolo 5, comma 5-bis.».

Art. 5

Norma di interpretazione autentica dell'articolo 177, comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917

1. In deroga all'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 177, comma 2-ter del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che le disposizioni di cui al comma 2-bis dello stesso articolo 177 si applicano a condizione che:

a) le percentuali di cui al comma 2-bis ivi indicate sussistano per le partecipazioni dalla stessa detenute dalla societa' conferita direttamente in soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1), del citato testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, oppure indirettamente tramite altre societa' rientranti tra i soggetti di cui all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1, del medesimo testo unico da essa controllate, ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del codice civile;

b) il valore contabile complessivo dei patrimoni netti delle societa' partecipate, rilevanti ai fini della lettera a), sia costituito prevalentemente dal valore contabile dei patrimoni netti delle societa' di cui sono detenute le partecipazioni che rappresentano una percentuale di diritti di voto oppure una partecipazione al capitale o al patrimonio superiori alle soglie indicate al comma 2-bis, calcolate tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa; a tal fine, il valore contabile dei patrimoni netti delle societa' partecipate e' determinato sulla base dei dati risultanti dal bilancio relativo all'ultimo esercizio antecedente al conferimento, tenendo conto della eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa e senza considerare i valori contabili dei patrimoni netti delle societa' rientranti tra i soggetti indicati all'articolo 162-bis, comma 1, lettere b) o c), numero 1) del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986.».

Art. 6

Modifiche alla disciplina della scissione mediante scorporo

1. All'articolo 173 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 15-ter:

1) all'alinea, dopo le parole: «del codice civile» sono inserite le seguenti: «, qualora lo scorporo sia in favore di una societa' beneficiaria di nuova costituzione,»;

2) la lettera g) e' abrogata;

b) dopo il comma 15-ter sono inseriti i seguenti:

«15-ter.1. In caso di scissione mediante scorporo di una societa' in una societa' beneficiaria preesistente si applicano le disposizioni del presente articolo, con esclusione dei commi 3, 7 e 9. Tuttavia, se lo scorporo ha a oggetto beni, attivita' o passivita' che non costituiscono aziende o partecipazioni prive dei requisiti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere c) e d), le partecipazioni ricevute dalla societa' scissa sono ammesse al regime di esenzione se e quando maturano i relativi requisiti sempre che il possesso delle stesse partecipazioni sussista almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta anteriore al successivo realizzo.

15-ter.2. Nel caso in cui la societa' scissa sia residente in uno Stato appartenente all'Unione europea ovvero aderente allo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e lo scorporo abbia a oggetto la propria stabile organizzazione nel territorio dello Stato, o un ramo aziendale di essa, assegnata a una societa' residente, qualora le partecipazioni assegnate alla scissa:

a) siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi 15-ter o 15-ter.1, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa;

b) non siano mantenute nel patrimonio della stabile organizzazione della medesima societa' scissa, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 15-bis, a eccezione dei commi 3 e 7, e quelle di cui ai commi 15-ter, lettere b), c) e d), numero 1), o 15-ter.1, secondo periodo, a seconda che la societa' residente sia, rispettivamente, di nuova costituzione oppure preesistente, riferendosi alla stabile organizzazione le disposizioni riguardanti la societa' scissa e al fondo di dotazione della stabile organizzazione quelle riguardanti il patrimonio netto della societa' scissa; la societa' scissa non residente assume, quale valore delle partecipazioni ricevute, un importo pari alla differenza tra il valore fiscalmente riconosciuto delle attivita' e quello delle passivita' oggetto di scorporo rilevato alla data di efficacia della scissione ai sensi dell'articolo 2506-quater del codice civile; all'incremento del patrimonio netto della societa' beneficiaria derivante dalla scissione che non e' utilizzato per ricostituire, ai sensi di quanto disposto dal comma 9, le riserve in sospensione d'imposta presenti nel rendiconto patrimoniale della stabile organizzazione, si applica il regime fiscale del capitale e delle riserve di cui all'articolo 47, comma 5.».

Art. 7

Decorrenza

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 4 si applicano alle correzioni di errori contabili rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio a partire dal 1° gennaio 2025.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 6 si applicano alle scissioni effettuate dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192, e hanno effetto anche per i periodi d'imposta precedenti laddove le relative dichiarazioni siano state redatte conformemente a esse.

Capo III

Disposizioni in materia di fiscalità internazionale

Art. 8

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea e' sostituto dal seguente: «Nel rispetto dei principi di cui al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ai soggetti titolari di reddito di lavoro autonomo e di impresa che abbiano una sede o una stabile organizzazione nel territorio dello Stato le misure di natura fiscale che presentano i requisiti di cui all'articolo 107 del medesimo Trattato sono riconosciute esclusivamente alle seguenti condizioni:»;

b) al comma 2, le parole: «agli incentivi fiscali previsti» sono sostituite dalle seguenti: «alle misure fiscali previste».

Art. 9

Modifiche alle disposizioni riguardanti l'imposizione integrativa di cui alla direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022

1. Al decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 3, primo periodo, le parole: «Commentario alle regole OCSE adottate l'11 marzo 2022» sono sostituite dalle seguenti: «Commentario alle regole OCSE approvato e pubblicato il 14 marzo 2022»;

b) all'articolo 12, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del presente titolo, un'entita', diversa da una entita' trasparente, si considera localizzata nel Paese dove e' residente ai fini delle imposte sui redditi, sulla base del criterio di ubicazione della sede di direzione, del luogo di costituzione o di criteri analoghi. Qualora, per effetto dell'applicazione delle disposizioni del primo periodo, l'entita' non risulti localizzata in nessun Paese, essa si considera localizzata dove la stessa e' stata costituita.»;

c) all'articolo 18, comma 1, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Se in un esercizio l'aliquota di imposizione effettiva, relativa alle imprese e alle entita' a controllo congiunto localizzate nel territorio dello Stato italiano e alle entita' trasparenti apolidi costituite in base alla legge dello Stato italiano appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale, e' inferiore alla aliquota minima di imposta, e' dovuta una imposta minima nazionale pari all'imposizione integrativa relativa a tutte le suddette imprese ed entita'.»;

d) all'articolo 22, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «prima delle rettifiche da consolidamento» sono inserite le seguenti: «per eliminare le operazioni infragruppo»;

e) all'articolo 23, comma 6, decimo periodo, le parole: «disciplina ne terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «disciplinato nel terzo periodo»;

f) all'articolo 28, comma 2, lettera c), le parole: «ai sensi della lettera d) del comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 3, lettera g)»;

g) all'articolo 34, comma 5, secondo periodo:

1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:

«a) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente alle entita' trasparenti diverse dalle entita' apolidi»;

2) dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

«d-bis) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica disposizioni analoghe a quelle previste nell'articolo 54, commi 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, ai fini dell'imposta minima nazionale equivalente o ai fini del calcolo del valore delle imposte rilevanti semplificate previste da un accordo internazionale sui regimi transitori semplificati di cui all'articolo 39, comma 2;

d-ter) alle imprese e alle entita' localizzate in un Paese che non applica l'imposta minima nazionale equivalente ai veicoli di cartolarizzazione.»;

h) all'articolo 35, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) «spese salariali ammissibili»: le spese per le indennita' dei dipendenti, inclusi gli stipendi, i salari e le altre spese sostenute a beneficio personale diretto e distinto dei dipendenti, quali l'assicurazione sanitaria e i contributi pensionistici, le imposte sulle spese salariali e sull'occupazione nonche' i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro;»;

i) all'articolo 36, comma 1, primo periodo, le parole: «dell'articolo 23, comma 12» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 23, comma 9» e le parole: «dell'articolo 34, comma 9» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 34, comma 10»;

l) all'articolo 37, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

«1. In deroga agli articoli da 33, 34, 35, 36 e 38, a scelta dell'impresa dichiarante ai sensi dell'articolo 52, comma 2, l'imposizione integrativa dovuta dalle imprese ed entita' a controllo congiunto localizzate in un Paese e' pari a zero per un dato esercizio se, per tale esercizio: a) i ricavi rilevanti medi di tutte le imprese localizzate in tale Paese sono inferiori a 10 milioni di euro; b) il reddito rilevante medio di tutte le imprese in detto Paese e' una perdita o e' un reddito inferiore a 1 milione di euro»;

m) all'articolo 38, comma 6, le parole: «Le disposizioni dei commi 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 3 e 5»;

n) all'articolo 39, comma 1, le parole: «si presume pari a zero» sono sostituite dalle seguenti: «e' pari a zero»;

o) all'articolo 40:

1) al comma 2, le parole: «la soglia di ricavi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia dei ricavi di cui all'articolo 10»;

2) al comma 3, le parole: «la soglia dei ricavi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «la soglia dei ricavi di cui all'articolo 10»;

3) al comma 5, le parole: «i valori dei ricavi di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «i valori dei ricavi di cui all'articolo 10»;

4) al comma 6, lettera a), le parole: «il requisito dimensionale richiesto all'articolo 3» sono sostituite dalle seguenti: «il requisito dimensionale richiesto all'articolo 10»;

p) all'articolo 51:

1) al comma 6, lettera a), le parole: «dell'articolo 8» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 15»;

2) il comma 9 e' sostituito dal seguente:

«9. In caso di omessa presentazione della comunicazione rilevante di cui al comma 1, lettera b) o di ritardo nella sua presentazione pari o superiore a tre mesi si applica una sanzione amministrativa di 100 mila euro; in caso di ritardo inferiore a tre mesi o di invio dei dati incompleti o errati si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Le sanzioni amministrative pecuniarie indicate nel primo periodo non possono comunque superare complessivamente 1 milione di euro per tutte le imprese del gruppo multinazionale o nazionale localizzate nel territorio dello Stato italiano per le violazioni degli obblighi informativi riguardanti ciascun esercizio oggetto di comunicazione rilevante. L'omessa, ritardata, errata o incompleta comunicazione prevista al comma 4 e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 2.000 euro. Per i primi tre esercizi di applicazione delle disposizioni del presente titolo, le sanzioni amministrative pecuniarie previste al primo e al terzo periodo sono ridotte del 50 per cento.»;

q) all'articolo 52:

1) al comma 1:

1.1) al primo periodo, le parole: «sono validi» sono sostituite dalle seguenti: «sono valide»;

1.2) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 49» sono soppresse;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: «hanno validita' annuale» sono sostituite dalle seguenti: «hanno validita' per un esercizio»;

r) all'articolo 53, comma 4, le parole: «delle imposte di cui all'articolo 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle imposte di cui all'articolo 9»;

s) all'articolo 54:

1) al comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del comma 2, non rilevano neanche le imposte anticipate che originano da perdite realizzate da piu' di cinque esercizi precedenti la data di entrata in vigore di una imposta sul reddito delle societa', emanata da un Paese che non aveva una preesistente imposta sul reddito delle societa'.»;

2) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Ai fini del primo periodo del comma 4, nel calcolo dell'importo totale netto delle variazioni delle imposte anticipate e differite di cui all'articolo 29, non sono considerati gli utilizzi: a) delle imposte anticipate collegate a un accordo concluso o modificato dopo il 30 novembre 2021, attraverso cui un Paese attribuisce uno specifico diritto a fruire di un credito d'imposta o di altre agevolazioni fiscali sulla base della discrezionalita' esercitata dalle autorita' governative centrali o locali di tale Paese; b) delle imposte anticipate collegate a un'opzione esercitata o modificata dopo il 30 novembre 2021 che incide retroattivamente sul trattamento di una operazione, ai fini della determinazione del reddito imponibile, che e' stato gia' valutato dall'autorita' fiscale di un Paese o di cui si e' tenuto conto in una dichiarazione fiscale gia' presentata all'autorita' fiscale del suddetto Paese; c) delle imposte anticipate e delle imposte differite collegate alla differenza tra i valori contabili e i valori fiscali di attivita' e passivita' se questi valori fiscali sono stati stabiliti ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa' emanata da un Paese, in assenza di una preesistente imposta sul reddito delle societa', dopo il 30 novembre 2021 e prima dell'esercizio transitorio.

4-ter. In deroga al comma 4-bis, rilevano gli utilizzi delle imposte anticipate collegate agli accordi, conclusi o modificati entro il 18 novembre 2024, e alle opzioni, esercitate o modificate entro il 18 novembre 2024, indicati rispettivamente alle lettere a) o b) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2024 o dopo tale data e prima del 1° gennaio 2026, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2027. Sono, altresi', rilevanti gli utilizzi delle imposte anticipate collegate alle differenze tra i valori contabili e i valori fiscali, determinate ai sensi della normativa riguardante l'imposta sul reddito delle societa' emanata entro il 18 novembre 2024, indicate alla lettera c) del citato comma 4-bis, negli esercizi che iniziano il 1° gennaio 2025 o successivamente a tale data e prima del 1° gennaio 2027, escludendo gli esercizi che terminano dopo il 30 giugno 2028.

4-quater. L'importo massimo delle imposte anticipate che rilevano ai sensi del comma 4-ter e' pari al 20 per cento dell'importo delle imposte anticipate originariamente iscritte in bilancio e relative a ciascuna categoria indicata al comma 4-bis, lettere a), b) e c), ricalcolato alla piu' bassa tra l'aliquota minima d'imposta e l'aliquota d'imposta nazionale applicabile.

4-quinquies. Se, successivamente al 18 novembre 2024, e' intervenuta una modifica normativa, un cambio di tecnica contabile, una modifica o una nuova opzione ovvero una modifica dei termini di un accordo con autorita' pubbliche, il cui effetto e' un aumento dell'utilizzo delle imposte anticipate di cui al comma 4-ter, l'utilizzo di tali imposte assume rilevanza nei limiti dell'importo che sarebbe stato determinato, ai sensi del comma 4-quater, in assenza di tale modifica.»;

t) all'articolo 56:

1) al comma 4, quarto periodo, le parole: «le condizioni di cui all'articolo 3, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «le condizioni di cui all'articolo 10, comma 1»;

2) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'esercizio in cui il gruppo nazionale rientra per la prima volta nell'ambito di applicazione del presente titolo»;

u) all'allegato A:

1) al numero 33), la lettera b) e' sostituita dalla seguente:

«b) sia amministrata in modo coerente con le disposizioni della Direttiva o, per quanto riguarda gli Stati terzi, con le regole OCSE;»;

2) dopo il numero 33) e' inserito il seguente:

«33-bis) "imposte rilevanti semplificate": le imposte sul reddito del Paese riportate nella voce imposte dei rendiconti finanziari qualificati del gruppo, al netto degli importi che non rappresentano imposte rilevanti e degli importi relativi alle posizioni fiscali incerte riportate in tali rendiconti. Ai fini della presente definizione, per "rendiconti finanziari qualificati" s'intende: a) i rendiconti utilizzati per la predisposizione del bilancio consolidato della controllante capogruppo; b) i bilanci o rendiconti separati delle imprese predisposti in base a principi contabili conformi o in base a principi contabili autorizzati a condizione che le informazioni ivi riportate siano predisposte in base a tali principi e siano affidabili; c) nel caso di una impresa che non e' consolidata linea per linea a causa delle sue dimensioni o in base al principio di rilevanza, i bilanci di tale impresa utilizzati per la predisposizione della Rendicontazione Paese per Paese del gruppo;»;

3) al numero 52), la lettera c) e' sostituita dalla seguente:

«c) nel caso in cui un Paese non abbia un sistema di imposizione sui redditi, una sede d'affari, inclusa una fattispecie assimilata, ivi ubicata, che sarebbe trattata come stabile organizzazione secondo il Modello OCSE, se tale Paese avesse, ai sensi dell'articolo 7 di tale Modello, il diritto di assoggettare a imposizione detto reddito;»;

4) dopo il numero 55) e' inserito il seguente:

«55-bis) "veicolo di cartolarizzazione": un'entita' che partecipa a un accordo di cartolarizzazione e che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) l'entita' svolge solo attivita' che agevolano uno o piu' accordi di cartolarizzazione;

b) concede garanzie sulle proprie attivita' a favore dei propri creditori (o dei creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione);

c) versa tutta la liquidita' ottenuta dalle sue attivita' ai suoi creditori (o ai creditori di un altro veicolo di cartolarizzazione) su base annuale o con una frequenza maggiore, a eccezione alternativamente di: 1) disponibilita' liquide, trattenute in base alla documentazione dell'accordo, per far fronte all'eventuale distribuzione agli azionisti (o equivalenti) di un ammontare di utile che sia trascurabile rispetto ai ricavi conseguiti nell'esercizio dall'entita'; 2) disponibilita' liquide ragionevolmente richieste secondo i termini dell'accordo per uno (o entrambi) dei seguenti scopi:

2.1) effettuare un accantonamento in vista dei pagamenti futuri che sono richiesti o che saranno probabilmente richiesti in base alle clausole dell'accordo;

2.2) mantenere o migliorare il merito creditizio dell'entita'.

Ai fini della presente definizione, per "accordo di cartolarizzazione" s'intende un meccanismo che soddisfa le seguenti condizioni: e' attuato al fine di mettere in comune e riconfezionare un portafoglio di attivita' (o esposizioni di attivita') per gli investitori che non sono imprese del gruppo multinazionale o nazionale, in modo da separare giuridicamente uno o piu' insiemi identificati di attivita'; e limita l'esposizione di tali investitori al rischio di insolvenza di un'entita' che detiene le attivita' giuridicamente separate, controllando la possibilita' che i creditori identificati di tali entita' (o di altra entita' nell'accordo) avanzino pretese nei suoi confronti attraverso la documentazione giuridicamente vincolante sottoscritta da tali creditori;».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dagli esercizi che decorrono a partire dal 31 dicembre 2023.

Art. 10

Sospensione di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall'Italia

1. Se una giurisdizione estera sospende unilateralmente l'applicazione di una o piu' disposizioni di una convenzione contro le doppie imposizioni sul reddito e, ove applicabile, sul patrimonio, vigente con l'Italia, l'applicazione delle medesime disposizioni nell'ordinamento italiano e' sospesa, a titolo di contromisura, con pari decorrenza. La sospensione e' comunicata alla controparte per le vie diplomatiche ed e' pubblicato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

2. Nel periodo di sospensione di cui al comma 1, e comunque non oltre il periodo di imposta 2028, la doppia imposizione e' eliminata alle condizioni e nei limiti previsti dall'articolo 165 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Si applicano le ritenute alla fonte previste dall'ordinamento tributario italiano sui redditi corrisposti a soggetti residenti nella giurisdizione con la quale la convenzione contro le doppie imposizioni e' sospesa sino al termine della sospensione della convenzione ad opera della controparte. Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni e interessi.

3. Il presente articolo non si applica nei casi di estinzione dei trattati contro le doppie imposizioni.

Capo IV

Disposizioni in materia di basi imponibili dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro

Art. 11

Modifiche alla disciplina della determinazione della base imponibile delle rendite e pensioni ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta di registro

1. All'articolo 17, comma 1-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

2. All'articolo 46, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

3. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50, comma 6, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze»;

b) all'articolo 102, comma 2, le parole: «con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze».

Capo V

Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente e di adempimento collaborativo

Art. 12

Adeguamento delle disposizioni che richiamano l'interpello probatorio

1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 24-bis, comma 3, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera f)»;

b) agli articoli 47-bis, comma 3, 110, comma 9-ter, quinto periodo, 113, comma 5, 124, comma 5, e 132, comma 3, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)».

2. All'articolo 70-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)».

3. All'articolo 30, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: «dell'articolo 11, comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 11, comma 1, lettera e)».

4. All'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti: «, a esclusione dell'interpello probatorio previsto dall'articolo 70-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,».

Art. 13

Modifiche allo statuto dei diritti del contribuente

1. Alla legge 27 luglio 2000, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6-bis, comma 3, primo periodo, dopo le parole: «un termine non inferiore» e' inserita la seguente: «complessivamente» e la parola: «ovvero» e' sostituita dalla seguente: «e»;

b) all'articolo 10-quater, comma 1, alinea, dopo le parole: «atti di imposizione» sono inserite le seguenti: «o sanzionatori»;

c) all'articolo 10-octies, comma 1, le parole: «o privati» sono soppresse;

d) all'articolo 10-nonies:

1) al comma 4 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'inammissibilita' delle istanze di interpello nelle ipotesi in cui la banca dati non informi il contribuente che puo' presentare interpello sempreche' il contribuente non dimostri che il documento di prassi richiamato nella risposta ricevuta non fornisce una soluzione univoca al quesito interpretativo.»;

2) dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:

«4-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le regole di funzionamento del servizio di consultazione semplificata, ivi compresi i presupposti e le modalita' di accesso al medesimo servizio, anche ai fini del suo coordinamento con la disciplina dell'interpello di cui all'articolo 11.»;

e) all'articolo 11, il comma 3, e' sostituito dal seguente:

«3. La presentazione delle istanze di interpello, in relazione a fattispecie particolarmente complesse, e' in ogni caso subordinata al versamento di un contributo, destinato a finanziare iniziative per implementare la formazione del personale delle Agenzie fiscali, la cui misura e le cui modalita' di corresponsione sono individuate con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in funzione della tipologia di contribuente, del suo volume di affari o di ricavi e della tipologia d'interpello presentata.».

Art. 14

Disposizioni in materia di adempimento collaborativo

1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, per le domande di adesione al regime di adempimento collaborativo presentate nei periodi di imposta 2024 e 2025, l'Agenzia delle entrate, al sussistere degli altri requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa vigente, procede all'ammissione dei contribuenti al regime anche in assenza della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'articolo 4, comma 1-bis, del medesimo decreto.

2. Nei casi di cui al comma 1 la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale deve essere prodotta entro il termine del 30 settembre 2026.

3. Per i soggetti di cui al comma 1, la mancata presentazione della certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale entro il termine fissato al comma 2 costituisce causa di esclusione dal regime ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2015 per inosservanza degli impegni assunti.

Capo VI

Disposizioni in materia di riscossione

Art. 15

Modalita' di accesso all'esercizio delle funzioni di ufficiali della riscossione

1. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, gli articoli 42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:

«Art. 42 (Ufficiali della riscossione). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.

2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.

Art. 43 (Funzioni degli ufficiali della riscossione). - 1. L'ufficiale della riscossione esercita le sue funzioni in tutto il territorio nazionale, in rapporto di lavoro subordinato con l'agente della riscossione stesso e sotto la sua sorveglianza; l'ufficiale della riscossione non puo' farsi rappresentare ne' sostituire.».

2. Al testo unico in materia di versamenti e riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, l'articolo 232 e' sostituito dal seguente:

«Art. 232 (Ufficiali della riscossione (articolo 42 decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112)). - 1. Ferme restando le abilitazioni gia' conseguite fino alla data del 31 dicembre 2024, gli ufficiali della riscossione sono nominati dal legale rappresentante dell'agente della riscossione, sulla base di una valutazione delle effettive esigenze del sistema di riscossione nazionale, tra i dipendenti dello stesso agente in possesso dei requisiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di revoca della nomina.

2. Gli ufficiali della riscossione sono autorizzati all'esercizio delle loro funzioni dal prefetto del luogo in cui ha sede legale l'agente della riscossione, che appone il proprio visto sull'atto di nomina sempreche' non vi siano le condizioni ostative di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; l'autorizzazione puo' essere revocata in ogni momento dal prefetto.».

Capo VII

Disposizioni in materia doganale e di accise

 

Art. 16

Modifiche alle disposizioni legislative in materia doganale

1. All'allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 96:

1) al comma 7, dopo le parole: «articolo 82» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 118, comma 8»;

2) al comma 9, le parole: «I commi 7 e 8 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «Il comma 7 non si applica»;

b) all'articolo 112, comma 1, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «L'estinzione del reato impedisce l'applicazione della confisca, salvi i casi in cui siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito e fermo restando quanto disposto dall'articolo 240, secondo comma, del codice penale.»;

c) all'articolo 118, il comma 8 e' sostituito dal seguente:

«8. Salvi i casi di confisca disposti dall'autorita' giudiziaria, e qualora non siano vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione delle merci oggetto dell'illecito, le stesse, destinate alla confisca in via amministrativa ai sensi dell'articolo 96, comma 7, sono restituite al trasgressore, previo pagamento dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione, nei termini fissati con provvedimento dell'Agenzia. Fermo restando quanto previsto nel primo periodo, l'Agenzia, ricorrendone le condizioni, consente, a richiesta del trasgressore, il riscatto delle merci confiscate in via amministrativa previo pagamento del valore delle stesse, dei diritti di confine dovuti, degli interessi, delle sanzioni e delle spese sostenute per la loro gestione.».

Art. 17

Modifiche alle disposizioni legislative in materia di accise

1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, lettera a), le parole: «Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esonerate dall'obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nonche' l'organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato ai sensi della direttiva (UE) 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, per garantire il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi»;

b) all'articolo 26, comma 8, lettera b), dopo le parole: «altro recipiente,» e' inserita la seguente: «anche»;

c) all'articolo 26-ter, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Su richiesta, i soggetti di cui all'articolo 26, comma 9, possono versare, entro il quarto mese del semestre di riferimento e in un'unica soluzione, tutte le rate di acconto mensili relative al medesimo semestre, ciascuna determinata in misura pari all'importo dell'accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati, per uso proprio, nel primo mese del medesimo semestre.»;

d) all'articolo 52, comma 2, lettera c), dopo le parole: «o da gas ottenuti dalla biomassa», sono aggiunte le seguenti: «e consumata per uso proprio»;

e) all'allegato I, la voce «Gas naturale» e' sostituita dalla seguente:

«Gas naturale:

per autotrazione: euro 0,00331 per metro cubo

per combustione per usi non domestici: euro 0,012498 per metro cubo

per combustione per usi domestici:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,044 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,175 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,170 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,186 per metro cubo;

per combustione per usi domestici limitatamente ai consumi nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218:

a) per consumi fino a 120 metri cubi annui: euro 0,038 per metro cubo;

b) per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui: euro 0,135 per metro cubo;

c) per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui: euro 0,120 per metro cubo;

d) per consumi superiori a 1560 metri cubi annui: euro 0,150 per metro cubo.

per la produzione diretta o indiretta di energia elettrica: euro 0,45 per mille metri cubi.».

Capo VIII

Disposizioni relative ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossione nonché in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

Art. 18

Modifiche ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, dei tributi erariali minori, della giustizia tributaria, in materia di versamenti e di riscossione nonche' in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti

1. Al testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, comma 7, le parole: «dall'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 98 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

b) all'articolo 10, sotto-rubrica, le parole: «articolo 7 del decreto-legge n. 269 del 2003» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 472 del 1997»;

c) dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente:

«Art. 14-bis (Ulteriori disposizioni in materia di ravvedimento). - 1. Se le ritenute o le imposte sostitutive sui redditi di capitale e sui redditi diversi di natura finanziaria non sono state operate ovvero non sono stati effettuati dai sostituti d'imposta o dagli intermediari i relativi versamenti nei termini ivi previsti, si fa luogo in ogni caso esclusivamente all'applicazione della sanzione nella misura ridotta indicata nell'articolo 14, comma 1, lettera a), qualora gli stessi sostituti o intermediari, anteriormente alla presentazione della dichiarazione nella quale sono esposti i versamenti delle predette ritenute e imposte, abbiano eseguito il versamento dell'importo dovuto, maggiorato degli interessi legali. La presente disposizione si applica se la violazione non e' stata gia' constatata e comunque non sono iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attivita' di accertamento delle quali il sostituto d'imposta o l'intermediario hanno avuto formale conoscenza e sempre che il pagamento della sanzione sia contestuale al versamento dell'imposta.»;

d) all'articolo 18:

1) al comma 3, le parole: «all'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

2) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;

e) all'articolo 21, comma 2, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;

f) all'articolo 24, comma 3, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;

g) all'articolo 28, comma 9, le parole: «all'articolo 25, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 38, comma 4, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

h) all'articolo 37:

1) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 175 del 2024»;

2) al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175»;

i) all'articolo 41, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;

l) all'articolo 44:

1) al comma 1, le parole: «dell'articolo 68, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 69 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;

2) al comma 2, le parole: «dell'articolo 67 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 68 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;

m) all'articolo 45, comma 1, le parole: «dell'articolo 63 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 64 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;

n) all'articolo 49:

1) al comma 1, le parole: «nell'articolo 13, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 98, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123» e le parole: «dell'articolo 32 o dell'articolo 35 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 117 del citato testo unico n. 123 del 2025 o dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346»;

2) al comma 2, le parole: «dall'articolo 48, commi da 2 a 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, o non adempie all'obbligo di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 130, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025, o non adempie all'obbligo di cui al comma 4»;

3) al comma 3:

3.1) all'alinea, le parole: «all'articolo 48, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 130, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;

3.2) alla lettera c), le parole: «di cui all'articolo 23, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 108, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025» e le parole: «di cui al richiamato articolo 23 e all'articolo 30, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al richiamato articolo 108 e all'articolo 115, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;

o) all'articolo 50, comma 1, le parole: «di cui agli articoli 25 e 26 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 110, commi da 1 a 6, e 111 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;

p) all'articolo 51, comma 1, le parole: «dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;

q) all'articolo 52, comma 3, le parole: «dal quinto e dall'ultimo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 150, commi 5 e 10 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;

r) l'articolo 53 e' abrogato;

s) all'articolo 55, comma 2, le parole: «effettuato pagamento» sono sostituite dalle seguenti: «effettuato il pagamento»;

t) all'articolo 56, comma 1:

1) all'alinea dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»;

2) alle lettere a), d), f), g), h), i), l), m) e n), dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo n. 174 del 2024»;

u) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «testo unico dei tributi erariali minori» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174»;

v) all'articolo 63, comma 2, le parole: «e dell'articolo 16, terzo comma,» sono soppresse;

z) all'articolo 69, comma 1, lettera a):

1) al terzo periodo, le parole: «di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

2) all'ottavo periodo, le parole: «l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 123, comma 1, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo n. 33 del 2025»;

aa) all'articolo 70, comma 3, la parola: «Quando» e' sostituita dalla seguente: «Qualora»;

bb) all'articolo 82, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

cc) all'articolo 83, comma 1, le parole: «dell'articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 96 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

dd) all'articolo 84, commi 1 e 2, le parole: «dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

ee) all'articolo 98, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «testo unico della giustizia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175».

2. Al testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

1) al comma 6, secondo periodo, le parole: «del capo III del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 3, commi da 1 a 3 e da 5 a 9, 7, commi da 1 a 8, 8, 9, commi da 1 a 4, 12, 13, 14 e 18 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

2) al comma 7, dopo le parole: «, testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

3) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano alla Regione Siciliana.»;

b) all'articolo 4, comma 1, primo periodo, le parole: «comunque esenti» sono sostituite dalle seguenti: «o comunque esenti»;

c) all'articolo 5, comma 1:

1) al primo periodo, le parole: «per ogni euro» sono sostituite dalle seguenti: «per ogni centesimo di euro»;

2) al secondo periodo, le parole: «in Italia, e all'estero, sia pagato e» sono sostituite dalle seguenti: «in Italia o all'estero, sia pagato o»;

d) all'articolo 6, comma 6, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

e) all'articolo 7:

1) al comma 3, lettera d), le parole: «delle rate di premio arretrate, correnti e anticipate» sono sostituite dalle seguenti: «delle rate di premio arretrate, correnti o anticipate»;

2) al comma 4, le parole: «distinguendole per ogni agenzia, ufficio e incaricato speciale» sono sostituite dalle seguenti: «distinguendole per ogni agenzia, ufficio o incaricato speciale»;

3) al comma 5, le parole: «non iscritte presso alcuna agenzia e ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «non iscritte presso alcuna agenzia o ufficio»;

f) all'articolo 8:

1) al comma 1, le parole: «di ciascun agente e incaricato» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun agente o incaricato» e le parole: «dell'incasso risultate» sono sostituite dalle seguenti: «dell'incasso risultante»;

2) al comma 4, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

g) all'articolo 13:

1) al comma 1, le parole: «da contraenti domiciliati e aventi sede in Italia» sono sostituite dalle seguenti: «da contraenti domiciliati o aventi sede in Italia»;

2) al comma 3, le parole: «sono domiciliati e hanno sede» sono sostituite dalle seguenti: «sono domiciliati o hanno sede»;

h) all'articolo 14, comma 1, le parole: «Gli assicuratori e i loro agenti e incaricati» sono sostituite dalle seguenti: «Gli assicuratori e i loro agenti o incaricati»;

i) all'articolo 17, comma 1, le parole: «decreti o provvedimenti sulla presentazione e in relazione a contratti di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «decreti o provvedimenti sulla presentazione o in relazione a contratti di assicurazione»;

l) all'articolo 20:

1) al comma 1, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

m) all'articolo 40, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono aggiunte le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

n) all'articolo 52, comma 1, il secondo periodo e' soppresso;

o) all'articolo 53, comma 1, quarto periodo, le parole: «all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

p) all'articolo 56, comma 2, le parole: «si applicano le disposizioni del testo unico delle disposizioni di legge relative alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici, dei proventi di Demanio pubblico e di pubblici servizi e delle tasse sugli affari, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639» sono sostituite dalle seguenti: «si applica la disciplina della riscossione mediante ruolo ai sensi delle disposizioni della parte I, titolo V del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

q) all'articolo 58, comma 3, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

r) all'articolo 61, comma 2, dopo le parole: «testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali» sono inserite le seguenti: «, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173»;

s) all'articolo 85, comma 4, le parole: «di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 4, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 141, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 142, comma 1, del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 123 del 2025»;

t) all'articolo 96, comma 1, le parole: «allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;

u) all'articolo 98, comma 1, le parole: «dall'articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 23 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

v) all'articolo 99, comma 1, lettera f):

1) al numero 1), dopo le parole: «articoli da 1 a 17» sono inserite le seguenti: «, 22»;

2) il numero 9) e' soppresso.

3. Al testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 46, comma 1, secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 146 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

b) all'articolo 48, comma 1:

1) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione»;

2) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e' competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.»;

c) all'articolo 65, comma 1:

1) alla lettera f), le parole: «di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 178 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

2) alla lettera g), le parole: «di cui all'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 187, commi 1 e 2, del testo unico in materia di versamenti e di riscossione di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33»;

d) all'articolo 112, comma 3, le parole: «delle deleghe, delle procure e degli altri atti di conferimento di potere rilevanti ai fini della legittimita' della sottoscrizione degli atti,» sono soppresse;

e) all'articolo 130, comma 1:

1) la lettera i) e' abrogata;

2) alla lettera l), dopo le parole: «e l'articolo 18» sono inserite le seguenti: «, comma 2,».

4. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 31» sono inserite le seguenti: «, comma 1, periodi dal primo al sesto,»;

b) all'articolo 7, comma 1, le parole: «articoli 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 33 e 34 del presente testo unico»;

c) all'articolo 11, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «comma 11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;

d) all'articolo 13, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 22» sono inserite le seguenti: «, commi 1, 2 e 3,»;

e) all'articolo 20, comma 1, lettera h), le parole: «allegata al testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecarie e catastali di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, come sostituita dall'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139» sono sostituite dalle seguenti: «allegato 2 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;

f) all'articolo 26:

1) al comma 1 la parola: «competente» e' soppressa;

2) al comma 2 la parola: «competente» e' soppressa;

3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

«3. Le somme accreditate all'agente della riscossione dalle aziende di credito e non imputabili ad alcuno dei capitoli e articoli di entrata sono comunque riversate, nei termini stabiliti nel presente articolo e nell'articolo 219, alla Tesoreria dello Stato con imputazione al capitolo relativo alle entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero dell'economia e delle finanze e alle casse degli enti destinatari secondo modalita' stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.»;

g) all'articolo 32, comma 1, lettera a), e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo si applicano ai compensi corrisposti a decorrere dal mese di gennaio 2024»;

h) all'articolo 45:

1) alla sotto-rubrica le parole: «e articolo 14, comma 2-quater, decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18» sono soppresse;

2) il comma 9 e' abrogato;

i) all'articolo 46, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

l) all'articolo 49, comma 1, dopo le parole: «articolo 32, comma 1,» sono inserite le seguenti: «lettera b),»;

m) all'articolo 52, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «2-bis,» sono inserite le seguenti: «lettera b-ter),»;

n) all'articolo 54:

1) la sotto-rubrica e' sostituita con la seguente: «(articoli 5, 6, comma 1, 7, comma 1, 8, 9, 11, commi 1 e 2, e 11-bis decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649)»;

2) al comma 11, le parole: «da aziende e istituti di credito di cui all'articolo 10-bis della tariffa allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642», sono sostituite dalle seguenti: «da banche di cui all'articolo 5, comma 4, della parte I della tariffa allegato 3 al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123»;

3) al comma 12, le parole: «commi 5 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 5, 7, 8 e 9»;

o) all'articolo 56, comma 3, le parole: «nei commi 1 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «nel comma 1»;

p) all'articolo 72, alla sotto-rubrica, le parole: «commi da 18 a 21» sono sostituite dalle seguenti: «comma 18» e le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

q) all'articolo 92:

1) alla sotto-rubrica le parole: «articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e» sono soppresse;

2) al comma 1, dopo le parole: «alla riscossione» sono inserite le seguenti: «dei crediti relativi ai tributi erariali e regionali,»;

r) all'articolo 108, la sotto-rubrica e' sostituita dalla seguente: «(articolo 28-ter decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 31, comma 1, settimo periodo, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; articolo 16, commi 4 e 5, decreto legislativo 29 luglio 2024, n. 110)»;

s) l'articolo 123 e' sostituito dal seguente:

«Art. 123 (Importo minimo iscrivibile a ruolo per particolari tipologie di entrate, pagamento e riscossione di somme di modesto ammontare - (articolo 12-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; articolo 25, legge 27 dicembre 2002, n. 289; articolo 1, comma 168, legge 27 dicembre 2006, n. 296)). - 1. Per le entrate diverse da quelle di cui all'articolo 92 non si procede a iscrizione a ruolo per somme inferiori a euro 10,33; tale importo puo' essere elevato con il regolamento previsto dall'articolo 16, comma 2, della legge 8 maggio 1998, n. 146.

2. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni relative alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare e di qualsiasi natura, anche tributaria, applicabile a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, compresi gli enti pubblici economici, escluse le regioni.

3. Con i decreti di cui al comma 2 sono stabiliti gli importi corrispondenti alle somme considerate di modesto ammontare, le somme onnicomprensive di interessi o sanzioni comunque denominate nonche' norme riguardanti l'esclusione di qualsiasi azione cautelativa, ingiuntiva ed esecutiva. Tali disposizioni si possono applicare anche per periodi d'imposta precedenti e non devono in ogni caso intendersi come franchigia.

4. Sono esclusi i corrispettivi per servizi resi dalle pubbliche amministrazioni a pagamento.

5. Gli importi sono, in ogni caso, arrotondati all'unita' di euro. In sede di prima applicazione dei decreti di cui al comma 2, l'importo minimo non puo' essere inferiore a 12 euro.

6. Gli enti locali, nel rispetto dei principi posti dai commi 2, 3, 4 e 5, stabiliscono per ciascun tributo di propria competenza gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi. In caso di inottemperanza, si applica la disciplina prevista dai medesimi commi 2, 3, 4 e 5.»;

t) all'articolo 131, comma 5, dopo le parole: «ente impositore» sono aggiunte le seguenti: «presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati»;

u) all'articolo 136, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il ricorso e' notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati.»;

v) all'articolo 142, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 66» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;

z) all'articolo 154, comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei beni» sono aggiunte le seguenti: «e per quelle che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'articolo 146»;

aa) all'articolo 173, alla sotto-rubrica, dopo le parole: «articolo 74» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

bb) all'articolo 220, comma 3, le parole: «allo svolgimento dei controlli della Tesoreria dello Stato e» sono soppresse;

cc) all'articolo 238, comma 1, lettera c), dopo le parole: «articolo 43» sono inserite le seguenti: «, comma 2,»;

dd) all'articolo 241, comma 1:

1) alla lettera i), dopo le parole: «articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11» sono inserite le seguenti: «, commi 1 e 2,»;

2) alla lettera cc), dopo le parole: «articolo 25» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

3) alla lettera ll), dopo le parole: «commi 11-bis,» sono inserite le seguenti: «primo periodo,»;

4) dopo la lettera ll) e' inserita la seguente: «ll-bis) l'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;»;

5) alla lettera nnn), le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4»;

6) la lettera ttt) e' abrogata;

7) alla lettera uuu), le parole: «comma 4» sono sostituite con le seguenti: «commi 4 e 5».

5. Al testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e di altri tributi indiretti, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2025, n. 123, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «comma 3, lettera c),» sono inserite le seguenti: «della parte I»;

b) la nota numero 3, dell'articolo 6, della parte I, della tariffa di cui allegato 3, e' sostituita dalla seguente: «3. Fermo quanto previsto nell'articolo 5, comma 6, della tabella di cui al presente allegato, all'imposta fissa di euro 16,00, da corrispondere mediante contrassegno telematico, sono soggette le delegazioni di pagamento rilasciate dalle regioni e da altri enti pubblici, a favore degli istituti di previdenza, nonche' degli istituti di credito autorizzati a concedere mutui ai predetti enti.».

Capo IX

Disposizioni finali

Art. 19

Disposizioni finanziarie

1. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e' incrementato di 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo pari a 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031 e dall'articolo 10, valutati in 10,130 milioni di euro per l'anno 2026, e in 2,70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, si provvede:

a) quanto a 8,770 milioni di euro per l'anno 2026 e 2,360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo n. 209 del 2023;

b) quanto a 1,360 milioni di euro per l'anno 2026, 0,340 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029, 2,370 milioni di euro per l'anno 2030 e 0,340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 10.

Art. 20

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 18 dicembre 2025

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri

Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze

Nordio, Ministro della giustizia

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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